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Le disposizioni edilizie ed igienico-sanitarie in materia di agriturismo e itturismo della L.R. 28/2012

31 Ago 2012
31 Agosto 2012

Legge Regionale N. 28 del 10 agosto 2012

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16

Immobili destinati all’agriturismo

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 17

Immobili destinati all’ittiturismo

1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 18

Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;

b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell’autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l’uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.

3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti.

6. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

Una tettoia con utilizzazione industriale aumenta la superficie coperta ed è soggetta a contributo concessorio

30 Ago 2012
30 Agosto 2012

La questione è stata così decisa dal TAR Veneto con la sentenza n. 1100 del 2012.

Scrive il TAR: "ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato di quantificazione degli oneri per il rilascio della concessione edilizia, abbia correttamente applicato la normativa sopra citata al caso di specie, riguardante l’edificazione di una tettoia, che viene descritta dalla difesa dell’amministrazione resistente e senza contestazioni specifiche da parte della ricorrente, come di estensione pari a mq. 1626, con pilastri e fondazioni in cemento armato e tetto in lastre ondulate di fibrocemento, occupante lo spazio fra due preesistenti capannoni, in modo da metterli in collegamento fra loro.
Infatti, si tratta di una vera e propria costruzione che ha comportato l’ampliamento della superficie coperta esistente, avente destinazione industriale, e come tale soggetta ai contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia.
La ditta ricorrente sostiene in proposito che, in concreto, tale costruzione non sarebbe destinata ad attività produttiva, bensì ad attività accessoria di carico e scarico delle merci, e pertanto non dovrebbe essere assoggettata al contributo ecologico previsto per le opere destinate ad attività produttive industriali o artigianali.
Si ritiene, invece, che, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, il contributo in esame sia dovuto sul solo presupposto dell’ampliamento della superficie coperta, la quale necessariamente seguirà la destinazione industriale della superficie preesistente, a prescindere dallo specifico e concreto uso che poi la ditta faccia di quel nuovo spazio coperto; che potrà essere direttamente o indirettamente destinato ad attività produttiva, anche in ragione delle concrete e mutevoli esigenze dell’impresa, senza che ciò influisca sull’ assoggettamento della nuova costruzione al contributo.
2.3. Per le medesime ragioni, anche la delibera consiliare n. 26 del 7 marzo 1995, di cui ha fatto puntualmente applicazione l’amministrazione comunale, appare legittima, in quanto, la normativa statale e quella regionale sopra riportate, non richiedevano al Comune di prevedere una differenziazione di trattamento, all’interno di ciascun impianto produttivo, fra spazi coperti effettivamente e direttamente destinati ad attività produttiva e spazi coperti destinati ad attività accessorie rispetto a quella prettamente produttiva, bensì solo di parametrare il contributo ecologico alle situazioni locali ed ai tipi di attività produttiva. Ebbene, in applicazione di tale criterio, il Comune di Altavilla Vicentina, tenendo conto delle diverse attività esercitate nell’ambito del suo territorio, ha correttamente effettuato una distinzione tra le attività di tipo industriale e quelle di tipo artigianale, prevedendo per ciascuna di esse una diversa quota del contributo da moltiplicare per i mq. di superficie coperta".

sentenza TAR Veneto 1100 del 2012

Esiste anche il berceau

30 Ago 2012
30 Agosto 2012

Il berceau consiste in un pergolato (solitamente in legno) coperto da piante rampicanti e caratterizzato dalla mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, utilizzato spesso nei centri storici delle città per evitare una copertura impattante con l’ambiente circostante.

La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento di manutenzione straordinaria (ex art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001 sono “interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici”).La manutenzione straordinaria, tuttavia, non deve snaturare le caratteristiche del berceau: “se invece la nuova copertura risultasse assimilabile ad un vero e proprio solaio e i rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale saremmo di fronte ad un opera del tutto diversa , ossia a un nuovo locale coperto, come tale non più qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza dell’edificio” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638).

