Tag Archive for: Amministrativo

Ancora sulle distanze per accessori e pertinenze

20 Feb 2013
20 Febbraio 2013

Ricordando  quanto deciso dal TAR Veneto nella sentenza n. 57 del 2013 (si veda in questo sito il post del 13 febbraio 2013),  ritorniamo ad esaminare l’applicazione dell’art. 873 c.c., in relazione ad opere pertinenziali all’edificio principale già esistente.

La Cass. Civile, sez. II con la sentenza 3 gennaio 2013, n. 72 ha stabilito che: “ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, cosi da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze”.

dott.sa Giada Scuccato

cass 27-2013

 

La deliberazione comunale sul piano casa può escludere la prima casa sulle corte rurali di cui all’art. 10 della L.r. n. 24/85

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 210 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso che con il provvedimento impugnato è stato denegato il permesso di realizzare un ampliamento, a scopo abitativo, di un immobile sito in una porzione del territorio comunale soggetta a grado di protezione 2 (corte rurale);

- viste le difese dell’amministrazione resistente ed atteso il dettato normativo di cui all’art. 9 della l.r. n. 14/09, così come modificato per effetto della l.r. n. 13/2011;

- dato atto che il Comune, in applicazione del comma 5 dell’art. 9, ha deliberato in ordine al recepimento della disciplina del “Piano casa”, escludendo l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per gli edifici ricadenti in z.t.o. A “centri storici”, nonché, per quanto qui interessa, per quelli rientranti nelle corti rurali, individuate e definite dai vigenti strumenti urbanistici ed assoggettate a gradi di protezione speciali e relative norme ai sensi dell’art. 10 della L.r. n. 24/85;

- che quindi, lungi dal ritener sempre ammissibili gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale nelle ipotesi di prima casa, il Comune ha espressamente esercitato la facoltà, prevista dalla legge, di escludere in taluni ambiti l’applicazione del regime derogatorio introdotto dalla normativa regionale, anche a seguito della modifica di cui alla L.r. n. 13/11;

- dato altresì atto che, per quanto riguarda il grado di protezione esistente per l’ambito de quo, è prevista la possibilità di effettuare unicamente interventi di carattere conservativo, il che quindi non si concilia con il progetto di ampliamento presentato dai ricorrenti;

- ritenuta, altresì, l’infondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e di difetto di motivazione, non essendo richiesta la puntuale controdeduzione alle osservazioni presentate dagli interessati a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90;

per detti motivi il ricorso va respinto".

sentenza TAR Veneto 210 del 2013

Pari opportunità: nuovi disposizioni per consigli e giunte di Enti Locali e Regioni

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti.

La prima riguarda l’intervento incide sulle modalità d’accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi, modificando l’art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e l’art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

All’art. 71 viene inserito il comma 3bis che recita: “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.

In ordine alla modifica dell’art. 71 è d’obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferire alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell’ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge. Per quanto riguarda, invece, i comuni di grandi dimensioni organizzati in circoscrizioni la legge specifica che trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del citato art. 73. Anche in questa sede operano delle modifiche importanti: all’art. 73 comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale inferiore a 50 centesimi”. In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Ma, se detta cancellazione fa venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista, come ci si comporta??

In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l’art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dall’art 2 comma 2 della legge in commento, per quanto riguarda l’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, “la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima”. In merito, invece, all’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti l’art. 33 DPR 570/1960 stabilisce che la lista, in tal caso, è ricusata.

La seconda importante novità riguarda l’elettorato attivo. All’art. 71 TUEL, comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”. Al comma 3 dell’art. 73 TUEL, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”.

Infine, sempre in tema di pari opportunità, si sottolinea che è stato pubblicato in gazzetta (n. 23 del 28 gennaio 2013) il D.P.R. n. 251, 30 novembre 2012, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, c. 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

dott.sa Giada Scuccato

LEGGE 23 novembre 2012, N 215

Sindacabilità della scelta delle imprese nella procedura negoziata senza bando

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

Si segnala l'interessante pronuncia del Tar Lombardia Milano che, con la sentenza n. 2941 del 06/12/2012, ha chiarito che nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici la scelta delle imprese da invitare non può risolversi in un insindacabile atto discrezionale della stazione appaltante.

