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Anche un’opera in astratto soggetta a DIA o SCIA (come una recinzione) può essere oggetto di ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380

24 Ago 2012
24 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1102 del 2012 esamina il caso di una recinzione realizzata in violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio.

La sentenza contiene vari passaggi interessanti, tra i quali merita di essere segnalato il seguente: "la denuncia d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 primo comma del D.P.R. n. 380/2001, è utilizzabile solo per gli interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente (cfr. sentenza di questo T.A.R. n. 356 del 7 febbraio 2008)".

Quindi va considerata del tutto superata l'antica divisione tra opere soggette per loro natura ad autorizzazione edilizia  ed opere soggette a concessione edilizia: l'attuale suddivisione tra opere soggette a DIA (o SCIA) e opere soggette a permesso di costruire si basa su presupposti differenti. Ricordiamo che per le opere  abusive soggette ad autorizzazione edilizia non era prevista la demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria (anche se erano in contrasto con gli strumenti urbanistici).

Il TAR precisa quale sia il titolo edilizio necessario per realizzare opere di recinzione di un terreno: "Più precisamente, va premesso che le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro (come è nel caso di specie), la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio. L'intervento in questione, per costante giurisprudenza, non rientra, tuttavia, tra gli interventi di edilizia libera specificamente elencati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come sostenuto dalla ricorrente, bensì nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a. di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001".

A nostro prere, la coerenza logica vorrebbe che un'opera in contrasto con gli strumenti urbanistici, vista la premessa di cui sopra, non sia sotto nessun profilo disciplinata dalle disposizioni in materia di DIA (o SCIA).

Ipotizziamo, quindi, che, in tale caso, andrebbe applicato quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380 (rimozione delle opere in contrasto con gli strumenti urbanistici).

Un po' diverso risulta però il ragionamento seguito dal TAR, il quale scrive che anche se per la realizzazione di una recinzione in rete metallica e paletti non è prescritto il permesso di costruire, ciò " appare irrilevante, atteso che l'ordine di demolizione è connesso, non solo alla mancanza del titolo edilizio, ma anche al mancato rispetto della norma del regolamento edilizio che stabilisce le altezze massime delle recinzioni, nonchè al mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opera realizzata in zona vincolata". Fino a qui il ragionamento si segue. Il TAR, però, aggiunge poi che: " Ciò premesso, anche se trattasi d’ intervento eseguibile mediante denuncia d’inizio attività, non per questo deve applicarsi al caso di specie la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione. Infatti, si è già detto, non si tratta soltanto della mancanza del titolo edilizio, ma anche del contrasto dell’intervento con l’art. 56 del vigente regolamento edilizio che fissa in 1,80 mt. l’altezza massima delle recinzioni.
L’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001 fa infatti salva l’applicazione dell’art. 31 dello stesso D.P.R. (relativo all’ordine di demolizione) anche nel caso di mancata denuncia d’inizio attività".

In verità, nel caso in esame non appare applicabile la normativa in materia di  DIA (o  SCIA), proprio perchè l'opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici.

L'unico modo per uscire dalla contraddizione logica ci sembra  sia, dunque, quello di invocare l'applicazione dell'art. 27 del DPR 380/2001 e non degli artt. 37 e 31.

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1102 del 2012

Art. 10 bis L. 241/90: è illegittimo respingere una domanda per motivi diversi da quelli indicati nella comunicazione dei motivi ostativi, ma…

23 Ago 2012
23 Agosto 2012

Nella sentenza n. 1104 del 2012, già allegata al post precedente, il TAR esamina anche la questione del rapporto tra la comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e il provvedimento di diniego, precisando che il diniego non può fondarsi su motivi diversi da quelli indicati nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.

Scrive il TAR: "si ritiene fondata la censura avanzata dalla ricorrente con la quale si è dedotta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Infatti, il profilo della violazione della L.R. 24/1985 non era stato indicato nella nota del 13.12.2010, con la quale erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Pertanto, la conclusione del procedimento con un provvedimento fondato su presupposti diversi o ulteriori rispetto a quelli enunciati nel preavviso di rigetto, appare porsi in violazione della ratio dell’art. 10 bis della L. 241/1990, che è quella di garantire la piena partecipazione dell’interessato al procedimento al fine di prevenire il rischio di contenziosi".