L’elemento discriminante tra la manutenzione straordinaria e la realizzazione di un nuovo solaio, quindi, è la distanza delle assi: la loro separazione esclude la presenza di una copertura integrale assimilabile ad un solaio. Al contrario, non vi è alcuna normativa specifica che indichi la distanza che le travi devono avere per poter affermare che si tratti di un berceau e non di un’altra categoria edilizia, come ad esempio i portici: spetta all’Amministrazione – sembrerebbe - definire nei propri strumenti urbanistici tali distanze.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Brescia, 17.11.2010 n. 4638

Entrate in vigore le nuove tariffe degli avvocati che verranno applicate dai tribunali

29 Ago 2012
29 Agosto 2012

Il 23 agosto 2012 (art. 42) è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia  20 luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, contenete, tra l'altro, le nuove tariffe degli avvocati, che verranno applicate dagli organi giurisdizionali.

Pubblichiamo una copia del decreto e un commento dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

tariffe forensi

Parametri commento triveneto

E’ legittimo che un ente locale socio finanzi una società in house?

29 Ago 2012
29 Agosto 2012

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 515/2012/PAR depositata in Segreteria il 22.08.2012 si pronuncia sulle condizioni di ammissibilità della concessione di un finanziamento da parte di un Comune ad una propria società partecipata (nella specie, si verte della ipotesi di istituzione nel bilancio comunale di un apposito fondo per anticipare le somme alla società pubblica partecipata mediante l’impiego di disponibilità di cassa dell’ente locale) e sulle modalità di allocazione in bilancio.

La Corte, in particolare, analizza la questione in oggetto sotto un triplice profilo: contabile, finanziario e societario.

Da un punto di vista contabile, “la scelta delle modalità di finanziamento in favore della società deve essere tuttavia adeguatemene ponderata ed il trasferimento di risorse pubbliche deve rientrare nell’alveo delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse e non deve comunque trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società per attività che le sono precluse o limitate per legge”.

Sul piano finanziario, occorre rispettare il principio di sana gestione finanziaria attraverso:

- la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito delle somme presso il Tesoriere;

- la possibilità di estinzione a breve termine o di pronto disinvestimento del capitale impiegato;

- la valutazione del rischio d’impresa derivante dalla mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle somme impiegate, considerando che l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e la sua restituzione, se tale rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

 Infine, sotto il profilo del diritto societario, tale finanziamento determina “un incremento del debito a medio-lungo termine (per effetto del contratto di finanziamento stipulato con l’ente socio); inoltre, poiché detto debito va ad incrementare il valore delle passività aziendali è possibile ipotizzare anche un danno ai creditori sociali, poiché va a diluire il tasso di rimborso potenziale dei crediti chirografari in ipotesi di futura insolvenza”.

Alla luce di quanto esposto, quindi, si può affermare che la possibilità di finanziare una società in house da parte di un ente socio sia astrattamente possibile, anche se concretamente poco realizzabile stante la presenza di rigidi canoni economico-finanziari da rispettare e di normative di settore che non favoriscono tale operazione.

dott. Matteo Acquasaliente

corte dei conti parere 515-2012

Le novità nel processo civile, nella legge Pinto e in quella fallimentare

28 Ago 2012
28 Agosto 2012

Pubblichiamo una nota del 27 agosto 2012 dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati sulle recenti novità in materia di processo civile, legge Pinto (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) e legge fallimentare.

commento triveneto novità procedura civile pinto e fallimentare

Si sentiva la mancanza delle leggi 34 e 36?

28 Ago 2012
28 Agosto 2012

Evviva, evviva ….. sono estasiato dall’intenso sforzo con cui la Regione Veneto – malgrado il periodo festivo – promulga norme di equità edilizia e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente!

Mi riferisco a due norme in particolare:

la Legge Regionale 36 del 10 agosto 2012, pubblicata sul BUR il 17.08.2012, e la Legge Regionale 34 sempre del 10 agosto e sempre compresa nel medesimo BUR.

Ma andiamo con ordine.

Con la Legge Regionale 34, si mette mano al vetusto e sopravvissuto articolo 76 della L.R. 61/1985 (Legge oggetto – almeno da parte mia - di sentiti rimpianti), nella parte in cui si classificano gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

La modifica – non di poco conto – prevede che siano considerati alla stregua di manutenzione straordinaria anche la trasformazione di una singola unità immobiliare in più unità e – viceversa – anche l’aggregazione di più unità immobiliari.

Però c’è una limitazione: non tutti gli interventi siffatti sono ammissibili, ma solo a condizione che non si intervenga sulle parti comuni, e che non avvenga un cambio d’uso  (ci mancherebbe altro!).

