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A proposito di smacchiatori

01 Mar 2013
1 Marzo 2013

A seguito delle elezioni politiche che si sono tenute il 24 e 25 febbraio 2013, le Camere risultano così composte:

CAMERA DEI DEPUTATI: 630 SEGGI

 

SENATO DELLA REPUBBLICA: 315 SEGGI

Alla luce dei risultati elettorali, ci poniamo alcune domande.

1)      Se risultasse evidente che al Senato non è possibile formare una maggioranza, si può/deve andare subito a votare di nuovo?

Prescindendo dalle valutazioni meramente politiche che scaturiscono da questi dati, gli studiosi del diritto possono rispondere agevolmente al quesito ricordando che siamo nel c.d. “Semestre Bianco”. Come stabilisce l’art. 88 della Cost., durante gli ultimi 6 mesi del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può sciogliere anticipatamente le Camere (il voto dei giorni scorsi non è dipeso dallo scioglimento anticipato delle Camere, ma dallo loro naturale scadenza).

Dicevamo “..ultimi 6 mesi..”: il Presidente Napolitano infatti è stato eletto da, ormai, 7 anni, precisamente il 10 maggio 2006, ma ha prestato giuramento solo il 15 maggio dello stesso anno. Come prevede la Cost. all’art. 85: 30 giorni prima che scada il termine del mandato il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati Regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Quindi solo il nuovo Presidente della Repubblica potrà eventualmente sciogliere le Camere.

2)      È possibile lo scioglimento solo del Senato?

Dai grafici sopra riportati appare chiaramente che il rischio  che non si possa formare una maggioranza riguarda solo  Senato.

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005, modifica il sistema elettorale italiano e istituisce il cd. premio di maggioranza che garantisce un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti, mentre al Senato il premio è invece garantito su base regionale, in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.

Con questa legge, alla Camera dei Deputati la maggioranza è ben demarcata, mentre al Senato la situazione è opposta.

La domanda d’inizio sorge spontanea: e se il fututo Presidente della Repubblica sciogliesse una sola Camera, in questo caso il Senato?

A prescindere dalle valutazioni circa il “Semestre Bianco” e la impossibilità di farlo in questo momento storico, ovvero nell’immediato, secondo l’articolo 88 della Cost. potremmo rispondere, in via teorica, che è possibile sciogliere una sola delle Camere.

Parliamo in senso teorico, perché molti autorevoli studiosi e giuristi hanno, giustamente, dubitato di questa possibilità in virtù del principio” SIMUL STABUNT, SIMUL CADENT”, letto alla luce dell’art. 85 Cost. Effettivamente si potrebbe pensare che, dopo la riforma costituzionale del 1963, che ha equiparato la durata delle due Camere a 5 anni ciascuna, elette contemporaneamente (si ricorda che prima erano 5 anni di durata per la Camera dei Deputati e 6 per il Senato della Repubblica), il Legislatore volesse dare una vita parallela ai due rami del Parlamento, cosicché “insieme staranno ed insieme cadranno”. Balza necessariamente agli occhi il fatto che nella Costituzione non vi sono riferimenti al caso in cui a sciogliersi sia solo una Camera.

Questa particolarità ha sollecitato il nostro interesse al punto tale che, ricercando nel sito della Camera presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, abbiamo trovato il progetto di revisione della Parte seconda della Costituzione (A.C. 3931-A e A.S. 2583-A) (dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati per l'esame in Assemblea) ove all’art. 70 troviamo la “previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato). La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee: la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto; il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione. Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato". L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato”.

In conclusione quindi, l’art. 88 Cost. disciplina la possibilità delle scioglimento anticipato di una sola Camera ma, nella realtà questo non è mai avvenuto.

3)      Può realizzarsi il c.d. Governo della NON SFIDUCIA?

Tale definizione ricorda momenti storici e politici, non molto lontani. Basti pensare al 1976, quando Giulio Andreotti si accingeva ad iniziare il proprio terzo governo, monocolore democristiano, che passò alla storia per aver ottenuto in parlamento più astensioni che voti favorevoli.

