Tag Archive for: Amministrativo

Pubblicato un commento organico alla legge sul commercio della Regione Veneto

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato un commento organico alla l. r. Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 in materia di commercio, a cura di Sergio Dal Prà e Guido Sartorato.

Il libro è stato scritto in collaborazione con numerosi avvocati e professori universitari.

Esso non è attualmente in commercio, ma è reperibile presso gli autori.

Pubblichiamo la copia dell'introduzione, con l'elenco degli autori dei commenti.

libro legge commercio

Il CDS afferma che il confinante che perde la visuale sul lago ha interesse a impugnare il titolo edilizio del vicino

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

Segnaliamo la sentenza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 3696/2013 dell’8/7/2013, che ha riformato la sentenza del TAR Veneto, sezione second, n. 959/2012 (commentata su Venetoius in data 10/07/2012).

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avvero il permesso di costruire rilasciato al confinante ai sensi del c.d. “Piano Casa”; la motivazione era la seguente: “la parte ricorrente non abbia dato prova, e riscontro alcuno, circa il presumibile danno patrimoniale, o l’eventuale lesione – anche solo potenziale -, che avrebbe potuto subire e, in ciò, al fine di far desumere l’esistenza di un effettivo, differenziato e qualificato, interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.” permesso di costruire del vicino.”.

Il Giudice d’appello ha invece affermato, in parziale difformità ad alcuni suoi precedenti citati anche dal TAR Veneto (Sez. IV, Sent., 30-11-2010, n. 8364), che:

 “la regola sancita dall’art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (secondo cui “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”) (…) riconosce una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Di conseguenza, è legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione (cfr. per tutte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).

Il ricorrente, che lamentava la perdita della vista del lago di Garda e del contorno montano, per effetto della nuova costruzione, e il deprezzamento che, come conseguenza di ciò, l’immobile di sua proprietà avrebbe subito, ha così  visto riconosciuto il suo interesse a ricorrere.

avv. Marta Bassanese

CDS 3596_2013

 

SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

A un tecnico comunale  si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?

Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;

Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?

Un tecnico comunale

 

Il piano casa deroga anche ai vincoli di non edificazione in zona agricola di cui alle L.R. 58/78 e 24/1985

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 929 del 2013.

Scrive il TAR: "2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.
2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.
2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente.
2.4 Le caratteristiche degli stessi vincoli, la loro costituzione in conseguenza del rilascio di una precedente concessione edilizia, la finalità degli stessi di tutelare il suolo agricolo dalla realizzazione di nuove costruzioni, integrano il venire in essere di elementi e caratteristiche che permettono di qualificare gli stessi, quali vincoli a carattere relativo.
2.5 Ne consegue come l’imposizione dei vincoli di cui si tratta, lungi dal trovare il fondamento in una disposizione di legge a carattere nazionale, deve essere ricondotta all’applicazione di una disciplina prettamente comunale (le Norme di attuazione sopra citate) e, quindi, ad una normativa strettamente correlata al territorio nell’ambito del quale essa incide.
2.6 E’, altresì, evidente come detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree, non sono suscettibili di essere assimilati ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985, circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di ritenere inderogabili le prescrizioni in esse contenute.
2.7 Detta interpretazione risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata.
3. In considerazione a quanto sopra risulta legittimo il comportamento dell’amministrazione comunale che, nel permesso di costruire, ha esaminato la natura del vincolo in relazione alla disciplina sul c.d. piano casa, affermandone la sua derogabilità proprio in funzione dell’ampliamento richiesto".

sentenza TAR Veneto 929 del 2013

Questioni concernenti l’edificazione in zona agricola

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 929, affronta alcune importanti questioni concernenti l’edificazione in zona agricola.

Il caso di specie riguarda un permesso di costruire (in ampliamento) in un’area agricola sottoposta a due vincoli di inedificabilità ex art. 7, c. 1, l. r. Veneto n. 58/1978 secondo cui: “All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni previste dalla presente legge, verrà istituito un vincolo di “non edificazione” accettato dal Comune, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati agli articoli precedenti”.

Parte ricorrente censura che il permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione comunale violi gli artt. 44 e 45 l. r. Veneto n. 11/2004 disciplinanti l’edificabilità nelle zone agricole. Il T.A.R., però, afferma la legittimità dell’intervento edilizio che, comportando l’edificazione sopra un garage interrato, non determina consumo di suolo agricolo: “2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.

