Chi può disporre la proroga del PUA nel Veneto?
Il Consiglio di Stato ricorda che il potere di disporre la proroga del P.U.A. spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ricorda che il potere di disporre la proroga del P.U.A. spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La legge regionale veneta n. 25 del 16 luglio 2019 contiene norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Con la DGRV n. 899 del 28 giugno 2019, la Regione Veneto ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle modalità applicative delle linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali.
post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il TAR Veneto si discosta in modo chiaro e motivato dalla giurisprudenza secondo la quale il piano attuativo scadrebbe dopo 10 anni a a partire dalla stipulazione della convenzione e afferma che scade dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, che nel Veneto avviene quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Sul Bur n. 69 del 02/07/2019 è stata pubblicata la legge della regione Veneto n. 24 del 28 giugno 2019, recante "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese".
Segnaliamo l'articolo 10
"CAPO V
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 10
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
La legge regionale veneta n. 23 del 19 giugno 2019, recante: "Disposizioni in materia di ricettività turistica", disciplina le locazioni turistiche, vale a dire gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, senza prestazione di servizi.
legge regione Veneto 23 del 2019
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
L’Albergo diffuso è per il nostro paese una nuova tipologia di accoglienza turistica, che va ad aggiungersi a quelle tradizionali, come: alberghi, agriturismi e campeggi ecc.
La caratteristica dell’Albergo Diffuso è quella di non avere una singola struttura di accoglienza, ma mette insieme più edifici separati tra loro e diffusi per il quartiere o addirittura all'interno di un intero centro abitato.
L'albergo diffuso, invece di essere chiuso all’interno di un unico edificio, è appunto diffuso sul territorio e si integra perfettamente nella cultura e nella comunità locale.
L'albergo diffuso è formato da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti.
Il modello di Albergo Diffuso è comparso in Italia all’inizio degli anni ottanta, con alcune esperienze in Carnia, definite a suo tempo dall’autorevole quotidiano Statunitense “New York Times”, semplicemente geniale.
In seguito questa esperienza di accoglienza turistica, è stata riconosciuta e incentivata in altre regioni Italiane, come la Sardegna, a partire dal 1998.
La legge regionale veneta n. 20 del 6 giugno 2019, stabilisce, tra l'altro che: “4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale”.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il TAR Veneto ha ricordato che l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede anche di una media struttura di vendita sono condizionati alla verifica di assoggettabilità a VIA, in virtù della sentenza del 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 22 l.r. 50/2012, nella parte in cui assoggettava a VIA soltanto l’attivazione o le variazioni delle grandi strutture di vendita.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
Gli urbanisti Daniele Rallo e Luca Rampado, che sentitamente ringraziamo, ci inviano un interessante commento ai primi tre Titoli della legge regionale 14/2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"(BUR n.32 del 5.5.19), che volentieri pubblichiamo
L'architetto Giancarlo Ghinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sui recenti sviluppi in materia urbanistica, con particolare riguardo alla situazione veneta, dopo la legge 14 del 2019 (Veneto 2050).
L'autore prende le mosse dalla osservazione che, nell’ambito dei lavori relativi alla seconda edizione di “AEDIFICA – costruire il domani” (Fondazione Bisazza – Montecchio Maggiore, 4 e 5 aprile u.s.), con riferimento al convegno su “Piano Casa, la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”, che si è tenuto alla vigilia dell’entrata della L.R. n. 14/2019 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione), ha destato particolare interesse l’intervento dell’Avv. Bruno Barel “Cultura, regole e politica per la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale dopo la L.R. n. 14/2019”.
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