Spetta al Sindaco ordinare la rimozione dei rifiuti

08 Mag 2014
8 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 05 maggio 2014 n. 574, conferma il suo orientamento in materia di organo competente ad ordinare la rimozione dei rifiuti: spetta al Sindaco e non al Dirigente emanare questo provvedimento amministrativo.

A riguardo si legge che: “è vero quanto afferma la parte ricorrente con riguardo all’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le disposizioni che conferivano agli organi politici atti di gestione e atti o provvedimenti amministrativi, devono intendersi nel senso che la relativa competenza è transitata in capo ai dirigenti, e tale principio vale anche per l’ordinanza contemplata dall’art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Tuttavia va considerato che nel caso all’ esame l’ordinanza è stata adottata successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato sula gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006), e che l’art. 192 di tale decreto legislativo, ha incardinato in capo al Sindaco e non al dirigente la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti.

Come ha chiarito la giurisprudenza, la disposizione da ultimo citata, in base al criterio cronologico e di specialità, prevale sulla disposizione di cui all’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguenza che le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati adottate successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, rientrano nella competenza del Sindaco (ex pluribus cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 maggio 2013, 514; Tar Veneto, Sez. III, 24 novembre 2009, n. 2968; id. 14 gennaio 2009, n. 40; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061)”.

Pr quanta concerne il soggetto destinatario, il Collegio chiarisce che solo in via residuale tale ordine può essere rivolto nei confronti del c.d. proprietario incolpevole: “Come è noto l’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006. n. 152, conformemente a quanto prima già prevedeva l’art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, impone che l’ordine di rimozione sia rivolto nei confronti dell’autore dell’abbandono, e in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da ignoti, il proprietario del terreno non può essere chiamato a rispondere se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 574 del 2014

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