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Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari‏

01 Lug 2013
1 Luglio 2013

Sulla GU n.149 del 27-6-2013 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74, recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)".

Regolamento

Un servizio sui “casoti da cacia” in collaborazione con tviweb.it

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

Il noto e innovativo sito informativo vicentino www.tviweb.it ha realizzato un servizio sui "casoti da cacia", dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale in materia.

Il servizio è visibile al seguente indirizzo

Quando il proprietario incolpevole diventa “responsabile” dell’abuso

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 834 del 2013, torna sul tema del proprietario incolpevole dell'abuso edilzio. Sul punto si veda anche la sentenza n. 541 del 2013, pubblicata in data 13 maggio 2013.

Scrive il TAR: "con riferimento specifico all’applicabilità della sanzione dell’acquisizione gratuita, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, esclusivamente nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio,  Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787). Nella fattispecie, non risulta che Manzini Paola e Manzini Carlo, venuti a conoscenza dell’abuso quanto meno dal 12 aprile 2013 (data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento per abuso edilizio), si siano attivati per ottemperare all’ordine di demolizione, né la difesa del ricorrente ha addotto elementi o circostanze idonee a comprovare l’esistenza di ostacoli o impedimenti oggettivi all’attuazione della demolizione da parte degli stessi. Essi sono dunque divenuti “responsabili” dell’abuso, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, comma 3, nel momento in cui, essendone venuti a conoscenza, colpevolmente, non si sono attivati per reprimerlo. Del resto, la sanzione dell’acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ed è diretta a costringere, chi si trova in un rapporto  qualificato con il bene, ed abbia la possibilità di intervenire su di esso per eliminare l’abuso, ad attivarsi in tal senso nel termine stabilito nell’ingiunzione. Non pare peraltro che il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1991 sia idoneo a confermare la validità della tesi in proposito sostenuta dalla difesa della parte ricorrente. Tale pronuncia, innanzitutto, è scaturita da una vicenda fattuale diversa da quella attuale, nella quale il proprietario dell’immobile non aveva avuto la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità del conduttore autore dell'abuso. In tali casi, ha stabilito la Corte Costituzionale, “l’acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”.
Ebbene, nel caso in esame, gli odierni ricorrenti, comproprietari del terreno sul quale insistono le opere abusive, sono venuti tempestivamente a conoscenza dell’abuso in precedenza realizzato (avendo peraltro proposto ricorso avverso l’ordinanza di demolizione);  né risulta che la materiale disponibilità del terreno sia stata loro preclusa da circostanze particolari. Pertanto essi avevano sia la legittimazione formale, sia la materiale possibilità d’intervenire sull’immobile, assumendo, nel termine indicato nell’ordinanza di demolizione, qualunque iniziativa diretta a far eliminare le opere edilizie abusive".

sentenza TAR Veneto 834 del 2013

La deliberazione consiliare che approva un ordine del giorno in materia di installazione impianti di telefonia mobile sul territorio comunale è un atto che non vale niente

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 833 del 2013 decide il ricorso di un gestore telefonico avverso una deliberazione consiliare  avente ad oggetto: "Ordine del giorno in materia di installazione impianti di telefonia mobile sul territorio comunale" e avverso e avverso una successiva nota del sindaco in materia contraria alla realizzazione dell'impianto.

Il TAR salva il Comune, dicendo che si tratta di note politiche, concretamente prive di effetti.

Scrive il TAR: "Considerato il tenore della nota impugnata che, come sottolineato dalla difesa resistente, lungi dal costituire provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente, esprime l’orientamento, a valenza politica, dell’amministrazione circa l’installazione di stazioni radiobase nell’ambito del territorio comunale; atteso che, stante la sequenza procedimentale conseguente alla presentazione dell’istanza, e come riconosciuto dalla stessa resistente, l’istanza risulta già accolta per silenzio assenso ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 e che nessun potere è stato esercitato (non essendo comunque ammesso) da parte dell’amministrazione comunale in termini di annullamento e/o revoca dell’autorizzazione così formatasi; che pertanto, dando atto di quanto dichiarato in sede di costituzione dalla difesa del Comune, la nota impugnata e la delibera del Consiglio Comunale in essa richiamata, costituiscono atti aventi valenza meramente politica e non provvedimentale, da cui l’oggettiva assenza di alcuna lesività degli stessi per quanto riguarda gli interessi di parte ricorrente e nello specifico per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, già assentita per silentium; per detti motivi il ricorso deve essere considerato inammissibile".

