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Il TAR manda alla Corte Costituzionale l’art. 2, c. 3 della l.r. Veneto n. 4/2015 sul contributo di costruzione

12 Feb 2019
12 Febbraio 2019

Il T.A.R. Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente non infondata la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, L.R. Veneto, 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/01, per asserita violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma III; 118, comma I; 119, commi I, II e IV; 117, comma II, lett. l) della Costituzione.

Secondo il Collegio, infatti, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la legge statale: “Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale circa l’assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione”.

Pertanto, sarebbe esclusa in radice ogni interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua: “Deve, inoltre, premettersi, sempre in punto di rilevanza, che la norma non appare suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che essa esclude espressamente l’applicazione della disposizione di principio di fonte statale per i rapporti conseguenti alle determinazioni e liquidazioni del contributo che siano state erroneamente effettuate sulla scorta dei parametri previsti dalla previgente tabella A4 della Legge Regionale n. 61/85, impedendo, così - in violazione degli artt. 3, 5, 117, II comma, lett. l) e III comma, 118, I comma, 119, I, II e IV comma, Cost. - l’applicazione diretta della norma di principio dettata dal Legislatore statale in materia di legislazione concorrente a tutela di esigenze unitarie di prelievo e violando l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni”, dato che: “Il Legislatore Regionale con l’art 2, c. 3 L. R. 4/2015, affermando che restano ferme solo le determinazioni del contributo effettuate in base dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/2001 contestualmente al rilascio del titolo edilizio - ed escludendo, per tale via, che la pretesa ad ottenere il pagamento del contributo nella misura minima del 5% previsto dalla Legge Statale possa farsi valere dai Comuni con una successiva richiesta di conguaglio - ha esercitato la propria potestà legislativa in violazione della norma di principio contenuta nell’art. 16, c. 9 DPR 380/2001, così violando l’art. 117, III comma, ultimo periodo, che riserva al Legislatore Statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente”.

Ciò posto, si evidenzia un possibile ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 2, c. 3.

La disposizione regionale prevede che: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.

Essa, quindi, coì scritta sembrerebbe impedire al Comune che abbia originariamente applicato il valore minimo del 5%, ex art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, di domandare ora un conguaglio, laddove le tabelle di oggi prevedano una percentuale superiore al 5%. La disposizione, quindi, nulla direbbe per il caso nel quale il Comune abbia originariamente applicato una percentuale inferiore al 5%, ovvvero applicando la legge regionale veneta n. 61/1985, invece che il D.P.R. 380/2201.

Dunque, se il Comune ha applicato unicamente i valori inferiori al 5% previsti dalla tabella A4 allegata alla L.R. Veneto n. 61/1985 (ovvero i valori inferiori al minimo previsto dall’art 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001), se ne deduce che esso possa legittimamente richiedere il conguaglio di quanto indebitamente non versato dal privato.

Ragionando in questi termini, si ricava che il tenore letterale della L.R. Veneto n. 4/2015 non precluderebbe affatto al Comune di richiedere il conguaglio delle somme già versate se la loro quantificazione è avvenuta utilizzano i valori del costo di costruzione inferiore quelli statali.

In caso contrario, a parere dello scrivente, vi sarebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3, c. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015 per violazione degli artt. 2, 23, 97 e 117, c. 3 Cost., dato che, di fatto, impedisce al Comune di recuperare, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2946 c.c., il pagamento delle somme (rectius: tributi) legittimamente dovute ex art. 23 Cost.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola

05 Feb 2019
5 Febbraio 2019

Il TAR Veneto afferma che la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del Dlgs. 28 del 2011, di competenza comunale, non è idonea a autorizzare un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola, perchè manca la compatibilità urbanistica.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La Regione Veneto propone un’altra interpretazione autentica del piano casa

29 Gen 2019
29 Gennaio 2019

Anche se il piano casa in teoria dovrebbe scadere tra poco (il 31 marzo 2019), la Giunta regionale del Veneto ha inviato al Consiglio regionale un disegno di legge contenente disposizioni di interpretazione autentica del piano casa (l.r. 14/2009), riguardanti l'altezza degli edifici e la volumetria residua del P.R.G.

Se lo scopo di una legge di interpretazione autentica è quello di fare chiarezza, nutriamo un prudente scetticismo che tale scopo si raggiunga con la formulazione dell'articolo 2, relativo alla volumetria residua del P.R.G. A questo proposito si evidenzia che sul punto il vero problema è quello di capire se sia possibile usare il piano casa nel caso in cui esista ancora un a volumetria residua del PRG o (e qui andiamo ancora di più sul complicato) se sia eventualmente possibile usare la volumetria residua del PRG, invocando nel contempo anche le deroghe (per esempio alle altezze) previste dal piano casa oppure ancora se sia possibile usare insieme la volumetria residua e il piano casa per realizzare un edificio staccato (visto che il piano casa ha introdotto la innovazione linguistica di chiamare "ampliamento" un edificio staccato fino a 200 metri).

Segnaliamo anche un articolo de Il Gazzettino su questo disegno di legge 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

PDL 422-2019_Interpretazione autentica LR 14-2009

Varata una legge per chiarire la legge_Gazzettino_26.01.2019

Un’opera abusiva non può essere sanata con una procedura di sportello unico per le attività produttive

23 Gen 2019
23 Gennaio 2019

Il TAR Veneto respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il suo intervento abusivo di nuova costruzione deve ritenersi sanabile in applicazione o dell’art. 2 o dell’art. 3 della legge regionale veneta 31 dicembre 2012, n. 55, che prevede delle procedure urbanistiche semplificate volte ad agevolare l’insediamento e l’ampliamento delle attività di imprese.