 Ma allora, quello che fin’ora era soggetto a Permesso di Costruire, d’un botto passa quale attività libera, senza che si adombri nemmeno la possibilità di farlo rientrare in altro titolo edilizio.

 La questione non è di poco conto, specificatamente in relazione a Norme di livello superiore ed in fatto di materia concorrente fra Stato e Regioni, dato che – modestamente – rilevo nella norma un palese ed evidente contrasto con quanto prescritto dall’articolo 10, comma 1°, lettera c) del D.P.R. 380/2001, quando indica esplicitamente il subordino al Permesso di Costruire per gli “….interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo del tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento delle unità immobiliari…. “!!

 E’ pur vero che il comma 2° del medesimo articolo sancisce la potestà – in capo alle Regioni – di dettare norme che indichino quali siano i “…… mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o loro parti, subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività …..”, ma ho sempre inteso che tale facoltà regionale fossa rivolta a dirimere l’annosa questione del cambio di destinazione d’uso con o senza opere, dato che si parla specificatamente di “uso di immobili”.

 Sono ancora convinto che tale facoltà non legittimi l’azione normativa ora intrapresa dalla Regione Veneto (scimmiottando pari norma adottata dalla Regione Lombardia).

 Veniamo ora alla seconda norma edilizia adottata: una piccola chicca.

La Legge regionale 36 modifica gli articoli 2 e 9 della Legge Regionale 14/2009 (Piano Casa), spostando dall’articolo 9 l’indicazione della possibilità – per gli edifici ad uso prima abitazione in zona agricola – di calcolare l’ampliamento sulla volumetria massima assentibile (i famosi mc. 800), ed inserendo tale indicazione all’articolo 2, come “comma 4bis”, ma con una piccola e sostanziosa aggiunta:

per i soli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, la volumetria massima assentibile (cioè sempre i famosi mc. 800) è riferita a ciascuna unità immobiliare e non all’intero edificio.

Mi sorge un dubbio:  ma non avevamo sempre respinto – fin dalla gloriosa Legge Regionale 24/12985 - l’ipotesi che l’ampliamento fino a mc. 800 potesse essere riferito alle singole unità immobiliari, in modo tale da evitare artificiose gemmazioni dell’edificato?

 Ed ancora, mi auguro che per “unità immobiliare” si intenda quella destinazione residenziale (ma perché non l’hanno scritto?), dato che – come è ampiamente noto – anche l’autorimessa è una unità immobiliare:  lasciare laschi interpretativi in pasto a professionisti dotati di fervida immaginazione, è molto pericoloso nel campo edilizio.

 Ma vorrei fare un piccolo esempio pratico di applicazione di questa nuova norma, che – a mio avviso – rende l’idea comprensibile molto di più di tanti commenti:

Ipotizziamo di operare a Cortina (da un lato perchè origine della vicenda giuridica relativa alla volumetria massima ammissibile relativamente al Piano Casa, e dall’altro perche luogo da sempre oggetto di lucruosi interventi edilizi).

La preesistenza è costituita da un piccolo edificio isolato, su due piani, con due identiche abitazioni (al piano terra ed al piano primo), ognuna della superficie lorda di mq. 70,00 e del volume lordo di mc. 210,00.

 Prima della venuta della nuova norma, la Legge Regionale 14/2009 Piano Casa  permetteva per tale immobile – se prima abitazione – un ampliamento complessivo (riferito all’edificio e non alle unità immobiliari) tale da portare l’immobile a totali mc. 960,00 (cioè attuali mc. 420,00, ammissibili mc. 800,00, ampliamento del 20% su mc. 800,00 = mc. 160), corrispondenti a circa nr. 4 unità immobiliari da mq. 70:  in sostanza dalle due unità originarie era possibile operare un raddoppio di altre due unità delle medesime caratteristiche (rispondente ad una logica di dare alloggio ai figli dello stesso nucleo familiare).

 Ben diversa è la questione se l’intervento viene previsto con la normativa attuale:

l’ampliamento, compreso l’esistente, pari a mc. 960,00 (cioè gli 800,00 mc. ammissibili più il 20%) riguarda ogni singola unità e non più il complesso dell’edificio, per cui è possibile realizzare un intervento che porti ad un volume complessivo pari a mc. 1.920,00: siamo quindi passati, in un sol colpo, da un edificio composto da nr. 2 unità residenziali di mq. 70,00, ad un edificio composto da nr. 9 unità immobiliari di mq. 70,00, e tutto questo in zona agricola!!...... nel nostro esempio a Cortina ……… direi un intervento alquanto appetibile commercialmente, certamente non volto a risolvere esigenze residenziali di familiari.