Quest'ultima, tutte le volte in cui non voglia pubblicare un avviso o non disponga di elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, ha comunque l'obbligo di predeterminare ex ante (per esempio nella determina dirigenziale a contrarre) precisi criteri di ricognizione del mercato e di selezione delle imprese.

La mancanza di una siffatta indicazione si risolve in un palese difetto di motivazione che non può in alcun modo essere colmato ex post con le difese svolte in giudizio.

Nel caso di specie la stazione appaltante si era limitata a selezionare imprese incluse nella banca dati dell'autorità di vigilanza (optando peraltro per operatori che erano già stati invitati per l'assegnazione di diversi lotti dello stess appalto), senza tuttavia dare minimamente conto delle ragioni di tale scelta, violando in tal modo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione cristallizzati nell'art. 122 comma 7.

Avv. Gianluca Ghirigatto

Tar_Lombardia_Milano_n._2941_2012

Molte novità per gli enti locali nel Consiglio dei Ministri di venerdì 15 febbraio 2013

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Nella riunione di venerdì 15 febbraio 103, a seguito della richiesta delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ha deliberato una deroga al limite (previsto dalla Legge di Stabilità 2013) del 20% all’acquisto di beni mobili e all’affitto di beni immobili a favore dei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. La deroga garantirà ai Comuni danneggiati di far fronte alle spese di allestimento degli immobili destinati a servizi di pubblica utilità, in particolare le scuole e i municipi.

Di seguito una breve sintesi dei principali ulteriori provvedimenti adottati.

CDM 15.02.2013

Convegno di Venetoius sulla L.R. 55 del 2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive)

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Venetoius organizza un convegno sulla L.R. veneta n. 55 del 2012, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", da tenere a Torri di Quartesolo nel mese di marzo del 2013.

Al fine di organizzare il convegno, si chiede ai lettori del sito di indicare le questioni che, a loro giudizio, meritano di essere trattate dai relatori.

Le questioni possono essere comunicate utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.

La data del convegno, la scaletta degli interventi e i nomi dei relatori verranno comunicati successivamente (sempre che da questo sondaggio emerga l'interesse per un convegno sull'argomento; altrimenti il convegno non verrà fatto).

Dario Meneguzzo

Il comune è tenuto a valersi della fideiussione prima di applicare al debitore principale le sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione?

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Sulla questione pubblichiamo una nota dell'avv. Gianmartino Fontana.

fideiussione a garanzia oneri

Quesiti per il commento del prof. Barel alla L.R. 50 del 2012 in materia di commercio

15 Feb 2013
15 Febbraio 2013

Il prof. Bruno Barel, in collaborazione con l'avv. Guido Zago e altri funzionari regionali, sta preparando un commento alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto".

Il commento, che verrà pubblicato entro due-tre settimane,  sarà allegato al Corriere del Veneto, così come è stato fatto con le leggi sul Piano Casa.

Ancora per una settimana circa (e, quindi, all'incirca fino a sabato 23 febbraio 2013) è possibile inviare domande al prof. Barel e al gruppo di lavoro, alle quali verrà data risposta nel libro in corso di pubblicazione.

Le domande possono essere inviate, utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.

Il decorso del tempo non trasforma automaticamente l’aggiudicazione provvisoria in definitiva

15 Feb 2013
15 Febbraio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 febbraio 2013 n. 178, chiarisce alcuni aspetti concernenti l’aggiudicazione provvisoria.

Premesso che l’art. 11, c. 5 e 8, D. Lgs. 163/2006 recitano: “La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva” e “L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, mentre l’art. 12, c. 1, D. Lgs. 163/2006 stabilisce che: “L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata”, il Collegio afferma che: “l’inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) indicato nell’art. 12, I comma del codice dei contratti comporta non già l’aggiudicazione definitiva, ma soltanto l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara (adempimento, questo, che ai sensi del citato art. 11, V comma, è preliminare all’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva): in altre parole, scaduto il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima, in difetto di un provvedimento espresso, si ha per approvata tacitamente, e l’aggiudicatario provvisorio può esigere, chiedendola formalmente, l’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della procedura concorsuale (cfr. CdS, III, 16.10.2012 n. 5282; IV, 26.3.2012 n. 1766, citata dalla stessa ricorrente)”.

