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Sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 2012 materia dei redditi dei parenti per calcolare la retta di ricovero in strutture residenziali protette

15 Apr 2013
15 Aprile 2013

In  sede di compartecipazione dei Comuni alla retta di ricovero in strutture residenziali protette di anziani in situazione di handicap permanente grave ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle uls, la giurirsprudenza sia dei Tar che del Consiglio di Stato aveva sempre sostenuto  che le disposizioni regolamentari dei Comuni  tese a individuare i beneficiari di tali provvidenze violerebbero le norme di legge statali, ed in particolare il D.Lgs. 109/1998, che ha introdotto l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

La questione giuridica sottesa è in sostanza la seguente: se l’ISEE, così come calcolato alla stregua del D.Lgs. 109/1998, debba considerarsi un indicatore inderogabile e vincolante per gli enti erogatori nel ricostruire la situazione reddituale dei soli beneficiari delle prestazioni sociali, ovvero se essi possano introdurre criteri ulteriori al fine di selezionarli.

La Corte Costituzionale con una recente  sentenza n. 296 del 19.12.2012,  ha ritenuto legittima la legge regionale della Toscana, che prevede che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita sia calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Secondo il giudice remittente, la regione aveva violato la competenza legislativa statale nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (ex art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione), la quale si sarebbe tradotta nell’art. 3, comma 2 ter del D.Lgs. 109/1998 (che impone di tenere conto della situazione reddittuale del solo disabile e non anche di quella dei suoi familiari).

 La Corte Costituzionale, però, ha respinto tale censura, ritenendo legittimo considerare anche i redditi dei parenti.

Avv.to Gianmartino Fontana

sentenza Corte Cost. 296-12

La Corte Costituzionale boccia la VAS nella versione prevista dalla L. R. Veneto 13/2012

12 Apr 2013
12 Aprile 2013

L’art. 40, c. 1, l. r. Veneto 6 aprile 2012 n. 13 (c.d. Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2012) recita: “1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione”.

In seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’articolo citato, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 25 marzo 2013 n. 58, pubblicata nella G.U. del 03.04.2013 n. 14, dichiara: “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

 In particolare, la Consulta ritiene l’art. 40, c. 1, lett. a), l. r. Veneto 58/2013 illegittimo per contrasto con l’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., poiché esclude la VAS anche nei casi in cui è la stessa legge statale (in particolare l’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e l’art. 16 della l. 1150/1942) a richiederla, atteso che: “Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), attiene alla materia “tutela dell’ambiente” (sentenze: n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).

Non è dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che per effetto dell’art. 40, comma 1, impugnato, viene meno la VAS, laddove invece essa è imposta dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. Si sarebbe perciò in presenza di un effetto pregiudizievole per gli interessi ambientali, che questa Corte ritiene precluso alla legge regionale.

Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS.

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.

Del resto, l’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della Regione, non necessita di alcuno sviluppo da parte della legislazione regionale ed è del tutto chiaro nel disciplinare analiticamente la fattispecie: ciò depone ulteriormente nel senso che non c’è alcun nesso oggettivo tra la norma dello Stato e la previsione oggetto del ricorso”.

 Al contrario, l’art. 40, c. 1, lett. b), l. r. Veneto n. 58/2013 è costituzionalmente legittimo poiché: “L’art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».

Nella parte in cui ammette un intervento del legislatore regionale, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali, l’art. 3-quinquies riflette il principio affermato da questa Corte, ed appena ricordato, secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002).

Quand’anche, dunque, la lettera b) del comma 1-bis dell’art. 14 avesse l’effetto, ipotizzato dal ricorrente, di introdurre una nuova ipotesi di VAS, in ogni caso esso verrebbe prodotto a vantaggio dell’ambiente e nell’ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio; la disposizione censurata, infatti, ha per oggetto la disciplina giuridica di uno strumento di pianificazione urbanistica senz’altro riconducibile a tale settore di competenza legislativa. In relazione a quest’ultimo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, neppure deducendo l’eventuale aggravio procedimentale, in danno delle esigenze di pronta pianificazione urbanistica, che potrebbe derivare dall’obbligo di adottare la VAS per un caso in cui la legge statale non la prevede.