Nonostante questo, però, il TAR non h accolto il ricorso, perchè la domanda non era stata respinta dal comune solo per un motivo (quello appunto non indicato nel preavviso di rigetto), ma anche per altre ragioni, le quali, invece, erano state indicate nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.

Insomma, la riposta era viziata, ma non in modo tale da viziare l'intero diniego.

Il diniego di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

23 Ago 2012
23 Agosto 2012

Nella sentenza n. 1104 del 2012 il TAR Veneto esamina un ricorso in materia di diniego da parte della provincia di Padova di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Scrive il TAR: "Pregiudizialmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo sul ricorso per motivi aggiunti proposto da Ciatto Franca, spettando la controversia, relativa all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, alla giurisdizione ordinaria.
Infatti, in relazione all’ iscrizione ad un albo professionale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la situazione giuridica di cui il professionista o il praticante è titolare è quella di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 5 settembre 1989, n. 3844 ).
Invero la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito (Cass. Sez. Un. 23 agosto 2000, n. 582) il proprio costante orientamento circa la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta sull'ambito di diritti soggettivi inerenti all'iscrizione ad un albo professionale. (Cfr. anche Cassazione civile SS.UU. 05 luglio 2004 , n. 12267 nonché nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994; e, ancora, Consiglio di Stato Sez. IV, n. 978 del 2001; Sez. IV, n. 989 del 2001; Sez. IV, n. 2665 del 2001; Sez. VI, n. 7861 del 2003 e n.2676 del 2008; e , infine, Tar Lazio n. 839/2008).
In particolare, si è costantemente ritenuto che la pretesa dell'iscrizione si configuri come posizione di diritto soggettivo laddove l'iscrizione stessa non implichi valutazioni discrezionali, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie, i requisiti soggettivi richiesti per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici sono stabiliti dall’art. 9 della L.R. n. 9/1997 (si deve trattare d’imprenditori agricoli o soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione); viceversa, le cause ostative (costituite in sostanza dall’esistenza di specifici precedenti penali) sono stabilite dall’art. 6 della legge n. 96/2006; mentre, l’art. 11 comma 2 della L.R. n. 9/1997, prevede che gli aspiranti all’iscrizione devono presentare un piano agrituristico aziendale che dimostri la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra le attività agrituristiche e le attività principali di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.
Ne consegue che la Commissione agrituristica provinciale ha solo il compito di verificare la sussistenza di determinati requisiti di ordine morale e professionale in
capo a chi intenda intraprendere l’attività agrituristica e che quest’ultima si ponga in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività agricola svolta dal soggetto iscritto; mentre, rimangono estranee a tale verifica valutazioni discrezionali sull’istanza dell’aspirante, di opportunità, convenienza od equità amministrativa. Anche la valutazione del rapporto di complementarietà tra l’ attività agrituristica e quella principale prettamente agricola, non si sottrae all'accertamento di condizioni di fatto da condurre alla stregua di canoni di comune esperienza, come tali, non confondibili con l'attività amministrativa discrezionale.
In ragione di tali considerazioni, relativamente al ricorso per motivi aggiunti in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ne segue il rinvio della controversia al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente e con assegnazione alla stessa del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in relazione al rito applicabile".

sentenza TAR Veneto 1104 del 2012

Quando un intervento edilizio è in totale difformità dal titolo edilizio

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

Della questione di occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012, già citata nel post precedente.

Scrive il TAR: "Va rilevato, al contrario, come l’Amministrazione abbia pienamente dimostrato come l’edificio realizzato sia integralmente diverso per tipologia, posizionamento e per superficie. L’entità dell’abuso realizzato ha, pertanto, legittimato l’applicazione della sanzione della demolizione di cui all’art. 31 del dpr 380/2001 nella parte in cui è diretta a sanzionare proprio “la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione…”.
Un costante orientamento Giurisprudenziale afferma, infatti, che…”gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione, sanzionabili con l'ordine di demolizione, sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 1726 del 21-03-2011 )”.