Con riferimento all’accertamento dei requisiti di ammissione in capo alle imprese partecipanti, il Collegio asserisce che: “anche qualora si aderisse alla tesi della ricorrente – e cioè che il silenzio serbato dall’Amministrazione avrebbe trasformato l’aggiudicazione provvisoria in definitiva -, la situazione non muterebbe, in quanto l’art. 11, VIII comma subordina comunque l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla positiva verifica del possesso, in capo all’aggiudicataria, dei prescritti requisiti, che, se riscontrati assenti (come nel caso in esame), consentono l’esercizio dell’autotutela, ovvero, se non riscontrati per inerzia, consentono all’interessata di sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla stazione appaltante (art. 11 cit, IX comma).

La verifica dei requisiti di ammissione è, dunque, in ogni caso un adempimento che la stazione appaltante deve espletare sia in sede di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, sia – in caso di inutile decorso del termine per provvedere all’approvazione – in sede di aggiudicazione definitiva, quale condizione di efficacia”.

Infine il T.A.R. Veneto chiarisce la natura dell’aggiudicazione provvisoria: “Non sussistono, infine, le dedotte violazioni degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90 atteso che l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale, sicché il suo annullamento è soggetto né a comunicazione di avvio del procedimento, né (non essendo, peraltro, procedimento di parte) a preavviso di rigetto”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Venento n. 178 del 2013

Accesso agli atti: il fatto che le due proprietà non siano confinanti, ma separate da una strada, non esclude l’interesse

14 Feb 2013
14 Febbraio 2013

Un comune aveva negato un accesso agli atti relativi a pratiche edilizie, con la motivazione che il richiedente non confinava con la proprietà interessata agli interventi, essendo separata da quella da una strada pubblica.

IL TAR, con la sentenza n. 60 del 2013,  non ha ritenuto legittimo il diniego: "pur apparendo di fatto superato il problema degli scarichi a seguito dell’esecuzione da parte del controinteressato dei lavori di adeguamento ordinati con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2012 del 3.4.2012, possa profilarsi in ogni caso l’interesse della società ricorrente ad acquisire la conoscenza degli atti oggetto dell’istanza di accesso; premesso infatti che la circostanza per cui le due proprietà non sono confinanti, in quanto divise dalla strada, di per sé non è idonea ad escludere l’interesse alla richiesta di accesso, tenuto conto degli episodi pregressi che avevano interessato proprio versamenti sulla strada, coinvolgenti anche l’accesso alla proprietà della richiedente; rilevato dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa amministrazione intimata, che la pratica relativa alla DIA presentata dal controinteressato, sebbene diretta ad eseguire lavori di ampliamento dei locali interrati e consolidamento delle mura esistenti, nonché costruzione di una recinzione, è stata successivamente integrata con ulteriori documenti interessanti proprio lo stato del sistema fognario, essendo stata richiesta la relazione geologica ed idrogeologica a corredo della realizzazione dell’impianto fognario; che gli stessi lavori ordinati dal Sindaco testimoniano che il sistema fognario non era adeguato; che quindi tali elementi suffragano l’interesse di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti, non configurandosi detta richiesta quale strumento per un controllo generico sull’attività dell’amministrazione, bensì giustificano l’interesse qualificato al fine di poter valutare, sussistendone i presupposti, proprio in esito all’accesso, la proposizione di eventuali azioni di responsabilità conseguenti all’inadeguatezza degli scarichi fognari facenti capo al controinteressato; per detti motivi va accolto il ricorso e quindi, annullato il diniego opposto dall’amministrazione, si dispone che l’amministrazione provveda a rendere disponibile la documentazione richiesta dalla ricorrente, con facoltà di visione ed estrazione copia".

sentenza Tar Veneto 60 del 2013

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