Per tale ragione, a fronte di una previsione normativa che, per ammissione dello stesso ricorrente, incrementa lo standard di protezione ambientale, deve essere esclusa l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

L. R. Veneto n. 6 del 2012

C. Cost. 58 del 2013

Corso dell’Università di Verona sugli appalti pubblici

12 Apr 2013
12 Aprile 2013

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona organizza un Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale per approfondire le problematiche concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture conclusi dalle pubbliche amministrazioni. La docenza è affidata a: Consiglieri di Stato, Consiglieri TAR, Professori universitari, avvocati amministrativisti e Dirigenti di enti pubblici.

Il corso, organizzato  dall'avv. Prof. Giovanni Antonio Sala, si terrà a Verona, di venerdì e sabato nel periodo 15 maggio 2013 – 7 giugno 2013.

Gli argomenti del corso vengo di seguito elencati.

L’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del codice degli appalti e del regolamento di esecuzione.

Gli appalti di servizi e le concessioni di servizi.

I soggetti ammessi (consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese).Vicende soggettive dell’offerente (cessione, affitto di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società).

I requisiti di ammissione: morali, tecnici, economici. La qualificazione e l’avvalimento.

Le procedure di scelta del contraente.

Procedure negoziate con e senza pubblicazione del bando; affidamenti in economia e cottimo fiduciario; proroga e rinnovo.

I criteri di aggiudicazione e i lavori della Commissione di gara.

L’applicazione della disciplina degli appalti alle opere di urbanizzazione.

Esecuzione del contratto e disciplina delle varianti.

Il diritto penale degli appalti pubblici alla luce del c.d. decreto anticorruzione.

Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto.

Il rito speciale degli appalti pubblici nel codice processo amministrativo con particolare riferimento ai profili risarcitori.

Pubblichiamo la brochure e il programma.

BROCHURE

PROGRAMMA

Nota della Provincia di Padova sul rapporto tra il PAI, il PAT, IL P.I. e il rilascio dei titoli abilitativi

12 Apr 2013
12 Aprile 2013

In data 4 aprile 2013, la Provincia di Padova ha emanato una nota riguardante il rapporto tra il PAI, il PAT, il P.I. e i titoli abilitativi edilizi, prendendo spunto dalla nota della Regione Veneto datata 22.03.2013 prot. 12678/63-00 della Direzione geologia e Georisorse e Difesa del Suolo (pubblicata in questo sito in data 28 marzo 2013).

PAI nota provincia Padova

Spetta al giudice ordinario la controversia sul conguaglio del costo di cessione di un’area P.E.E.P. , ai sensi dell’art. 35, comma 12, Legge 865/1971

11 Apr 2013
11 Aprile 2013

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 461 del 2013.

