La Corte Costituzionale sulla necessità della autorizzazione della Soprintendenza per la installazione plateatici ed altre strutture leggere da parte esercizi pubblici su suolo erariale tutelato

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

Gli artt. 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono la necessità di una autorizzazione della Soprintendenza per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, connesse alle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e di bevande previste dall’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L’art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, ha previsto una eccezionale (in quanto limitata al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), misura di semplificazione volta ad esentare i pubblici esercizi da tali autorizzazioni.

La Provincia autonoma di Trento aveva legiferato in materia, allungando il termine, previsto dall’art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, di esenzione dalle autorizzazioni, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di tale disposizione, perchè "questa Corte ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2021), tra i quali vanno, indubbiamente, annoverati anche gli artt. 21 e 106".

Post del Dott. Ing. Mauro Federici


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1 reply
  1. Anonimo says:

    Scusate, ma non è sempre in vigore l’art.10 comma 5 del DL n. 76/2020, che dice:
    5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2 -bis , e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) , del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. geom. giglio

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