2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.

2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente”.

Il Collegio, fermo restando che quanto esposto “risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata”, ritiene “relativi” i vincoli di inedificabilità gravanti sull’area agricola: tali vincoli infatti sono equiparabili alle prescrizioni urbanistiche comunali derogabili dal Piano Casa, al contrario dei vincoli (inderogabili) di inedificabilità assoluta ex art. 3 l. n. 47/1985.

Priva di fondamento è anche l’impugnativa secondo cui l’art. 9 l. r. Veneto n. 14/2009 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di impedire gli ampliamenti nelle aree dichiarate inedificabili: sul punto si legge che “6.1 Detta norma, nel far riferimento alle aree dichiarate inedificabili con provvedimento amministrativo, prevede una disposizione (la lettera d), diretta ad escludere l’applicazione della c.d. legge sul piano casa in quelle aree ritenute di inedificabilità assoluta, in quanto così classificate da una disposizione di legge o da una sentenza o da un provvedimento amministrativo.

6.2 L’esame del contesto in cui è inserito il riferimento al “provvedimento amministrativo” consente di ritenere come quest’ultimo debba essere necessariamente riferito ai vincoli e alle prescrizioni che trovino il fondamento in una disposizione di carattere nazionale.

6.3 E’ evidente, allora, come detta norma abbia inteso sancire l’inedificabilità di quelle aree sottoposte, ad esempio, ad un vincolo preordinato all’esproprio o a quei vincoli riconducibili all’applicazione di leggi speciali, introducendo una disposizione nell’ambito della quale il riferimento ai “provvedimenti amministrativi” costituisce una “chiosa”, dal carattere evidentemente residuale, di un principio a carattere generale e pur sempre riferito ai vincoli di inedificabilità assoluta”.

Infine, per quanto riguarda i requisiti dell’imprenditore agricolo, il Collegio afferma che: “5. Sul punto va rilevato come sia, l’art. 4 della L. Reg. 24/85 sia, ancora il vigente art. 44 comma 5 della L. Reg. 11/2004, consentono l’edificazione, seppur entro un determinato limite di volumetria, prescindendo dal requisito soggettivo sopra individuato e, ciò, nel momento le disposizioni di cui si tratta fanno riferimento alle costruzioni e ai fabbricati esistenti in zona agricola.

5.1 E’, inoltre, necessario considerare che l’art. 5 della L. Reg. n.30/2010 ha di fatto introdotto un’interpretazione “autentica” dell’art. 44 sopra citato, rendendo ammissibili gli interventi previsti nella stessa disposizione e, ciò, a prescindere sia dal possesso del requisito soggettivo sopra ricordato sia, ancora, della presentazione del piano aziendale”.

dott. Matteo Acquasaliente

Appunti in vista del terzo piano casa

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Pubblichiamo il testo della relazione dell'avv. Dario Meneguzzo sul terzo piano casa (che la Regione Veneto intende approvare), esposta al convegno di Cortina del 5-6 luglio 2013, organizzato dalla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

Relazione Dario Meneguzzo convegno Cortina 2013

Il piano di riordino territoriale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Il 28 giugno 2013 la Giunta Regionale Veneto ha approvato il provvedimento CR n 74 intitolato “Legge Regionale n. 18/2012, art. 8. Approvazione Piano di riordino territoriale. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 8, comma 8, L.R. n.18/2012.”.

Pubblichiamo sulla questione una nota della dott.sa Giada Scuccato.

PIANO Riordino territoriale

Un tecnico comunale chiede un aiuto ai lettori a proposito delle zone agricole

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Ho ricevuto una richiesta per l'ampliamento di un annesso rustico in base alla nuova LR 11/2004 art. 44. Il PI , prevede il cambio d'uso per un volume complessivo di 400 mc, senza altro ampliamento ulteriore. La legge dice che: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43."

Allora:

1 se rispettiamo la schedatura, si fa solo il cambio d'uso e non l'ampliamento fino agli 800 mc;

2 se applichiamo l'articolo 44 (che stabilisce che: "Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”) l'annesso rustico da 400 diventa 800; magari poi gli applico il piano casa  e per magia ho il mio edificio di 960 mc urbanistici; con altri volumi non conteggiati ottengo circa 1300 mc su cui posso fare 2 unità abitative.