sentenza TAR Veneto 833 del 2013

La demolizione e ricostruzione per essere ristrutturazione deve riprendere fedelmente l’edificio preesistente

27 Giu 2013
27 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 832 del 2013 si occupa di un caso nel quale il Comune ha respinto una domanda di sanatoria edilizia.

Gli interventi eseguiti dalla ricorrente hanno  dato luogo, a seguito di demolizione degli edifici preesistenti, alla realizzazione di edifici che risultano diversi per sagoma e volume, nonché per caratteristiche architettoniche da quelli originari: come, infatti, evidenziato dall’amministrazione e non contestato dalla stessa istante, trattasi di interventi che, al di là della qualificazione ad essi attribuita dall’esecutore, hanno dato luogo ad ampliamento di volumi preesistenti (realizzazione di un nuovo piano e di un volume interrato), nonché l’impiego di nuovi materiali e la modifica delle aperture, con
evidente variazione dello stato di fatto riferibile agli edifici originari.

Una delle questione che si è posta è se l'intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia.

Scrive il TAR: "Appare quindi incontestabile che detta tipologia di modifiche apportate al preesistente nonché l’avvenuta demolizione senza autorizzazione dei vecchi edifici, assuma i connotati della nuova costruzione piuttosto che della ristrutturazione edilizia, la quale, anche se eseguita mediante demolizione e ricostruzione, deve pur sempre riprendere fedelmente l’edificio preesistente, circostanza che, come evidenziato, nella fattispecie non si è verificata".

sentenza TAR veneto 832 del 2013

Una “bellezza di insieme” di cui all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio implica che nulla venga modificato

27 Giu 2013
27 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 830 del 2013 decide un ricorso avverso l'atto col quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona ha espresso parere negativo in merito al progetto di nuova costruzione oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente.

Il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza, ex art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.,  è articolato sulla base di due argomentazioni, riguardanti il pregiudizio derivante dalla demolizione di un edificio, tipico esempio di architettura rurale, testimonianza dell’interrelazione fra l’uomo ed il contesto esistente di particolare pregio, e le caratteristiche della proposta progettuale, la quale non risulta per tipologia compatibile con il peculiare contesto nel quale dovrebbe inserirsi.

Il ricorrente ha impugnato il parere per difetto di motivazione e di istruttoria, ma il TAR ha respinto il ricorso.

Scrive il TAR: "dato atto della peculiarità dell’ambito nel quale si intende realizzare l’intervento progettato dalla ricorrente, il quale rappresenta una cd. “bellezza di insieme”, così come identificata dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale il pregio sotto il profilo paesaggistico, che ha determinato l’insorgenza del vincolo, deriva dalle caratteristiche complessive dell’ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, che quindi coinvolge tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale;
che, come costantemente affermato riguardo alle ”bellezze di insieme”, trattasi di preservare da alterazioni un “quadro di insieme”, di cui anche il fabbricato de quo, insistente nel particolare contesto del territorio della Valpolicella, fa parte;
ne consegue che la pur sintetica motivazione data dalla Soprintendenza a sostegno del parere sfavorevole espresso in ordine all’intervento progettato dalla ricorrente, ha comunque evidenziato le ragioni che ostano alla realizzazione dello stesso - peraltro facilmente intuibili dalla sola visione delle foto con simulazione della nuova costruzione, benché sia stato previsto il recupero dei materiali derivanti dal vecchio e demolendo edifico rurale – di modo che risultano sufficientemente esternate le ragioni che, sulla base della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, hanno portato la  Soprintendenza ad esprimersi in senso negativo circa l’assentibilità dell’intervento".

sentenza TAR Veneto 830 del 2013

Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolositĂ  ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

P.I.: è necessaria una motivazione puntuale quando venga modificata in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 829 del 2013.