Torniamo all’inizio.

Quando una forza politica vince le elezioni inizia l’iter per la formazione del Governo, minuziosamente disciplinato dalla Carta Costituzionale. Nel nostro caso, fonti autorevoli dicono che il 12 marzo 2013 sarà dato inizio alla contemporanea elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato con le modalità (quorum costitutivi e deliberativi) previsti dai rispettivi regolamenti all’art. 4. Il 15 marzo 2013 vi sarà la prima riunione di entrambe le Camere: si badi bene, entro il 20esimo giorno dalla loro elezione ex art. 87 c. 3 e art. 62 c. 2 Cost.

Il Presidente della Repubblica dovrà, a questo punto, svolgere delle consultazioni per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che  possa ottenere la fiducia dalla maggioranza in Parlamento. L’ordine di queste consultazioni non è disciplinato né dalla Costituzione né da regolamenti interni e prevede un insieme di incontri a tutta discrezione del Presidente. Individuata tale personalità, verrà formato il nuovo Governo e verranno assegnati i Ministeri; dopodiché il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale ex art. 1, comma 3 della legge 400/1988.

In base all’art. 94 della Cost.: “Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia”, ed è proprio qui che si può concretizzare la possibilità che vi sia una governo non sfiduciato.

Ma come può verificarsi e cosa significa?

Fondamentalmente questa definizione coniata nel 1976 sta ad indicare un Governo eletto con una forza politica non decisiva (come nel nostro caso) che non ottiene la fiducia o la sfiducia dai Senatori o Deputati, ma ottiene un voto di ASTENSIONE.

Tecnicamente questo si realizza quando il Governo si presenta davanti una delle due Camere per chiedere la fiducia e in questa, alcuni soggetti, si rifiutano di esprimere la loro posizione favorendo quindi la fiducia, vediamo come.

Nella CAMERA DEI DEPUTATI, per dare la fiducia al nuovo Governo, con voto nominale e palese, è sufficiente come quorum deliberativo la maggioranza dei presenti e sono considerati tali solo coloro che sono favorevoli o contrari (ex art. 48 reg. Camera). Coloro che si astengono non sono conteggiati nel quorum costitutivo, né deliberativo, favorendo quindi un ottenimento della fiducia. Nel caso concreto, se i Deputati sono 630, teorizzando che fisicamente 130 di essi sono presenti ma si astengono, figurando come votanti solo 500, si vedrà che il quorum sarà di 251, anziché 316. Così facendo la forza politica che desidera dare la fiducia al Governo appena instaurato potrà raggiungere più facilmente il quorum.

Diverso discorso è da fare per il SENATO DELLA REPUBBLICA, poiché nel Reg, interno dello stesso non si dà lo stesso valore all’astensione: qui l’esser favorevoli, contrari o astenuti” è considerato un voto, l’espressione di un Senatore presente e per questo integrante il quorum. In questo caso, i Senatori che vogliano dare la non sfiducia al Governo dovranno uscire dall’aula al momento del voto. Infatti all’art. 107 (Reg. Senato) si legge che la decisione è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, sia essa favorevole contraria o di astensione. Solo con la mancata presenza in aula si potrà conseguire un abbassamento di quorum.

 dott.sa Giada Scuccato

I concorrenti confinanti non sempre e necessariamente hanno interesse a impugnare l’approvazione di una cava di ghiaia