Il Comune ha circa 28 schede del genere e altri annessi, garage e altro, non schedati che non so, pertanto si potrà avere potenzialmente circa 50-60 nuove unità abitative in zona agricola......interessante !

Cosa faccio?

Grazie

Un tecnico comunale

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate: obblighi dei comuni

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 del Decreto 8 marzo 2012 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE”.

Lo strumento utilizzato per il rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni ISEE rese dai cittadini per accedere alle prestazioni sociali agevolate è costituito dalla Banca dati delle Prestazioni sociali agevolate, prevista dall’art. 2 del Decreto.

La banca dati è istituita presso l’INPS e raccoglie le informazioni sulle prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE e suoi soggetti che ne hanno beneficiato.

Le informazioni raccolte sono le seguenti (art. 2, comma 2):

a)      dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;

b)      tipologia delle prestazioni sociali agevolate (elencate nella tabella 1 allegata al decreto);

c)       informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sciali agevolate.

Gli enti locali (e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate) mettono a disposizione della Banca dati le informazioni di propria competenza (art. 2, comma 3).

In concreto, l’obbligo di trasmissione delle informazioni per i comuni e per gli altri enti erogatori dovrebbe scattare solo allorquando interverrà il decreto direttoriale dell’INPS previsto dall’art. 2, comma 5, al quale è affidato il compito di definire le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati.

L’art. 3 prevede che nella Banca dati confluiscano anche le informazioni sull’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato ai fini ISEE. Sulla base di queste informazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto,  il valore dell’ISEE viene ricalcolato e comunicato dall’INPS agli Enti erogatori (tra cui i Comuni), in modo da verificare se il beneficiare non avrebbe potuto fruire della presentazione sociale agevolata o avrebbe potuto fruirvi in maniera minore ed applicare eventualmente  la sanzione ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.l. 78/2010.

avv. Marta Bassanese

nuovo ISEE

 

Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati a pena di esclusione

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 03 luglio 2013 n. 3565, conferma la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20.02.2013 n. 934, secondo cui la mancata indicazione degli oneri della sicurezza determina ex se l’esclusione della ditta partecipante, ancorché gli stessi non siano previsti come obbligatori dal bando di gara.

Nel caso di specie, infatti, né la lex specialis né il modulo da compilare per presentare l’offerta prevedevano l’inserimento di tali oneri: tale carenza tuttavia è integrata di diritto dalle norme di legge atteso che: “Nel merito, il primo, articolato motivo di gravame è infondato alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 23 luglio 2010 n. 4849, 8 febbraio 2011 n. 846 e 29 febbraio 2012 n. 1172, nonché sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421), pienamente condivisi dal Collegio, secondo cui:

- l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare;

- stante la natura di obbligo legale rivestita dall’indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis;

- poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può ritenersene consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”.

Di conseguenza: “per i principi giurisprudenziali sopra ricordati, le asserite ambiguità del bando e l’insufficienza della formulazione della richiesta di chiarimenti, in ordine alla necessità di individuare ed esplicitare puntualmente e separatamente i costi di sicurezza, non sono idonee a rimuovere il chiaro ed ineludibile onere di legge” cosicché “deve ritenersi che, come statuito dal primo giudice, l’attuale appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la causa sopra esaminata”.

In ogni caso si sottolinea che, per quanto concerne gli appalti di lavori, tale conclusione non appare così incontrovertibile.

Seppur una parte della giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.02.2013, n. 181) ritiene che “anche negli appalti di lavori (dunque non soltanto negli appalti di servizi e/o forniture) l’Amministrazione debba escludere la ditta che non indichi espressamente ed distintamente gli oneri per la sicurezza (indipendentemente dal fatto che la lex specialis preveda un obbligo a pena di esclusione in tal senso), a contrariis il parere dell’AVCP n. 27 del 08.03.2012 sottolinea che l’art. 87, c. 4, D. Lgs. 163/2006 (secondo cui: “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”) non commina - né direttamente né implicitamente - la sanzione dell’esclusione dalla gara per l’omessa indicazione di tali oneri.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 3565 del 2013

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC