Tag Archive for: venetoius

L’organizzazione delle udienze davanti al TAR del Veneto

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Pubblichiamo il decreto n. 26/2020 emesso dalla Presidente del Tar Veneto, con il quale vengono assunte nuove misure organizzative e di calendarizzazione delle udienze, in applicazione della complessa disciplina ora posta dall'articolo 84 del decreto legge 18 del 2020 ed in linea con la direttiva esplicativa del 19.03.2020 del Presidente del Consiglio di Stato.

Si segnala, nello specifico, che le cause chiamate alla prossima udienza camerale, ora fissata all'8 aprile per tutte e tre le sezioni, potranno essere decise con ordinanza collegiale su istanza in tal senso di tutte le parti costituite; mentre verranno altrimenti decise con un provvedimento monocratico (cui seguirà la trattazione collegiale in una successiva camera di consiglio).

Si segnala, inoltre, che tutte le cause già chiamate ad udienze di merito fissate in data precedente al 30 giugno sono rinviate ad udienze in data successiva. Non saranno tuttavia rinviate le cause per le quali la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio per le parti. E, nel valutare la sussistenza di tale condizione, il Presidente esaminerà eventuali domande di prelievo proposte dalle parti.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alla lettura del decreto e della normativa citata.

decreto-TAR-Veneto-26_2020

art.-84-d.l.-n.-18_2020

direttiva-Presidente-Consiglio-di-Stato

Principi utili in materia di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii.

19 Mar 2020
19 Marzo 2020

Il TAR Veneto ha affermato che gli accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii. costituiscono un’ipotesi di accordi integrativi del provvedimento e mirano al raggiungimento di un’intesa tra Comune e privati nelle scelte di pianificazione urbanistica: per espressa previsione normativa, essi sono soggetti alle stesse forme di pubblicità e partecipazione degli strumenti di pianificazione (cfr. comma 3 art. cit.).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi

11 Mar 2020
11 Marzo 2020

E' stato pubblicato sul BUR n. 30 del 10.03.2020 la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 263 del 02 marzo 2020, recante "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi".

Con il provvedimento, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare, vengono approvate le "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" redatte dalla Giunta regionale in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

dettaglioAtto (9)

Dgr_263_20_AllegatoA_416246

Il Governo impugna la l.r. 51/2019 sui sottotetti: come si regolano i comuni?

26 Feb 2020
26 Febbraio 2020

Come risulta dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 del 21 Febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato di impugnare:

  • la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge, prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
  • la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove  disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "governo del territorio" e di "tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della
    Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza
    paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio.

L'arch. Giacarlo Ghinello, che sentitamente ringraziamo, ci propone le seguenti questioni:

  • tra le nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, dettate dalla L.R. 51/2019 ora impugnata, l’art. 6 stabiliva l’abrogazione della previgente L.R. 12/1999;
  • lo schema di Regolamento Edilizio riportato nelle “Linee Guida” di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 668/15.05.2018 contempla anche l’art. “III.I.1.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi”, che richiama espressamente l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 12/1999 ora abrogata;
  • al fine di adempiere, adeguando il REC al RET il termine temporale fissato per i Comuni è stato rideterminato al 30.09.2020 per tramite della L.R. n. 49/23.12.2019; molti Comuni stanno portando a termine questo compito, adeguando, in particolare, anche l’intero articolo relativo al recupero dei sottotetti alla recente L.R. 51/2019;
  • quali suggerimenti si possono, quindi, dare ai Comuni che stanno adeguando o hanno già adeguato il REC nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 51/2019, in rapporto ad eventuali richieste di rilascio dei titoli abilitativi, nell’attesa della decisione finale?

Da parte nostra, evidenziamo che l'impugnazione da parte del Governo non impedisce l'entrata in vigore della legge e, una volta entrata in vigore, non la sospende in attesa della decisione nel merito da parte della Corte Costituzionale; eventualmente la Corte Costituzionale potrebbe decidere la sospensione in via provvisoria, ma questo non è automatico.

Alleghiamo il comunicato del Consiglio dei Ministri e le disposizioni che regolano la sospensione di una legge impugnata da parte della Corte Costituzionale.

Qualche lettore vuole raccontarci cosa intende fare il proprio comune?

CONS MINISTRI n 30_21 02 2020_Veneto_leggi impugnate

sospensione leggi Corte cost.

La legge veneta sui sottotetti verrà impugnata dal Governo

25 Feb 2020
25 Febbraio 2020

Il Governo ha deciso di impugnare la l.r. Veneto n. 51/2019 contenente la nuova legge regionale veneta sui sottostetti per presunta contrarietà con i principi fondamentali del "governo del territorio" e di "tutela della salute" di esclusiva spettanza statale: " Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare: .... la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "governo del territorio" e di "tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio".

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/14155

Chiarimenti applicativi sull’ordinanza emergenziale sul Covid – 19

24 Feb 2020
24 Febbraio 2020

Pubblichiamo i chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed  urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto del 24.02.2019.

chiarimenti ordinanza

Il cd. mini-condono regionale verrà impugnato dal Governo

21 Feb 2020
21 Febbraio 2020

Il Governo ha deciso di impugnare la l.r. Veneto n. 50/2019 contenente il cd. mini-condono regionale per presunta contrarietà con il principio fondamentale del "governo del territorio" di esclusiva spettanza statale: " Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare: .... la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge, prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione".

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/14155

Novità regionali in materia di VAS

17 Feb 2020
17 Febbraio 2020

 

Segnaliamo che la Regione Veneto ha approvato la D.G.R.V. n. 61 del 21 gennaio 2020, pubblicata sul B.U.R.V. in data 4 febbraio 2020, contenete la scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004, art. 4 comma 4 bis.

Ricordiamo, inoltre, che l’art. 2 della l.r. Veneto n. 29/2019 chiarisce l’applicazione della disciplina transitoria, laddove prevede che: “3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge”.

Dgr_61del21-01-2020_AllegatoA_Scheda

DgrV61del21-01-2020SuVasScheda di valutazione semplificata

Prescrizioni di massima di polizia forestale nel Veneto

12 Feb 2020
12 Febbraio 2020

Sul Bur n. 18 del 11 febbraio 2020 è stato pubblicato il regolamento regionale del Veneto n. 2 del 7 febbraio 2020, recante "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Pubblichiamo un estratto del regolamento

estratto del regolamento della Regione Veneto n. 2 del 7 febbraio 2020

Legge sui cammini veneti e utilizzo di edifici

06 Feb 2020
6 Febbraio 2020

LEGGE REGIONALE  n. 4 del 30 gennaio 2020

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti.

Art. 4
Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:

a)   il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b)   le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

c)   gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

2.   Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

Art. 8
Punti di sosta e di ristoro.

1.   Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:

a)   i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

b)   i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c)   gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.

2.   Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3.   Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province e della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4.   Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.

5.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

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