L’immobile, in questione, era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia rilasciata nel corso del 1968 con la quale veniva autorizzata la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione con piano interrato e due piani fuori terra. L’immobile incideva su un’area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In conseguenza di irregolarità rilevate, già nel corso del 1971, veniva rigettata la richiesta di emanazione del certificato di agibilità. Il Comune riteneva che l’edificio realizzato doveva considerarsi del tutto diverso da quello previsto nella concessione edilizia e, ciò, per dimensioni, prospetto, posizione e sagoma. La diversa collocazione dell’edificio aveva determinato, inoltre, il mancato rispetto delle distanze dai confini e l’occupazione di parte del suolo pubblico.

Il TAR ha rigettato anche la pretesa del ricorrente di considerare gli abusi come varianti non essenziali: "E’ infondato anche il quarto motivo. Con esso la parte ricorrente sostiene la violazione degli art. 31 e 36 del Dpr 380/2001, rilevando come gli abusi realizzati debbano essere qualificati quali “varianti non essenziali” e, quindi, quali abusi costituenti delle parziali difformità in quanto tali sanabili.
Sul punto deve ritenersi pienamente integrato il disposto di cui all’art. 31 sopra citato e, ciò, considerando come l’immobile incida su un’area sottoposta a vincolo ambientale, circostanza disciplinata espressamente dal successivo art. 32 nella parte in cui dispone che …”gli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,….sono considerati in totale difformità dal permesso ai sensi di cui agli art. 31 e 34”.

L’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive non incontra limiti di tempo

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012 si occupa dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (per totale difformità rispetto a una licenza edilizia del 1968).

Per comodità di lettura, dividiamo in due post gli argomenti trattati dalla sentenza.

Va premesso che il comune era a conoscenza degli abusi gikà dal 1971, dato che all'epoca aveva  negato il rilascio del certificato di agibilità propio per questo motivo.

Circa il lungo tempo trascorso, scrive il TAR: "Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’Amministrazione fosse al corrente, già dalla data del diniego di rilascio del certificato di agibilità (avvenuto nel 1971), dell’esistenza degli abusi contestati. Detto comportamento del Comune,
protratto per un così considerevole lasso di tempo, avrebbe ingenerato un affidamento con riferimento alle irregolarità comunque esistenti.
L’eccezione è infondata.
Costituisce principio oramai consolidato in Giurisprudenza in base al quale la repressione degli abusi edilizi non incontra limiti di tempo e, ciò, costituendo l’esercizio di un atto dovuto, in quanto tale, diretto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 2010/3955). Analogamente a ciò, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra lo stesso interesse pubblico e gli interessi privato, essendo comunque obbligata l’Amministrazione a ricondurre la situazione di diritto a quella di fatto".

Segnaliamo che questa sentenza risulta incoerente con quanto affermato dalla sentenza dello stesso TAR n. 1044 del 2012, pubblicata il 1 agosto 2012 sul vecchio sito di venetoius.

sentenza TAR Veneto 1114 del 2012

Piano economico del PEEP: tra i costi di acquisizione delle aree vanno conteggiate le opere di urbanizzazione

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 110 del 2012 si occupa del piano economico del PEEP.

La ricorrente (assegnataria di volumetrie all'interno del piano) sosteneva che l’art. 35 co.12 L. 865/71 imporrebbe all’Amministrazione di non conteggiare, tra i costi di acquisizione delle aree, le opere di urbanizzazione.