 Ma oltre a tale aspetto, volevo sottolineare la peculiarità specifica della norma: si applica solo ed esclusivamente ad immobili composti da due unità immobiliari;  ed il cittadino che nel proprio edificio di unità ne ha 3, magari piccole, ed ha effettivamente esigenze residenziali familiari? Sembrerebbe non poter partecipare a tale agevolazione edificatoria……. a meno che non applichi preventivamente la nuova norma di cui alla L.R. 34/2012, per cui – mediante intervento di edilizia libera – riunisce due unità immobiliari in una singola e così – avendo portato l’edificio da tre a due unità immobiliari – rientra nei nuovi criteri.

 Ad ognuno le proprie considerazioni, ma resta di fatto la constatazione che produrre normative urbanistiche di dettaglio e specifiche, seppur originate da buoni intenti, ma prive di un’ossatura di ampio respiro e di una inquadratura generale, non aiuta ad uno sviluppo urbanistico coordinato, né garantisce principi di equità e trasparenza dell’azione amministrativa di tutela e gestione del territorio.

dott. Salvatore Abbate

La legge regionale 36 del 2012 ritocca il piano casa e la 34 la nozione di manutenzione straordinaria

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 36, pubblicata sul BUR n. 67 del 17 agosto 2012 contiene due nuove disposizioni in materia di piano casa  (il BUR è allegato al post che precede).

- L'art. 1 modifica l’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e stabilisce:

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.

- L'art. 2 modifica l’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, stabilendo:

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le seguenti parole:
Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa”.

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 modifica l’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. stabilendo che

1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituita:
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.

Segnaliamo che l'articolo 76, comma 1, della L.R: 61/1985 disciplina l'autorizzazione gratuita (figura che non esiste più), cosicchè non si sa neppure come fare ad applicare la nuova legge.

Nuove leggi regionali

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

Segnaliamo che sul BUR del Veneto n. 67 del 17 agosto 2012 sono state pubblicate varie leggi regionali nuove:

-LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 28
Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo................................................................................................................. 4
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 29
Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà..................... 27
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 30
Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei.....................................................................................................................31
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 31
Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani........................................................................................................... 36
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 32
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto,
delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni
e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”................................................. 39
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 33
Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale......................... 43
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 34
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”............................................. 46
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 35
Modifica della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 “Norme per il riconoscimento dell’Associazione tra gli ex consiglieri
regionali del Veneto”........................................................................................................................................................................... 49
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 36
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.....................51
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 37
Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati....................................................................................................        55

bur_067_2012

La discrezionalità pianificatoria urbanistica è amplissima

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 1101 del 2012, respingendo  tutti i motivi di un ricorso avverso una variante al P.R.G..

Dalla lettura della sentenza emergono tuttta una serie di cose che il comune può fare in sede di variante (della serie "il territorio è mio e me lo gestisco io").

I ricorrenti, nella qualità di proprietari di un’area edificata di mq. 2.845 con sovrastante fabbricato di mc. 1.300 sita nel centro abitato del comune, già classificata dal previgente P.R.G. in Z.T.O. F, hanno impugnato gli atti di adozione e di approvazione della variante generale del P.R.G., nella parte in cui hanno classificato l’area di loro proprietà nella nuova Z.T.O. C 1 20, nella quale sono comprese anche un’area edificata di mq. 1.690 già avente destinazione a zona E, e un’area di mq. 11.400, in precedenza classificata C 2, anch’essa edificata.
A sostegno del ricorso hanno dedotto: 1) la violazione del principio di diritto urbanistico di necessaria suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee; 2) l’illogicità, la mancanza di motivazione e la disparità di trattamento, relativamente alla determinazione dell’indice fondiario assegnato alla zona; 3) la mancata determinazione dell’indice territoriale di densità edilizia; 4) la violazione dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 61 del 1985, che stabilisce, per le sottozone di tipo C 1 il limite minino di densità edilizia di 0,50 mc/mq.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestavano la razionalità della scelta, operata dalla variante impugnata, di accorpare nella zona C 1 20 aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso l’una dall’altra. Il TAR dice che tale motivo di ricorso è destituito di fondamento: "Va premesso infatti che per consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un’ampissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.
Nel caso di specie i motivi per i quali la scelta in questione dovrebbe essere ritenuta da questo Tribunale irrazionale rimangono pressoché oscuri.
Si osserva in ogni caso che alcun vizio di illogicità può trarsi dal fatto stesso che la variante accorpi in una unica zona omogenea aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso, posto che l’amministrazione, in sede di variante, non è obbligata a rispettare le zonizzazioni del previgente P.R.G., le quali possono essere modificate ed adeguate alle nuove esigenze di pianificazione urbanistica".