Scrive il TAR: "oggetto della controversia è il pagamento del prezzo definitivamente determinato per la cessione delle arre insistenti nella zona del P.E.E.P, poichè, a seguito di una diversa quantificazione del prezzo delle aree espropriate, il Comune ha ritenuto che al caso in esame si dovesse applicare il disposto dell'art. 35 l. 865/1971 e ha ritenuto che la società convenuta, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare l differenza tra quanto pattuito e quanto invece risultava a seguito del nuovo prezzo delle aree espropriate. In particolare, viene in primo luogo in questione la debenza del pagamento di tale conguaglio, che viene contestata, da parte della ricorrente, sul versante soggettivo, mediante l’indicazione degli attuali proprietari degli alloggi quali soggetti tenuti a soddisfare il credito vantato, nonché, in subordine, la quantificazione dello stesso, che si assume non giustificata documentalmente. La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione. E’ stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in
contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere
discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011; 18257/2004). “La giurisdizione ordinaria poi, non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia" (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011). Negli stessi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato (cfr. n.
509/2009 a conferma della sentenza del T.A.R. Lazio – Latina n. 209/2007, riguardante un caso analogo a quello odierno). E se il principio è vero nei casi in cui il Comune concede il diritto di superficie, a maggior ragione deve essere applicato quando l'ente comunale ponga invece in essere un atto traslativo della proprietà, verso un corrispettivo. In tal caso, infatti, la convenzione è un atto negoziale a struttura bilaterale, da cui derivano situazioni giuridiche in rapporto sinallagmatico aventi consistenza di diritti soggettivi (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, n. 1343/2011). Trattasi, dunque, nella specie, dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, scaturente non dalla convenzione urbanistica ma dalla legge, e in ordine alla cui debenza e  quantificazione non sussiste, fra l'altro, alcun potere discrezionale della P.A. Inoltre, nel caso in esame non vengono poste questioni attinenti direttamente all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione, inerendo comunque tutte alla addebitabilità o meno alla ricorrente, sulla base dell’art. 35, comma 12, L. 865/71, dei costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree dallo stesso originariamente alienate alla medesima SAR.MAR. verso un corrispettivo determinato solo in via provvisoria. Si tratta insomma di stabilire se lo scopo di riportare il bilancio del Comune in pareggio, posto alla base dell’obbligo di conguaglio, previsto dall’art. 35 citato, possa attribuire al credito natura di obbligazione propter rem, che si trasferisce unitamente alla proprietà dell’immobile. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario".

sentenza TAR Veneto 461 del 2013

UNICO 2013 – L’effetto sostitutivo dell’IMU ai fini della tassazione IRPEF

11 Apr 2013
11 Aprile 2013

L’art.8, co.1, del D.Lgs. n.23/11 contiene una prima disposizione di principio nei rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi, stabilendo che l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”.

Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2012, l’Imu sostituisce non solo l’imposta comunale sugli immobili (Ici), ma anche, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari
concernenti i beni non locati. In pratica, nei casi in cui si realizza questo effetto “sostitutivo”, il contribuente che paga Imu su determinati terreni e fabbricati, non deve ulteriormente pagare Irpef sui redditi fondiari derivanti dai medesimi. Nonostante, però, tali redditi fondiari siano esclusi dalla base imponibile Irpef e quindi non concorrano alla determinazione del reddito complessivo, delle deduzioni e delle detrazioni ad esso rapportate, va precisato che:
 in caso di obbligo di presentazione del modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013, il contribuente, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, è tenuto a indicare comunque i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’Imu;
 il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

Con la circolare n.5/E dell’11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’argomento, che di seguito si riportano.

Redditi per i quali si produce l’effetto sostitutivo

Come detto in premessa, le disposizioni che regolano l’Imu prevedono l’effetto sostitutivo, per la  componente immobiliare, dell'Irpef e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.  La nozione di “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’Imu non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano affittati. L’effetto sostitutivo, quindi, a esempio, si produce sui redditi fondiari derivanti:
 dai terreni non affittati, per la componente dominicale;
 dai fabbricati non locati; rientrano in tale ipotesi, oltre a quelli adibiti ad abitazione principale, anche quelli:
 tenuti a disposizione,
 concessi in comodato gratuito e
 destinati a uso promiscuo del professionista;
 dagli immobili inagibili: nonostante l’Imu sia dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50%, l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da Imu e, quindi, opera l’effetto di sostituzione dell’Irpef.

Redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione

Le disposizioni che regolano l’Imu elencano (si deve intendere a titolo non esaustivo) espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, pur pagando Imu, continuano a essere assoggettati a Irpef. Si tratta di:
 reddito agrario di cui all'art.32 del Tuir;
 redditi di fabbricati relativi a beni locati (diversi da quelli cui si applica la cedolare secca);
 redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Tuir;
 redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires;
 redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale ma redditi diversi (art.27, co.2 del Tuir);
 indennità di occupazione, considerate anch’esse redditi diversi (art.35, co.6, DPR n.327/01).

