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Recupero dei sottotetti a fini abitativi: ritorno al futuro?

02 Gen 2020
2 Gennaio 2020

Il dott. Roberto Travaglini, di Confindustria Vicenza, che sentitamente ringraziamo, ci invia una simpatica nota sulla recente legge regionale del Veneto sul recupero dei sottotetti a fini abitativi, che volentieri pubblichiamo

Recupero dei sottotetti a fini abitativi - ritorno al futuro

Sintesi dei contenuti della legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi

02 Gen 2020
2 Gennaio 2020
legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi 
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 - bur n. 150 del 27.12.2019 - entra in vigore l' 11.01.2020 
i comuni devono adeguarsi entro il 10.05.2020
sintesi dei contenuti della legge 
sulle altezze consentite: rinvio alla l.r. 51/2019  articolo 2 che stabilisce: h 2.40 per locali adibiti ad  abitazione (2.20 per comuni montani) - h 2.20 per locali adibiti a  servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni;
sui criteri per la determinazione dell'altezza: h media calcolata dividendo il volume utile con h maggiore di 1.60 (1.40 per comuni montani) per la relativa superficie utile; in caso di soffitto a volta, h media corrispondente alla  media aritmetica tra altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con tolleranza del 5%;
rapporto illuminante: pari o superiore a 1/16;
altre condizioni
deve essere previsto idoneo isolamento termico, 
non vi deve essere aumento del numero di unità abitativa, ma ampliamento di quelle esistenti, 
no modifica sagoma e mantenimento altezze  fatto salvo eventuale ispessimento verso l'esterno per isolamento (che può essere limitato o disciplinato dai comuni per tutela di profili paesistici, monumentali, ecc.); 
il consiglio comunale può prevedere esclusioni per determinate tipologie edilizie; 
esclusi  interventi di recupero al'interno delle aree inedificabili  e aree di pericolosità idraulica o idrogeologica nelle quali i piani precludono interventi di ampliamento di volume o superficie; 
le nuove superfici/volumi non possono essere conteggiati ai fini dell'ampliamento/demolizione ricostruzione (artt. 6 e 7) del "nuovo piano casa" di cui alla l.r. 14/2019;
qualificazione e procedimenti:  opere di ristrutturazione soggette a Scia; contributo di costruzione come nuova costruzione calcolata su nuovi volumi/superfici abitabili; 
parcheggi: deve essere garantita la superficie a parcheggio pari a 1 mq su 10 mc; il consiglio comunale può individuare ambiti nei quali è possibile la monetizzazione;
norme transitorie e abrogazioni: fino all'11 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della l.r. 51/2019)  si applica la l.r. 12/1999;  i riferimenti alla l.r. 12/1999 contenuti nella l.r. 14/2019 (art. 6 comma 7)  devono intendersi riferiti all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della l.r. 51/2019; l.r. 12/1999 abrogata;
adeguamento comunale: approvazione della variante urbanistica entro il 10.05.2020 (120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge). 
 . 
Fiorenza  Dal Zotto - architetto - responsabile settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea

Regione Veneto: proroga RET, sanatoria edilizia e sottotetti

27 Dic 2019
27 Dicembre 2019

Pubblicate le Leggi Regionali 49, 50 e 51 /2019:

  • proroga termini RET,
  • adeguamento legge consumo suolo,
  • regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 
  • Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi.
LEGGE REGIONALE N. 49 del 23/12/2019
Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".
LEGGE REGIONALE N. 50 del 23/12/2019
Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli".
LEGGE REGIONALE N. 51 del 23/12/2019
Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Seminario a Spinea sulle leggi regionali di fine anno: 21 febbraio 2020

27 Dic 2019
27 Dicembre 2019

L'assessorato dalla pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea organizza, venerdì 21 febbraio 2020, un seminario per fare il punto sulle recenti novità regionali in ambito edilizio – approvate proprio in questi giorni –  sulla possibilità di regolarizzare le difformità realizzate prima del 1977, sul recupero dei settotetti ai fini abitativi e sui criteri di applicazione del "piano casa a regime" (l.r. 14/2019 artt. 6-11).