01 Mar 2013
1 Marzo 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 215 del 2013 contiene un'altra pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Scrive il TAR: "il Collegio ritiene che, come eccepito dalle parti resistenti, il ricorso debba essere giudicato inammissibile per carenza d’interesse in capo alle società ricorrenti, Telve Rigo, Trentin Ghiaia e Mac Beton. L’interesse a ricorrere, infatti, deve essere caratterizzato dai requisiti della personalità (deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), della attualità (deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve  continuare a sussistere nel corso del giudizio, non essendo sufficiente un’ipotesi o una mera eventualità di lesione) nonché della concretezza (l’interesse va valutato con riferimento ad una concreta lesione o pregiudizio verificatosi a danno del ricorrente). Ciò premesso, nel caso di specie, secondo la tesi delle ricorrenti, andrebbe affermata la sussistenza in capo alle stesse sia della legittimazione sia dell’interesse a ricorrere posto che: “le stesse esercitano l’attività di cava in area finitima a quella del bacino denominato “Casacorba”, oggetto del provvedimento impugnato di ampliamento; i materiali estraibili in entrambi i bacini appartengono alla  medesima categoria merceologica (ghiaia) e sono volti, quindi, a soddisfare lo stesso segmento di mercato; le volumetrie di scavo accordate in favore della ditta Ceotto mediante il provvedimento impugnato riducono nell’immediato la soglia di superficie di potenziale escavazione prefissata dal legislatore ed i quantitativi massimi di materiale disponibile annualmente, pregiudicando i progetti – già presentati e futuri – delle ricorrenti (ampliamento cava “baracche”) che di tale diminuita disponibilità dovranno tener conto”. Inoltre, il provvedimento di autorizzazione all’ampliamento della cava concesso in favore della ditta Ceotto provocherebbe effetti discorsivi sul mercato, avvantaggiando illegittimamente un concorrente. Tale tesi non è però meritevole di accoglimento. Infatti, in primo luogo, l’interesse delle ricorrenti a contestare l’autorizzazione in favore della ditta Ceotto non può essere basato sulla circostanza che, trattandosi di impresa operante nel loro stesso settore, vi sarebbe un interesse a impedire l’ampliamento della quota di mercato del concorrente, in quanto, come condivisibilmente e limpidamente affermato dal Consiglio di Stato “l’aspirazione a impedire che un concorrente ampli la propria quota di mercato costituisce un interesse di mero fatto che non può trovare ingresso nelle aule di giustizia” (sezione VI nr. 7217/2006). Tuttavia, neppure la posizione di richiedente un’autorizzazione può concretare una situazione soggettiva di interesse qualificato e differenziato, idonea a legittimare all’impugnazione di un provvedimento di analogo contenuto ormai rilasciato ad altro soggetto, realizzando, la richiesta di autorizzazione, una situazione di semplice aspettativa, consistente nella possibile ma non necessaria acquisizione di una futura posizione di vantaggio. “A questa situazione di “attesa” l’ordinamento non appresta tutela, nel senso di far verificare la legittimità delle misure ampliative adottate nei riguardi dei potenziali concorrenti, ma attuali esercenti l’attività autorizzata” (Cons. Stato, n. 1040/2005). Nel caso di specie, in particolare, quanto al profilo della lamentata riduzione, a danno delle ricorrenti, delle superfici sfruttabili e dei quantitativi massimi disponibili per effetto dell’ampliamento concesso in favore della società Ceotto, si osserva che l’interesse concreto ed attuale delle società ricorrenti a contestare l’autorizzazione all’ampliamento della cava in favore della società Ceotto, sarebbe potuto scaturire solo da un rigetto di un uguale domanda di ampliamento formulata dalle prime e motivata in ragione del superamento della soglia di superficie scavabile e dei quantitativi massimi estraibili nella zona. Invece, nella fattispecie, posto che non risulta con certezza quali domande ex art. 44, L.R. n. 44/1982 siano attualmente all’esame della Regione ed oltretutto, stante la presenza di margini di discrezionalità tecnica, non sarebbe possibile prevedere l’esito di tali domande, ne consegue che dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe, al momento, alcuna utilità certa e immediata per le società ricorrenti. Sicchè, la lesione paventata dalle stesse è futura ed eventuale. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa della Regione, residuerebbe ancora una superficie disponibile per l’attività di cava pari a circa mq. 450.000, con la conseguenza che, anche sottraendo la superficie di cui all’ampliamento della cava denominata “Casacorba”, pari a circa 140.000 mq., residuerebbe ancora una superficie disponibile di oltre 300.000 mq. Ne consegue che non è affatto scontato che un’uguale domanda di ampliamento presentata dalle ricorrenti non venga accolta in ragione del superamento dei quantitativi massimi scavabili. Inoltre, a privare d’attualità l’interesse delle ricorrenti concorre la circostanza, anch’essa evidenziata dalla difesa regionale, per cui l’autorizzazione all’ampliamento della suddetta cava “Casacorba” non è ancora efficace, non avendo la richiedente ditta Ceotto provveduto nei termini al compimento dei connessi adempimenti (presentazione di documentazione integrativa e pagamento di contributi), ed essendo perciò in corso un procedimento di ritiro dell’autorizzazione da parte della Regione. Pertanto, l’interesse al ricorso delle società Telve Rigo, Trentin Ghiaia e Mac Beton, deve ritenersi insussistente per carenza dei requisiti dell’ attualità e della concretezza, ed il ricorso deve essere giudicato inammissibile".