Il TAR respinge il ricorso con questa motivazione: "In primo luogo va rilevato come i costi relativi all’acquisizione delle aree fossero stati espressamente previsti in un’apposita convenzione (approvata con una delibera del Consiglio Comunale) nella quale era stato previsto che….. "sarà soggetto a conguaglio anche provvisorio ai sensi dell'art. 35, comma 12, della L.n. 865/1971, nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo..”. Analoga previsione era contenuta nei bandi di assegnazione, nelle convenzioni sottoscritte con le cooperative assegnatarie e, ancora, nelle successive delibere di assegnazione delle aree.
1.1 Detta previsione è peraltro conforme agli orientamenti costantemente seguiti dalla Giurisprudenza in materia di interpretazione dell’art.35 nella parte in cui ritiene che, detta norma, abbia introdotto un generale principio teso al raggiungimento di un perfetto “pareggio economico” tra somme spese per l’acquisizione delle aree (e più in generale di tutte le spese sostenute per I'acquisto delle aree) e, nel contempo, il rimborso dovuto dagli assegnatari delle stesse aree (Consiglio di Stato n. 577/2005).
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'art.35 prevede espressamente che i corrispettivi inerenti l'acquisizione delle aree devono assicurare l'integrale copertura delle spese sostenute per l'acquisizione di tutte le aree ricadenti nel piano Peep e, ciò, nella parte in cui prevede che "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione
in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione".
1.2 Nell’interpretazione di detta norma deve convenirsi, da parte di questo Collegio, con quanto affermato da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2853) che, in un caso analogo a quello di cui si controverte, ha interpretato l'art. 35 legge n. 865/1971 ritenendo come esso disponga che: "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione". A parere del Consiglio di Stato siamo in presenza di una norma inderogabile che va ad integrare, ex art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge), la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari.
Il testo normativo evidenzia, così, il diritto del Comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia, ancora, per la loro urbanizzazione. Ne consegue che, alla luce della Giurisprudenza sopra citata, l’Amministrazione ha il preciso diritto di ottenere il reintegro di tutte le spese sostenute e in quanto relative a tutte le aree cedute.
1.3 Analogo principio di pareggio viene ritenuto applicabile anche per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione (per tutti si veda TA.R. Lazio Roma Sez. II, 23 luglio 2009, n. 7500), oneri che peraltro e nel caso di specie, sono stati direttamente realizzati dalle cooperative assegnatarie.
Va inoltre rilevato come la Convenzione approvata dal Comune, diretta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e sottoscritta tra le cooperative e le imprese costituite in ATI, riporti nelle premesse che, "…..le opere di urbanizzazione
sono a totale carico delle ditte assegnatarie Peep che, con specifico atto avevano costituito apposito raggruppamento temporaneo d'impresa con mandato alla Soc. coop, a r.l. CEC per tutti rapporti con il Comune e con I'impresa che sarà designata dal raggruppamento stesso ad eseguire i lavori".
Si consideri ancora come nell'art. 2 ("Descrizione dell'opera") della stessa Convenzione ha previsto come dette opere di urbanizzazione consistano, tra l'altro, nella realizzazione “...di verde sistemato a parco (comprese alberature di alto fusto) e zone lastricate”.
1.4 E’ allora del tutto evidente come la copertura integrale di detti oneri, non solo abbia un fondamento nelle norme sopra ricordate, ma trovi la propria fonte in un espresso negozio giuridico sottoscritto e vincolante tra le parti. Dall’esame dello stesso si evince come vi fosse, all’atto della sottoscrizione, la conoscenza, in quanto riferita a tutte le parti in causa e per quanto concerne l’ambito e l’incidenza delle opere e, quindi, anche degli oneri che di conseguenza sarebbero gravati sulle singole cooperative".

sentenza TAR Veneto 1110 del 2012

Non basta chiamarsi Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente per essere legittimato a impugnare l’autorizzazione per un impianto di biogas

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza del TAR veneto n. 1113 del 2012 si occupa dell'autorizzazione regionale per gli impianti di biogas di origine agricola.

La sentenza ribadisce che i comitati occasionali non sono legittimati ad agire in materia ambientale, mentre riconosce in via generale la legittimazione dei confinanti: "In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere nei confronti del Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente. L’esame dello Statuto di detto Comitato evidenzia come il fine prioritario ed esclusivo dello stesso debba essere individuato nel …”promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione dell’impianto a biogas nella nostra zona”…. L’ambito di incidenza dell’attività del Comitato sopra citato è inoltre circoscritta, sempre dallo Statuto all’”’ambito territoriale del Comune di Piombino”. Ne consegue come sia del tutto evidente l’insussistenza, nei confronti di detto Comitato, di quei requisiti di “non occasionalità” nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso. L’esame degli atti citati dimostra come l’attività di detto Comitato si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell’opposizione alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez. VI n. 3107 del 23/05/2011).
Sulla base di quanto sopra deve pertanto dichiararsi, per quanto concerne il Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente, l’inammissibilità del ricorso, per
mancanza di legittimazione attiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. b) del Codice del processo Amministrativo.
Deve al contrario ritenersi esistente la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse a ricorrere, nei confronti dei rimanenti ricorrenti, in quanto tutti proprietari confinanti con l’area in cui incide l’impianto di cui si tratta e, quindi, potenziali soggetti idonei ad essere lesi dalla realizzazione di detta opera".