Circa l'indice il TAR scrive: "Allo stesso modo non appare viziata da illogicità la scelta, contestata con il secondo motivo di ricorso, di assegnare alla zona in questione C 1 n. 20, un indice fondiario massimo di progetto, pari a 0,55 mc. /mq., inferiore all’indice di densità edilizia esistente. Infatti, trattandosi di zona ricadente nel centro abitato, tale scelta, di consentire, per le nuove costruzioni, la realizzazione di una minor densità edilizia nelle aree ancora edificabili, rispetto alla densità edilizia esistente, oltre che legittima, appare evidentemente giustificata dalla necessità di dare maggiore respiro al centro abitato".

Circa l'eventuale obbligo di motivare la variante, il TAR precisa che: "La parte ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione di tale ultima scelta. Al riguardo si osserva che, se è vero che l'Amministrazione, per regola generale, ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio (ed anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche) e non deve dare motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche, è altrettanto pacifico per la giurisprudenza che tale regola generale subisca un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell'affidamento impone che lo strumento urbanistico dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di pianificazione. Ciò, però, si verifica solo nei casi in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni, connotate da una fondata aspettativa sulla destinazione dell'area, che per tale ragione si differenziano dalle posizioni degli altri soggetti interessati, imponendo all'Amministrazione il dovere di valutare con attenzione l'opportunità di modificare la precedente destinazione urbanistica di un'area e, comunque, di indicare articolatamente le ragioni che hanno portato a una nuova scelta pianificatoria.
Nel caso di specie, però, non ricorre nessuna delle situazioni di affidamento qualificato tale da rendere necessaria una motivazione ulteriore e rafforzata rispetto a quella già presente nella delibera consiliare di adozione della variante e nella relazione tecnica allegata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20.4.2010, n. 2034)".

Viene respinta anche il motivo relativo all'indice di densità territoriale: "Con la quarta censura i ricorrenti hanno lamentato la mancata determinazione dell’indice di densità territoriale di cui all’art. 41 quinquies della L. 1150/1942. Anche tale censura è infondata. Va premesso, infatti che, gli indici di densità edilizia sono costituiti dall’indice territoriale (che esprime la densità edilizia della zona omogenea) e dall’indice fondiario, e che, nel caso di specie, solo il secondo risulta espressamente determinato. Tuttavia, l’art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che costituisce applicazione del disposto dell’art. 41 quinquies prima citato, stabilisce che per le zone C) “i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9 (dello stesso decreto), nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici”. Pertanto, la mancata espressa determinazione dell’indice di densità territoriale, nel caso di zone C, non è causa d’invalidità dello strumento urbanistico, potendo detto indice risultare in via derivata dall’indice di densità fondiaria, nel caso di specie, determinato dalla variante impugnata in 0,55 mc/mq". 

Infine, per quanto riguarda la densità edilizia, scrive il TAR: " Con la quarta censura i ricorrenti hanno lamentato la mancata determinazione dell’indice di densità territoriale di cui all’art. 41 quinquies della L. 1150/1942. Anche tale censura è infondata. Va premesso, infatti che, gli indici di densità edilizia sono costituiti dall’indice territoriale (che esprime la densità edilizia della zona omogenea) e dall’indice fondiario, e che, nel caso di specie, solo il secondo risulta espressamente determinato. Tuttavia, l’art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che costituisce applicazione del disposto dell’art. 41 quinquies prima citato, stabilisce che per le zone C) “i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9 (dello stesso decreto), nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici”. Pertanto, la mancata espressa determinazione dell’indice di densità territoriale, nel caso di zone C, non è causa d’invalidità dello strumento urbanistico, potendo detto indice risultare in via derivata dall’indice di densità fondiaria, nel caso di specie, determinato dalla variante impugnata in 0,55 mc/mq" .

sentenza TAR Veneto 1101 del 2012

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