sentenza TAR Veneto 215 del 2013

A proposito dei parcheggi di cui si è parlato nel convegno di Venetoius del 15 febbraio a Torri di Quartesolo

28 Feb 2013
28 Febbraio 2013

In margine all’intervento di venerdì 15 febbraio 2013 al convegno di Torri di Quartesolo dell’avv. Zago propongo alla discussione alcune sintetiche considerazioni in merito ai parcheggi da realizzarsi in occasione della realizzazione di interventi edilizi, che in parte si discostano da quanto proposto in quella sede, in particolare in merito all’esistenza di uno specifico genere di parcheggi “commerciali” e conseguentemente sulla possibilità o meno di computare i parcheggi c.d. “privati” al fine del loro reperimento. Le fonti normative relative all’obbligo di reperimento dei parcheggi sono costituite per i parcheggi c.d. “privati” dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 (che ha introdotto l’art. 41 sexies, della legge n. 1150 del 1942) secondo cui nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse dovevano essere riservati appositi spazi per parcheggi in ragione di 1 mq ogni 20 mc di edificato, rapporto poi divenuto di 1 mq ogni 10 mc con la L. 122/89 c.d. “Tognoli”. L’obbligo di reperimento dei c.d. parcheggi “standard” deriva invece dall’art. 17 della stessa legge 765/’67 secondo cui “In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati (…) rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi.” Quest’ultima norma ha trovato attuazione mediante il DM 1444/68 che, per quanto riguarda gli insediamenti commerciali, stabilisce, all’art. 5 punto 2) agli insediamenti commerciali e gli spazi pubblici destinati verde pubblico o a parcheggi.
Il testo della norma prevede che:” nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765)”.  Successivamente alla delega della materia urbanistica, le Regioni sono intervenute con proprie normative a disciplinare quantità e modalità di reperimento dello standard urbanistico. Per quanto qui di interesse, l’art. 25 della LR 61/85 (cui faceva riferimento la LR 15/2004, pur se emanata successivamente alla LR 11/2004) prevedeva al comma 9 la disciplina dei parcheggi c.d. “privati” e al comma 10 i rapporti di dimensionamento di cui all’art. 5 del DM 1444/68. La stessa norma precisa che “il conseguimento dei rapporti di dimensionamento è assicurato mediante cessione di aree o vincolo di destinazione” e che “per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50% anche mediante vincolo di destinazione di aree private”.
L’art. 16 della L.R. 15/2004 che stabilisce “vincoli di natura urbanistica e standard” in relazione agli insediamenti comme rciali, fa espresso riferimento, nel comma 1, all’art. 25 comma 10 della L.R. 61/85 (e pertanto ai rapporti di dimensionamento di cui all’art. 5 del DM 1444/68, aggiuntivi rispetto ai parcheggi privati) .
Tale espresso riferimento al comma 10 dell’art. 25 è invece mancante nel comma 2 dell’art. 16 della LR 15, laddove si stabilisce l’obbligo er il soggetto interessato del reperimento di aree a servizi per una superficie minima (differenziata a seconda del tipo di struttura e alla categoria merceologica) qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in ZTO diverse dai centri storici grandi o medie strutture di vendita. Tuttavia a favore del fatto che anche le aree previste all’art. 16 comma 2 siano aree reperite in applicazione dell’art. 5 del DM (e che conseguentemente abbiano natura  “aggiuntiva” rispetto ai parcheggi ex art. 18 della legge 765/67), depongono a mio avviso:
- la definizione di “aree a servizi” (mentre l’art. 18 della L. 765 riguarda solo gli spazi per i parcheggi);
- il richiamo ai commi 12 e 13 della LR 61/85;
- la disposizione del comma 5 secondo cui nelle le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica le aree di cui al comma 2 devono essere reperite in sede di strumento attuativo.
In conclusione, in forza della normativa statale e regionale sugli standard, le aree a servizi di cui al comma 2 dell’art. 16 - in quanto declinazione in ambito regionale della previsione di cui all’art. 5 del DM 1444/85 – avrebbero pertanto natura aggiuntiva rispetto ai parcheggi di cui all’art. 18 della legge Ponte.
Altra questione rispetto alle quantità da reperire risulta invece quella relativa alle modalità per il conseguimento delle dotazione degli spazi pubblici. Infatti la possibilità prevista dalle diverse norme di reperire le aree mediante vincoli meramente funzionali e/o di destinazione (e mantenendo pertanto la proprietà privata delle aree a standard) non muta la natura e il presupposto normativo in base al quale le stesse devono essere reperite e pertanto il carattere aggiuntivo delle une rispetto alle altre (art. 17 – anziché 18 – della L 765/’68). L’art 25 della LR 61/85 (peraltro espressamente richiamato
sul punto dall’art. 16 comma 6 della LR 15/04) prevedeva in via generale la cessione o il vincolo di destinazione (all’uso pubblico). Per gli insediamenti turistici e commerciali consentiva altresì il conseguimento dei rapporti relativi ai parcheggi, entro il limite del 50%, anche mediante vincolo di destinazione di aree private. Successivamente l’art. 31 della LR 11/2004 ha rimosso il limite del 50%, prevedendo più genericamente che “il conseguimento degli standard può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata”.
Quanto alla debenza del contributo di costruzione in relazione alla costruzione di parcheggi interrati di immobili commerciali è stata recentemente affrontata dal TAR Veneto che con sentenza 191/2011 ha escluso dall’obbligo di versamento degli oneri le sole opere cedute al Comune. Gli oneri sono invece dovuti in tutti i casi in cui i parcheggi, pur costituendo pertinenza urbanistica e concorrendo al soddisfacimento del fabbisogno di standard correlati all’edificazione commerciale e direzionale, non siano ceduti al Comune.
Avv. Marta Tognon

Il diniego del condono edilizio non richiede il preventivo parere della commissione edilizia

28 Feb 2013
28 Febbraio 2013

Lo decide il TAR Veneto con la sentenza n. 213 del 2013.

Scrive il TAR: "Sul punto non solo va rilevato come l’art. 35 sopra citato non preveda la necessità del parere di cui si tratta, norma quest’ultima che deve essere interpretata contestualmente all’art. 33 della L. n. 47/1985 nella parte in cui disciplina il divieto di emanare una concessione in sanatoria nelle aree soggette a inedificabilità assoluta.
1.1 Sul punto l’Amministrazione resistente ha correttamente evidenziato l’applicabilità al caso di specie (argomentazione non smentita dalla ricorrente) della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30/07/1985 n. 3357/25 laddove precisa che il rilascio della concessione deve considerarsi  completamente definito dal comma 9 dell’art. 35, nel senso che il Sindaco non è tenuto a sottoporre la domanda agli organi consultivi, ed in particolare alla Commissione edilizia".

sentenza TAR Veneto 213 del 2013

Non sempre e necessariamente un Comune ha interesse a ricorrere contro l’ampliamento di una cava

27 Feb 2013
27 Febbraio 2013

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 216 del 2013.