L'incontro è coordinato dal dirigente del comune di Spinea arch. Fiorenza Dal Zotto. Interverranno, quali relatori: avv. Stefano Bigolaro dello Studio Domenichelli di Padova, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese dello studio MDA di Padova, Venezia e Treviso.

Il seminario si svolgerà  a Spinea, presso la  sala parrocchiale della Chiesa dei Santi Vito e Modesto, in piazza Marconi n. 64.

Si allega il programma.

Alleghiamo anche un racconto dell'arch. Fiorenza Dal Zotto che fa capire l'utilità delle nuove leggi regionali.

Programma_Spinea_21 febbraio 2020

Racconto

Commentario alla legge Veneto 2050 (c.d. piano casa)

17 Dic 2019
17 Dicembre 2019

La Regione Veneto ha pubblicato il commentario alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, aggiornato alla legge regionale 25 luglio 2019, n. 29, a cura di Bruno Barel e Maurizio De Gennaro.

Il libro non verrà distribuito nelle edicole, come avveniva in passato, ma si può scaricare gratuitamente via internet 

Il testo è consultabile in formato html all’indirizzo https://www.veneto2050.it/commentario-veneto2050/

Il PDF può essere scaricato all’indirizzo https://www.veneto2050.it/pubblicazioni/

 

DGRV su VIA e AIA

05 Dic 2019
5 Dicembre 2019

Segnaliamo la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1620 del 5 novembre 2019, riguardante la legge regionale del Veneto 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019.

Con tale atto si provvede, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.

DGRV 1620 del 2019

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Direttive tecniche sul piano di tutela delle acque

05 Dic 2019
5 Dicembre 2019

Segnaliamo la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1621 del 2019, riguardante Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto.

Al fine di agevolare i Consigli di Bacino nell’individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, il provvedimento approva specifiche direttive tecniche per la individuazione e delimitazione di tali aree per i punti di prelievo di acque sotterranee, suddivise per aree territoriali omogenee, all’interno delle quali vengono indicate delle metodologie idonee. Vengono inoltre definite le procedure istruttorie con cui approvare le proposte di individuazione delle aree di rispetto delle opere di presa, formulate dai Consigli di Bacino per i territori di competenza.

DGRV 1621 del 2019

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Il rapporto tra le definizioni del nuovo Regolamento Edilizio Tipo e le misure del Piano Regolatore

04 Dic 2019
4 Dicembre 2019

Il dott. Antonio Buggin, della Unità di Ricerca Energia & Città della Università di Architettura IUAV di Venezia, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolo, che volentieri pubblichiamo, sul rapporto tra le definizioni del nuovo Regolamento Edilizio Tipo e le misure del Piano Regolatore, che riassume una relazione esposta a Treviso il 22 novembre 2019.

A seguito di quell'incontro, in data 26 novembre 2019, è stato pubblicato su Italiaius, a firma di Dario Meneguzzo, un post molto critico sul recepimento delle definizioni uniformi del RET.

L'impressione che stiamo maturando è che la materia non sia assestata e che assisteremo a nuovi sviluppi

Il rapporto tra le definizioni del nuovo Regolamento Edilizio Tipo e le misure del Piano Regolatore

 

Le definizioni uniformi del RET ovvero le buone idee rovinate da una cattiva attuazione

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall’articolo 17 bis decretolegge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), stabilisce che: «Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

L’intesa concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380  risale al  20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali.

Il comma 1 dell’art. 2 dell’Intesa, recante «Modalità e termini di attuazione», concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, sancisce che le Regioni provvedono al recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale, prodromico all’adeguamento finale ad opera dei Comuni, che devono recepire i contenuti di tali atti entro 180 giorni dal provvedimento regionale.

Ritengo che in astratto l'idea di fissare definizioni uniformi per tutto il paese sarebbe stata una buona idea, se fosse stata disciplinata in un altro modo.