Immobili esenti da Imu

L’art.9, co.9 del D.Lgs. n.23/11 (modificato dal D.L. n.16/12) specifica che “Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Richiamando le precisazioni fornite con la circolare n.3/DF/12, la recente C.M. n.5/E/13 chiarisce tuttavia che:
 sono assoggettati ad Irpef, in quanto esenti da Imu, i “terreni incolti” siti in aree montane e di collina;
 non sono assoggettati ad Irpef, nonostante siano esenti da Imu, i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art.9, co.3-bis, D.L. n.557/93, ubicati nei Comuni classificati montani o  parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Il caso degli immobili parzialmente locati

In caso di immobile locato per una parte del periodo di imposta:
 l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l’immobile non è locato, mentre  per la restante parte il reddito fondiario derivante dall’immobile locato, è soggetto a Irpef e addizionali calcolate con le regole ordinarie.
Nel particolare caso della locazione di parte dell’abitazione principale è stato chiarito che: si deve applicare la sola Imu se l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca);
 sono dovute sia l’Imu che l’Irpef o la cedolare secca nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%. Se la locazione di parte dell’abitazione principale avviene solo per una frazione del periodo di imposta, quanto sopra precisato in termini di confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione si applica limitatamente alla parte del periodo di imposta in cui sus siste il rapporto di locazione. In questa situazione per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto la deduzione per abitazione principale non si applica.

Immobili posseduti da società semplici

Pur non essendo le società semplici soggetti passivi Irpef, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione.

In tale caso:
 dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l’effetto di sostituzione (l’effetto non si produce per i soci che operano in regime d’impresa, i quali pertanto dovranno assoggettare ad Irpef la quota di reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale degli immobili non locati o affittati.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale in materia di appalti

11 Apr 2013
11 Aprile 2013

Con l’art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/E/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda:
 i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
 in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).
La regola generale In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
 nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
 del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:
 un’autocertificazione da parte dell’appaltatore;
 un’asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).
Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

I chiarimenti

Di seguito si elencano i chiarimenti che sono stati offerti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.2/E del 1 marzo 2013:

Settori di attività: non solo edilizia

Uno delle principali precisazioni riguarda l’ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda i rapporti di appalto/  subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l’unico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto / subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura / prestazioni di servizi.

Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l’appalto

Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l’appalto di opere e servizi, ossia il “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
L’Agenzia osserva che l’esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui “l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative).
Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale). La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, ad esempio:
a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
b) il contratto d’opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.;
d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Sanzione per il committente

L’Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.

Rinnovi contrattuali

Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).

Soggetti interessati

L’Agenzia delle Entrate osserva inoltre che:

 la disciplina si applica ai contratti conclusi
- da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di un’attività rilevante ai fini Iva;
- in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
 la disciplina NON si applica:
- alle “stazioni appaltanti” ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06;
- ai privati;
- ai condomini poiché non riconducibili “fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir”.
IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione ad un’impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l’impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire all’appaltatore le idonee certificazioni).

Casi particolari

L’Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che:  in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la  regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.  In caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.  In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Il rilascio del condono edilizio non implica necessariamente l’agibilità del fabbricato

10 Apr 2013
10 Aprile 2013

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 289 del 2013.

Scrive il TAR: "anche se nella concessione in sanatoria si fa riferimento ad una destinazione a “pollaio” non significa, come invece sostiene il ricorrente, che sia stata implicitamente concessa l’agibilità per uso ricovero animali del manufatto condonato. Licenza questa che, invece, non è mai stata  rilasciata. Peraltro, non esiste alcuna automaticità nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo, pur sempre, il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate le disposizioni normative sulle condizioni igienico – sanitarie (cfr. Corte Cost. n. 256/1996; Cons. Stato n. 2140/2004). Dunque, il rilascio di una sanatoria edilizia non comporta necessariamente l’obbligo per l’autorità amministrativa di emettere un provvedimento ugualmente positivo in ordine all’agibilità con riguardo all’attività che vi deve essere svolta, in quanto il rilascio di tale ulteriore licenza implica, in capo all’autorità emanante, il preventivo accertamento e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della sanatoria che presuppone la presenza di requisiti diversi e autonomi. Nel caso di  specie, l’amministrazione ha da ultimo rilevato, nel corso di un apposito sopralluogo, che il manufatto condonato era stato in concreto destinato ad un’attività, quella di allevamento di maiali, che poteva influire sulle condizioni di salubrità dell’ambiente circostante, essendo situato in prossimità dell’abitazione dell’odierno controinteressato. Pertanto, la destinazione dell’annesso rustico a porcile, costituendo una circostanza nuova e rilevante sul piano igienico – sanitario, comporta la necessità del rilascio di una specifica licenza di agibilità che, d’altra parte, non sembra possa essere attualmente conseguita, stante l’esistenza dell’abitazione di Pio Carretta a distanza inferiore a quella di trenta metri prevista dalle n.t.a. e dal regolamento edilizio.  Va infatti evidenziato che l’attività di allevamento di animali (qual è quella che oggi viene svolta all’interno del manufatto, essendo irrilevante il numero di animali che attualmente vi sono custoditi) rientra nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05.09.1994 e all’art. 216 del R.D. 1265/1934, che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Ne consegue che sussistevano tutti i presupposti per l’emissione del divieto di destinare a porcilaia l’annesso rustico in questione e che la circostanza della preesistenza o meno dell’annesso rustico all’abitazione di Pio Carretta non è decisiva, in quanto ciò che conta è che l’attività ivi esercitata non è mai stata regolarizzata e dunque oggi è destinata a scontare la vicinanza della detta abitazione".

Sentenza TAR Veneto 289 del 2013

Corti Conti delle Marche: Il Mepa si applica anche agli acquisti in economia

10 Apr 2013
10 Aprile 2013

 La Corte dei Conti, sez. contr. Marche, nel parere del 25 marzo 2013 n. 17, ribadisce l’obbligo di ricorrere al MePA anche per gli acquisti in economia, confermando quanto già espresso nella precedente deliberazione n. 169/2012/PAR commentata nel post del 16.01.2013.

Nello specifico il Comune di Ussita richiama “le motivazioni poste a fondamento della deliberazione n. 169 del 29 novembre 2012 resa da questa Sezione in ordine alla portata cogente del novellato art. 1 comma 450 della L. 296/06 (L.F. 2007) a mente del quale “ fermo restando gli obblighi di cui all’art. 449 della L. 296/06, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 d.lgs. 165/01 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 (del d.p.r. 327/2010)”, giungendo ad affermare che: “l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico non potrebbe configurarsi rispetto agli affidamenti c.d. in economia rinvenendo gli stessi il loro referente normativo nell’art. 335 del d.p.r. 327/2010 cui l’art. 7 della L. 94/2012 non opera alcun rinvio”; inoltre lo stesso Comun ritiene che: “il disposto di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 che, in tema di acquisti centralizzati, esclude i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per i Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dalla platea dei soggetti incisi dalla norma”, determina l’esclusione dell’ente – avente una popolazione inferiore ai 1000 abitanti – non solo dall’obbligo di ricorrere al MePa per gli acquisti in economia, ma anche dalla connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Il Collegio, però, ritiene che: “L’esame delle questioni prospettate dall’Ente istante non può che prendere le mosse dal precedente parere reso dalla Sezione e dalle considerazioni svolte in ordine alla obbligatorietà per gli Enti locali di far ricorso – ai fini degli acquisti c.d. sotto soglia – al mercato elettronico previsto e disciplinato all’art. 328 d.p.r. 327/2010.

A tal riguardo giova, anzitutto, ribadire che vertendosi in tema di normativa vincolistica – asseritamente preordinata alla razionalizzazione ed al contenimento di uno specifico segmento di spesa – l’interpretazione della stessa deve essere condotta secondo rigorosi criteri ermeneutici con preclusione di inammissibili interventi additivi.

In questa prospettiva nell’evidenziare, ancora una volta, un indubbio problema di coordinamento della pluralità di norme – anche di diverso rango in ragione delle diverse fonti – che concorrono alla disciplina della specifica materia e, dunque, la opportunità di un intervento, se del caso normativo, che riconduca le stesse ad unità, deve rilevarsi come, valorizzando un’interpretazione letterale, non appaia configurabile un regime differenziato per le acquisizioni in economia ma come, anche per queste, debba farsi ricorso al mercato elettronico.

Nessun argomento, invero, appare desumersi né dal tenore letterale della disposizione né in via interpretativa in ordine alla intenzione del legislatore – pur intervenuto, di recente, sull’art. 1 comma 450 L.F. 2007 (cfr. art. 1 comma 149 lett.a – lett. b) – di introdurre, a fronte del predetto obbligo, una disciplina peculiare e, dunque, derogatoria per le acquisizioni in economia.

Sotto tale profilo, peraltro, la tesi prospettata dall’Ente richiedente non appare persuasiva laddove annette efficacia dirimente alla circostanza che il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti dedichi alle acquisizioni di servizi e forniture sottosoglia ed in economia – pur accomunate sotto il medesimo titolo V – due distinti capi (rispettivamente il primo ed il secondo) ovvero al fatto che l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 faccia rinvio al mercato elettronico della p.a. e ad altri mercati istituiti ai sensi del medesimo art. 328 e non già all’art. 335 del d.p.r. 207/2010 che facultizza le stazioni appaltanti all’utilizzo del mercato elettronico per effettuare acquisti in economia.

Detti argomenti non si appalesano, invero, di particolare significatività per temperare la portata cogente del novellato art. 1 comma 450 L.F. 2007.

A parere del Collegio, il richiamo al citato art. 328 del Regolamento di attuazione rinvenibile in disposizioni relative alle acquisizioni di servizi in economia (cfr. art. 332 – 335 – 336) in uno alla previsione di cui al comma 4 lett. b) dello stesso art. 328 a mente del quale “avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia ……b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II”, militano, di contro per una ricostruzione unitaria dei due istituti – conformemente, peraltro, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 121-125 sub Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria).

Ritiene, invero, la Sezione che, le pur indubbie specificità delle acquisizioni in economia – soggette ad un peculiare statuto per ciò che attiene ambito oggettivo e sia per ciò che attiene i presupposti legittimanti – non valgano a superare le conclusioni già rese circa la latitudine applicativa dell’obbligo di ricorso al mercato elettronico.

Sotto tale profilo giova, peraltro, evidenziare come i principi di semplificazione e celerità, tipici delle procedure in economia, non subiscano un vulnus, ma ben si concilino con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement (su cui amplius 169/PAR/2012 Sezione Marche) e con quelle di razionalizzazione e di contenimento perseguite dal legislatore con i Decreti Spending review 1 e 2”, specificando che: “siffatto obbligo sia esigibile esclusivamente per beni e categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico e perfettamente confacenti alle esigenze funzionali dell’Ente mentre procedure tradizionali ed autonome possono ritenersi consentite – ancorchè in via residuale – laddove il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante i richiamati sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente (cfr. deliberazione 169/PAR/2012 anche con riguardo all’obbligo di motivazione).

Ciò posto, venendo alla ulteriore questione prospettata dall’Ente richiedente con riguardo al connesso profilo delle responsabilità, ritiene il Collegio che, atteso il tenore letterale del disposto di cui all’art. 1 comma 1 D.L. 95/2012, il dato demografico (Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti o sino a 5.000 se montani) rilevi, atteso il richiamo all’art. 26 comma 3 L. 488/99, solo con riferimento alla prima ipotesi evocata dalla norma sanzionatoria e non già con riferimento alla seconda ipotesi ed alla pretesa violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione di Consip Spa”.

Si consiglia, inoltre, anche la lettura del parere della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del 21 marzo 2013 n. 89, il quale affronta approfonditamente e in modo dettagliato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia de qua.

dott. Matteo Acquasaliente

C. Conti sez. contr. Marche n. 17 del 2013

C. Conti sez. contr. Lombardia n. 89 del 2013

Decreto legge per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione

10 Apr 2013
10 Aprile 2013

Sulla GU n.82 del 8-4-2013 è stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)".

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

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