sentenza TAR Veneto 1113 del 2012

Impianti di biogas agricoli: per il rapporto di connessione tra la produzione dell’energia elettrica e la coltivazione e l’allevamento basta l’attestazione SIRA

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza citata nel post di cui sopra esamina anche la questione indicata nel titolo del presente post.

Scrive il TAR: "E’ certamente infondato il primo motivo con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art.44 della L. reg. 11/2004 nella parte in cui, si afferma, l’inesistenza - e per quanto riguarda i contro interessati- dell’indispensabile rapporto di connessione tra l’attività di produzione dell’energia elettrica e l’attività di coltivazione e allevamento, connessione che sarebbe stata illegittimamente attestata dal provvedimento del 12/08/2010, emanato dal Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di Padova (c.d. SIRA). Il ricorrente ritiene che sussista la violazione della Delibera di Giunta Regionale n. 3178/2004 lett.d) punto 3 secondo cui l’attività di produzione di energia, generata dal trattamento di biomasse e reflui zootecnici, è considerata “agricola” (e attività connessa alla coltivazione del fondo) qualora abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (con una percentuale maggiore del 50%) dalla coltivazione del fondo stesso. Per il ricorrente il soggetto controinteressato non raggiungerebbe la disponibilità della superficie minima richiesta e, ciò, renderebbe illegittime l’approvazione del Piano aziendale e l’autorizzazione unica regionale.
Sul punto va al contrario rilevato come il SIRA, non solo ha approvato il piano aziendale presentato dai ricorrente, ma ha affermato proprio l’esistenza di detto rapporto di connessione e, ciò, in considerazione delle produzioni vegetali aziendali ottenibili e dei reflui zootecnici generati dall’allevamento aziendale di
bovini da carne, rilevando come l’efficacia dei requisiti riconducibili debba essere considerata esistente, non necessariamente al momento iniziale di presentazione della documentazione richiesta, bensì anche in un momento successivo e, comunque, “al momento dell’efficacia dell’impianto”. Deve pertanto essere rigettata l’eccezione di parte ricorrente a ciò ostando sia la considerazione sopra citata sia, ancora, il rilievo circa l’esattezza dei computi posti in essere dal SIRA, sufficienti da soli a raggiungere il requisito minimo di superficie necessari a poter fronteggiare la produzione di energia".

Il piano degli interventi in contrasto con un precedente piano attuativo non è illegittimo per ecceso di potere

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1112 del 2012 esamina varie questioni relative al Piano degli Interventi di cui alla legge regionale veneta n. 11 del 2004.

Il ricorrente affermava l’illegittimità del Piano di Intervento in quanto esso, determinando la caducazione del Piano di attuazione preesistente, avrebbe determinato un pregiudizio correlato alle minori volumetrie realizzabili (l’illegittimità sarebbe stata da ricondurre all’eccesso di potere). Ricordiamo che l’art.18 co. 9 della L.R. 11/2001 stabilisce che:”l’approvazione del PI comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (Pua) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili”.

Il TAR respinge la censura, precisando che: "In realtà il superamento del piano attuativo non può determinare l’automatica insorgenza di un affidamento alle originarie prescrizioni in quanto ritenute “preferibili” dal ricorrente".