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Sullo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 2 della l.r. Veneto 55 del 2012

23 Gen 2019
23 Gennaio 2019

Il TAR Veneto offre alcuni interessanti chiarimenti sull'articolo 2 della legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012, dai quali si desume che neppure gli interventi minori ivi previsti sono sanabili ricorrendo a una procedura di sportello unico per le attività produttive.

Ricordiamo che l'articolo 2 in esame richiama la procedura prevista dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 160, emanato in forza dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

"Art. 2

Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

 

a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;

b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate."

 Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Pubblicata sul BUR la proroga del piano casa del Veneto

24 Dic 2018
24 Dicembre 2018

Bur n. 128 del 21 dicembre 2018, legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".

"Art. 28
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

  1. Al comma 7, dell’articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite con le parole: “31 marzo 2019”.
  2. Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi all’applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate all’implementazione e al miglioramento della specifica banca dati, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.
  3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021".

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale 

Specifiche tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali

18 Dic 2018
18 Dicembre 2018

Sul Bur n. 124S del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del direttore della unità organizzativa urbanistica n. 1 del 6 dicembre 2018, recante l' aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei Comuni". Articolo. 50, comma 1, e articolo 18, comma 5 bis della L.R. 11/2004. DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009.

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA N. 1 DEL 06 DICEMBRE 2018

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Il TAR del Veneto solleva la questione di legittimità costituzionale della deroga alla distanza dai confini col piano casa

13 Dic 2018
13 Dicembre 2018

Il TAR del Veneto, con una ordinanza collegiale pubblicata il 12 dicembre, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del piano casa del Veneto nella parte in cui deroga alla distanza dai confini e ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Si legge nell'ordinanza n. 1166 del 2018: "7. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 64 della legge regionale n. 30 del 2016, nella parte in cui dispone la deroga della distanza dai confini prevista dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti dei Comuni. La questione di legittimità costituzionale deve ritenersi senz’altro rilevante nel giudizio a quo, perché il diniego è stato motivato con esclusivo riferimento alla non derogabilità della distanza dai confini, e un’eventuale dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica di cui al citato art. 64 comporterebbe il rigetto del ricorso, dato che troverebbe in tal modo applicazione il testo originario dell’art. 9, comma 8, della legge regionale n. 14 del 2009, con possibile esplicazione dell’interpretazione sistematica del medesimo data dalla sentenza Tar Veneto, Sez. II, 14 ottobre 2016, n. 1128, e condivisa dal Comune di Altavilla Vicentina. Un’eventuale dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale comporterebbe invece l’accoglimento del ricorso in epigrafe, il conseguente annullamento del diniego, con l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria denuncia di inizio attività adeguandosi alla norma regionale sopravvenuta di interpretazione autentica.

8. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ritiene violati gli artt. 3, 5, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. l), e comma 6, nonché 118 della Costituzione. Il primo profilo da esaminare riguarda la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione perché il legislatore regionale disponendo la deroga delle distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, è intervenuto in un ambito normativo riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”....

9. Il secondo profilo che a giudizio del Collegio risulta al contempo violato è quello della lesione della sfera di autonomia normativa comunale in violazione degli artt. 5, 114, comma 2, 117, comma 6 e 118 della Costituzione (con riguardo a quest’ultima norma per la violazione del principio della sussidiarietà verticale)....

 10. Infine risulta altresì violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento che costituiscono un parametro particolarmente rilevante rispetto alla norma della cui legittimità costituzionale si dubita che è una norma di interpretazione autentica al primo comma, e retroattiva al secondo comma, che per essere costituzionalmente legittima deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ex pluribus cfr. Corte Costituzionale n. 73 del 2017; n. 170 del 2013, nonché le sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). Infatti la previsione, nell’ambito degli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali, di una distanza di cinque metri dal confine persegue chiaramente una finalità di carattere perequativo, imponendo una ripartizione equa, in parti uguali, del sacrificio derivante dal necessario rispetto della distanza di dieci metri da pareti finestrate prevista dal DM 2 aprile 1968, n. 1444..."

ordinanza TAR Veneto 1166 del 2018

Il piano casa del Veneto prorogato fino al 31 marzo 2019

13 Dic 2018
13 Dicembre 2018

Pubblichiamo il Comunicato stampa N° 1936 del 05/12/2018 della Regione Veneto che annuncia la proroga del piano casa fino al 31 marzo 2019 

Comunicato stampa N° 1936 del 05 12 2018

Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere

13 Nov 2018
13 Novembre 2018

Pubblichiamo la DGRV n. 1578 del 30 ottobre 2018, recante "Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere già esistenti e classificate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11/2013".

Il provvedimento evidenzia le caratteristiche di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere, già classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento stesso, al fine di prevedere per gli stessi locali la possibilità di limitate deroghe, nel rispetto delle fondamentali esigenze igienicosanitarie, ai parametri di altezza, di illuminazione ed aerazione, escludendo l’applicazione di tali deroghe alle strutture di nuova costruzione.

DGRV 1578 del 30 ottobre 2018

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

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