Scrive il TAR: "ritiene il Collegio che il ricorso debba essere giudicato inammissibile per carenza d’interesse in capo al Comune di Vedelago. Infatti, il Comune ricorrente sostiene di avere interesse ad impugnare l’approvazione del progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale conseguita dalla Ceotto s.r.l., in ragione del pregiudizio ai valori ambientali e paesaggistici conseguente all’ampliamento della cava, che avrebbe così “raggiunto una dimensione straordinaria” nell’ambito del territorio comunale. Invero, tale pregiudizio ambientale – paesaggistico, fondante l’interesse al ricorso da parte del Comune, non risulta affatto dimostrato. Infatti, un identico ampliamento della cava “Casacorba”, pari a 700.000 mc. era stato già autorizzato nel 2001. In conseguenza di tale ampliamento la cava aveva raggiunto la dimensione di oltre 4.000.000 di mc. Pertanto, l’incidenza ambientale e paesaggistica dell’ultimo ampliamento di ulteriori 703.496 mc. è relativamente modesta, considerato anche il contesto paesaggistico interessato da tale intervento che, come si legge nel parere n. 223 del 14.01.2009 della Commissione Regionale V.I.A., allegato all’autorizzazione, “ non presenta particolari
elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico”, in quanto, “nelle vicinanze vi sono elettrodotti, altre cave, zone industriali, infrastrutture viarie… la valenza paesaggistica della zona si è, pertanto, decisamente degradata”. Inoltre, il progetto autorizzato prevede interventi di ricomposizione ambientale ai sensi dell’art. 44 L.n. 44/1982, valutati positivamente in termini di adeguatezza e congruità dalla medesima Commissione Regionale V.I.A. Pertanto, in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio verificatosi in danno degli interessi rappresentati dal Comune per effetto del provvedimento impugnato, non può configurarsi un interesse al ricorso in capo a quest’ultimo".

sentenza TAR Veneto 216 del 2013

Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006

27 Feb 2013
27 Febbraio 2013

Sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 26 febbraio 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del giorno 11 febbraio 2013, recante "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013".

terre da scavo inferiori a 6000 mc

L’acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è atto discrezionale, che richiede la comunicazione di avvio del procedimento

26 Feb 2013
26 Febbraio 2013

Lo afferma la sentenza del TAR Veneto n. 125 del 2013.

Scrive il TAR: "In tema di acquisizione sanante, il provvedimento di cui all'art. 42 bis,D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve di regola essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in relazione all'intrinseca e ben rilevante discrezionalità della determinazione che l'Amministrazione procedente deve assumere. Con riguardo al caso in esame, deve darsi atto sia della mancata prova dell'invio di siffatta comunicazione da parte dell’Anas s.p.a., sia del fatto che il provvedimento impugnato non reca l'indicazione di alcun presupposto di urgenza oggettiva che, in ipotesi, sussistendone i requisiti, avrebbe potuto legittimare l'omissione di tale rilevante adempimento di cui alla L. n. 241 del 1990 (artt. 7 e 8).  In particolare, la sentenza di questo T.A.R. n. 1006/12 ha assegnato all’A.N.A.S. un termine di novanta giorni entro il quale definire la sorte del bene appreso, optando fra le possibilità offerte dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ovvero, la restituzione del bene ai ricorrenti o l’acquisizione sanante dello stesso. Era tuttavia implicito che la seconda opzione avrebbe richiesto l’apertura di un autonomo procedimento con conseguente necessità di comunicarne l’avvio agli espropriandi, ponendoli così in condizione di rappresentare il loro punto di vista, sia sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da giustificare l’emanazione dell’atto di acquisizione, sia sul valore dell’area in questione, sia sul danno patito in conseguenza dell’occupazione illegittima. In particolare, relativamente a ciò che ricade sotto la giurisdizione del tribunale amministrativo, solo in tale sede procedimentale gli odierni ricorrenti avrebbero potuto dimostrare di aver subito, come da essi rivendicato, un danno da occupazione illegittima maggiore rispetto a quello forfettariamente determinato dall’art. 42 bis e liquidato da parte dell’amministrazione. Sul piano processuale, poi, non può farsi applicazione del richiamato art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 come invocato dalla difesa dell’ A.N.A.S; ed infatti, sulla base di tale disposizione è vero che il provvedimento non può essere annullato per vizi formali, ivi compresa la omessa comunicazione di avvio, qualora si dimostri che lo stesso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto, ma tale regola diviene inapplicabile qualora venga in rilievo la natura discrezionale del provvedimento, quale è quello che dispone la cd. acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001. E ciò considerando, in particolare, gli indubbi riflessi sulla situazione giuridica soggettiva dei privati i quali avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di poter esercitare, senz'altro, la facoltà di partecipare al procedimento".