Infatti è una contraddizione logica evidente stabilire definizioni che poi le regioni e i comuni hanno modificato e stiracchiato di qua e di là: questa esigenza di manipolarle è derivata soprattutto dal fatto che, se fossero state recipite dai comuni le nuove definizioni, sarebbe sorto il problema di come interpretare e applicare anche gli strumenti urbanistici  già vigenti e approvati con un lessico diverso.

L'adeguamento regionale ha inevitabilmente fatto venire meno la uniformità: ma se l'obbiettivo era l'uniformità e essa non si può raggiungere in questo modo, cosa serve fare tutto questo traffico di definizioni? Tanto valeva non fare proprio  niente.

Una soluzione sensata sarebbe stata quella di dire che i comuni utilizzeranno le nuove definizioni quando approveranno o faranno la revisione dei propri strumenti urbanistici.

La Regione Lombardia si è resa conto del problema e ha approvato la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695  che in parte ha fatto proprio questo, con riferimento al termine entro il quale i comuni devono recepire le definizioni: "4. di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della presente delibera".

La Regione Veneto, invece, non ha detto niente  su questo punto. Allora ci chiediamo se i comuni veneti potrebbero recepire le definizioni del RET e stabilire che esse non operano immediatamente, ma che verranno utilizzate per redigere i nuovi strumenti urbanistici. Tra l'altro questa soluzione avrebbe anche il vantaggio di essere l'unica che garantisce la perfetta invarianza richiesta dall'intesa.

In linea di massima mi viene da pensare di si,  salvo  per quanto riguarda la misurazione radiale delle distanze (definizione n. 30, allegato B alla DGRV 669 del 15 maggio 2018). In effetti il problema della misurazione delle distanze è accresciuto dal fatto che esse potrebbe rilevare anche nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 873 del codice civile. Quindi, in ipotesi, se il comune recepisse le definizioni uniformi e stabilisse una loro utilizzazione differita (nei nuovi strumenti urbanistici), ma  nel frattempo rilasciasse titoli edilizi che misurano le distanze non in senso radiale, ma in senso ortogonale (in attesa dei nuovi strumenti urbanistici), il rischio è che sorgano cause tra privati nelle quali il vicino pretenderebbe, invece, una entrata in vigore immediata della definizione sulle distanze.

Secondo me il compromesso potrebbe essere quello che i comuni stabiliscano l'utilizzazione differita delle definizioni, fatta eccezione per quella sulla misurazione radiale delle distanze, da fare entrare in vigore subito (le definizioni la cui efficacia è differita in questa ipotesi sarebbero di più di quelle previste dalla DGR Lombarda).

Può darsi che sia necessario anche precisare da quali parti dell'edificio si misurano le distanze.

Del resto anche in Lombardia la definizione sulla misurazione delle distanze è una di quelle che entra in vigore subito.

Questa soluzione potrebbe essere giustificata non solo per risolvere i dubbi di cui sopra, ma anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6136 del 2019, che ha stabilito che già adesso la misurazione delle distanze tra pareti finestrate va fatta in modo radiale, a prescindere dalle definizioni uniformi del RET.

A mio parere la misurazione radiale è una scelta imposta da un legislatore che non sa neanche di cosa sta parlando, ma così è e per il momento bisogna adeguarsi, ma sono convinto che prima o poi qualcuno si renderà conto dei pasticci che questa scelta comporta (per esempio, in materia di sanatoria per doppia conformità ex art. 36 del DPR 380/2001).

Ma non sarebbe ancora meglio se Regione Veneto parlasse e dicesse qualcosa?

Dario Meneguzzo - avvocato  

2018_00695_DGR_regolamento edilizio-tipo

Sembra facile recepire il RET (ma sembra solo)

07 Nov 2019
7 Novembre 2019

E' noto che i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici al RET (Regolamento Edilizio Tipo).

L'operazione, che, in astratto potrebbe sembrare una buona idea, in concreto rileva tutti i suoi limiti, a causa della ormai tradizionale approssimatività con la quale nel nostro paese si gestiscono le cose.

Pubblichiamo sul tema una nota firmata dall'avv. Dario Meneguzzo e dal geom. Luigi Schiavo, funzionario comunale, che sentitamente ringraziamo per il suo contributo.

Sembra facile recepire il RET

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