Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l’attività estrattiva nella nuova legge veneta sulle cave
Segnaliamo l'articolo 17 della nuova legge regionale del Veneto sulle attivitĂ di cava n. 13 del 16 marzo 2018
Art. 17
Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l’attività estrattiva.
1.  Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l’attività di coltivazione, il comune, a seguito della formalizzazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
2.  I manufatti e gli impianti di prima lavorazione eventualmente realizzati, sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diverso utilizzo purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.
3.  I manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l’attività di coltivazione della cava, ivi comprese le aree funzionali a servizio degli stessi, possono essere riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e, in quanto tali, restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti.
4.  La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce criteri e modalità per l’applicazione del comma 3.
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Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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