Aggiunge il TAR: "La mancata sottoscrizione della Convenzione sopra ricordata, non solo costituisce la controprova dell’inesistenza di alcuna forma di affidamento sulle prescrizioni originarie (l’affidamento è incompatibile con un comportamento “inerte” – e quindi colposo - dello stesso privato), ma nel contempo costituisce un’ulteriore conferma dell’inesistenza di limiti di sorta, da parte del Comune, nel modificare lo strumento attuativo. Per un costante orientamento Giurisprudenziale rientra nella facoltà del Comune l’esercizio del potere di modificare l’assetto territoriale configurato dal Piano di attuazione, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze. Nei confronti dell’Amministrazione sussiste l’obbligo di specificare le ragioni di pubblico interesse, che hanno portato a modificare le valutazioni urbanistiche, solo in presenza di un’espressa e precedente lottizzazione delle aree, ipotesi quest’ultima non realizzata nella fattispecie in esame ( in questo senso TAR Campania, Napoli, sez. IV n. 2156 del 25/04/2011).
E’ infatti utile ricordare che i provvedimenti comunali di pianificazione urbanistica hanno natura discrezionale e possono, in sede di variante, incidere su precedenti, difformi, destinazioni di zona, comportare modifiche radicali al piano vigente e rettificare direttive urbanistiche pregresse al fine di realizzare un processo di adeguamento e modernizzazione delle strutture al servizio del territorio ( Consiglio Stato, IV, 25 novembre 2003, n. 7782 ).
In sede di pianificazione generale o di variante generale, e salvi i casi individuati dalla giurisprudenza in cui sono riscontrabili posizioni di aspettativa qualificata da particolari situazioni verificatesi in sede amministrativa o giurisdizionale, il Comune ha in definitiva la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le precedenti previsioni e non è tenuto a dettare una motivazione specifica per le singole zone o aree a destinazione innovata (Consiglio Stato, IV, 13 maggio 1992, n. 511 ).
Il motivo è pertanto infondato".

sentenza TAR veneto 1112 del 2012

Piani attuativi: l’arresto procedimentale proveniente dal dirigente è viziato da incompetenza?

20 Ago 2012
20 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1116 del 2012 tratta alcune questioni in materia di piani attuativi.

Nel caso in esame, il Dirigente del comune aveva inviato al presentatore del piano una comunicazione dalla quale si evicenva che il comune non avrebbe approvato il piano attuativo per la mancanza della titolarità delle aree: la comunicazione costituisce senza dubbio un arresto procedimentale ed è stata impugnata per l'incompetenza del dirigente, in quanto l’art. 20 comma 1 della L. 23/04/2004 n.11 attribuisce alla competenza della Giunta il potere di approvare i piani attuativi.

In passato ga giurisprudenza aveva più volte affermato che la competenza a negare un piano attuativo spetta allo stesso organo che sarebbe competente ad approvarlo.

La sentenza in esame, però, dei fatto afferma il contrario, dato che un arresto procedimentale è pur sempre un diniego: "

Sul punto va rilevato come la comunicazione impugnata, pur rilevando la presenza di elementi ostativi all’approvazione del PUA – e pur costituendo un arresto procedimentale -, deve considerarsi una mera comunicazione interlocutoria tra le parti, assunta in risposta ad una precedente nota inviata dai legali della ricorrente.

Nel provvedimento impugnato il Dirigente responsabile si limita a verificare l’assenza dei requisiti previsti per l’approvazione dello stesso PUA e, ciò, nella parte in cui rileva che l’art. 4 comma 2 delle NTA del PRG/PI precisa che i …."PUA sono riferiti all’intero ambito territoriale previsto dal Prg". L’Amministrazione si è limitata a constatare come il ricorrente fosse di fatto privo della titolarità di tutte le aree, così come richiesto dal connaturato disposto dell’art. 20 comma 6 L. Reg. 11/2004 e dell’art. 40 delle NTA del Piano di Intervento. Siamo quindi in presenza di un atto diretto ad evidenziare ai ricorrenti la mancanza di un presupposto per l’approvazione del PUA che, tuttavia, si ferma ad un momento propedeutico e precedente alla fase di manifestazione di volontà della Giunta. La comunicazione circa la mancanza dei requisiti deve essere allora collocata nell’ambito della fase istruttoria, essendo – com’è-, diretta a sollecitare l’impresa destinataria a "colmare" le irregolarità riscontrate, ad ottenere la documentazione richiesta e, quindi, a determinare una legittima approvazione del Piano.

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