sentenza Tar Veneto 125 del 2013

Cosa pensa l’Agenzia delle Entrate dei diritti edificatori (cubatura)

26 Feb 2013
26 Febbraio 2013
Agenzia Entrate , circolare 15.02.2013 n° 1

4.2 I diritti edificatori

Domanda

I diritti edificatori (cubatura) previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 ceduti autonomamente dal terreno o dal fabbricato sono assimilati agli immobili e, pertanto, rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 67 del TUIR? In caso di risposta affermativa possono quindi essere oggetto di rivalutazione ai sensi del comma 473, articolo 1, legge n. 218/2012.

Risposta

I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono trascrivibili, pertanto tali diritti godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili.
Si ritiene, quindi, che ai fini della possibilità di usufruire della procedura di rideterminazione del valore dei beni, lo ius aedificandi possa essere considerato distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno e che sia possibile provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti di cui il contribuente risulti titolare alla data del 1° gennaio 2013, facendo redigere apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013 e versando entro la medesima data la relativa imposta sostitutiva dovuta ovvero la prima rata.

Illegittima costituzionalmente la legge toscana che disciplina gli orari degli esercizi commerciali

26 Feb 2013
26 Febbraio 2013

Lo ha stabilito la Corte Costizionale con la sentenza n. 27 del 2013: "L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale − al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – individua gli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali, comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande, possa incontrare limiti e prescrizioni.

L’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, estendendo anche alla disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali l’elenco degli ambiti normativi per i quali è espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte

L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 3 citato, eliminando dal testo della norma le parole «in via sperimentale» e dopo le parole «dell’esercizio» l’espressione «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte», con il risultato che le attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relative a orari o giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell’esercente.

Tale ultima norma è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La prima delle norme impugnate nel presente giudizio (art. 88 della legge regionale n. 66 del 2011) si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.

La seconda delle norme impugnate (l’art. 89 della medesima legge reg. n. 66 del 2011) reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che, come si è innanzi precisato, ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.

Ne consegue che gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011 violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.".

sentenza Corte Costiotuzionale 27 del 2013

Effetti della presentazione di una domanda di sanatoria sulla precedente ordinanza di demolizione di opera abusiva

25 Feb 2013
25 Febbraio 2013

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 124 del 2013, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 DPR 380 del 2001 rende inefficace la prec edente ordinanza di demolzione di un'opera abusiva.

Sul piano processuale, siccome la domanda di sanatoria era stata presentata prima di notificare il ricorso al TAR, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Scrive il TAR: "Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse alla decisione. Infatti, la presentazione, in data (17 dicembre 2012) anteriore al ricorso, da parte dei ricorrenti, della domanda di sanatoria di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ha determinato inevitabilmente il venir meno dell'interesse all’annullamento dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo, infatti, verrebbe rimosso in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria, oppure sostituito da altra successiva misura sanzionatoria che il Comune è tenuto ad adottare nell'ipotesi di reiezione della medesima istanza. Pertanto, la presentazione della domanda di sanatoria ha comportato la traslazione e il differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva".

sentenza Tar Veneto 124 del 2013

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