Scrive il TAR: "L’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione è, inoltre, desumibile da un ulteriore comportamento. Nelle osservazioni proposte parte ricorrente – e con riferimento alla delibera di adozione del Piano degli Interventi -, aveva rilevato il pregiudizio conseguente al fatto che la strada, così come prevista, avrebbe di fatto diviso in due la proprietà.
3.1 In quella sede si era evidenziata la pericolosità, per quanto attiene la viabilità dell’area, della soluzione prevista, ricordando come in precedenza il Comune avesse ritenuto preferibili soluzioni differenti, meno pregiudizievoli delle parti istanti. Malgrado detti rilievi, specifici nel loro contenuto, il Comune si era limitato ad affermare la “non accoglibilità” dell’osservazione proposta e, ciò, nel momento in cui aveva approvato il Piano degli interventi e introdotto un indice di edificabilità inferiore, senza controdedurre con alcuna e ulteriore argomentazione. Le circostanze sopra rilevate consentono di evidenziare come l’Amministrazione comunale, pur nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, abbia omesso di motivare adeguatamente le previsioni poste in essere e, ciò, avendo a riferimento una valutazione non corretta valutazione dello stato dei luoghi.
3.2 E’ del tutto evidente che il Comune avrebbe potuto, comunque, modificare quelle previsioni urbanistiche in precedenza assunte (nel caso di specie la previsione di un ulteriore via di accesso ai lotti di cui si tratta), ma nel manifestare detto potere avrebbe dovuto esperire una corretta istruttoria, che desse conto dell’effettivo stato dei luoghi e, soprattutto degli interessi coinvolti e delle ragioni che ritenevano preferibile prevedere un diverso indice di edificabilità.
3.3 Detti riscontri avrebbero dovuto obbligare, inevitabilmente, lo stesso Comune ad adottare una motivazione più stringente che desse conto dell’iter logico seguito e, ciò, sia per quanto concerne il sacrificio imposto al privato sia, ancora, al fine di modificare le previsioni in origine assunte, la cui esistenza era stata espressamente eccepita in sede di presentazione delle osservazioni.
4. Sul punto risulta applicabile un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Lombardia Milano, 22-04-1996, n. 537) nella parte in cui ha sancito che “la modifica della previsione di zona contenuta nella variante al p.r.g., introdotta a seguito dell'accoglimento di una osservazione presentata da terzi, e che abbia determinato il peggioramento della situazione dell'interessato, comporta la necessità di una circostanziata motivazione sulle ragioni della valutazione divergente dalle scelte originarie: in tal senso non è sufficiente l'affermazione che le osservazioni accolte "comportano un miglioramento del piano e tendono ad un giusto assetto delle piccole proprietà".
5. E’ del tutto evidente che una motivazione puntuale sia da considerare necessaria tutte quelle volte in cui l'amministrazione provveda a modificare in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici, incidendo sulle aspettative ingenerate dai propri atti e, ciò, in considerazione dell'esigenza di tutela dei privati (Tar Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 44 T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 12-06-2009, n. 432).
Ne consegue che il motivo sopra citato può essere accolto con contestuale assorbimento delle ulteriori censure dedotte da parte ricorrente".

sentenza TAR Veneto 829 del 2013

Entra in vigore oggi il regolamento con gli indirizzi per lo sviluppo commerciale

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Sul Bur n. 53 del 25 giugno 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013, recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)", che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

REGOLAMENTO REGIONALE 1-2013_INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE

Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

La disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012 (brevi riflessioni)

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

L'avv. Vincenzo Pellegrini, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota contenente alcune brevi riflessioni sul tema della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ex DM 161/2012, come seguito della relazione tenuta durante il convegno del 31 maggio a Torri di Quartesolo.

Convegno Venetoius TorriQuartesolo terre e rocce da scavo maggio 2013

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