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Piano casa: cementificazione inutile e dannosa o concretezza veneta?

10 Gen 2014
10 Gennaio 2014

Mercoledì 8 gennaio ho assisto alla tavola rotonda organizzata da Confartigianato presso La Fornace di Asolo (a proposito: complimenti a chi ha recuperato il complesso rendendolo così bello!).

L'assessore Zorzato si è sforzato di evidenziare i meriti del piano casa e le ragioni per le quali il terzo piano casa è fatto così come conosciamo. Altri relatori, come il giornalista Gianantonio Stella ed il sindaco di Asiago Andrea Gios, e alcune persone intervenute dal pubblico presente in sala  hanno duramente contestato il terzo piano casa, ritenuto inutile e dannoso per le future generazioni.

Da parte mia, ritenendo che il piano casa possa essere utile, vorrei però indicare alcuni punti del terzo piano casa che, a mio giudizio, avrebbero meritato una maggiore ponderazione, per amore del  territorio Veneto:

1) la misura dell'ampliamento potenziale è altissima: era proprio necessaria così alta?

2) gli ampliamenti possono trasformarsi senza problemi nella creazione di nuovi edifici del tutto autonomi e indipendenti dall'edificio di partenza: perchè chiamare "ampliamenti" la creazione di nuovi edifici extra PRG?

3) e perchè nel raggio di 200 metri?

4) perchè costringere i comuni a pianificare, spendendo cifre enormi in PAT e P.I., facendo coesistere con i piani una normativa di deroga ai piani dal 2009 al 2017? Ci sono ancora comuni privi di PAT, perchè non hanno i soldi per farlo (per esempio Monte di Malo, in provincia di Vicenza): ha senso continuare a prevedere l'obbligo del PAT per chi non lo ha ancora fatto?

5) è stato del tutto escluso il potere dei Comuni di introdurre limitazioni. Ma la Politica non avrebbe davvero potuto trovare un compromesso su questa questione, ascoltando i problemi concreti di molti sindaci?

6) non sarebbe il caso di ripensare al contenuto dei piani urbanistici, per ridurne i contenuti al poco davvero essenziale e per impedire (per esempio) ai pianificatori di inserirvi le previsioni più falotiche e strampalate immaginabili?

7) perchè mantenere la deroga alla distanza dai confini?

avv. Dario Meneguzzo

 

 

 

Gli ammutinati del piano casa – 1

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il terzo piano casa sta suscitando forti proteste da parte dei Comuni.

E già si odono gli squilli di tromba dei rivoltosi.

Il primo proviene da Asiago, che ha deliberato di non applicare il terzo piano casa, perchè, sebbene approvato con una legge regionale, sarebbe pur sempre un piano urbanistico e, come tale, richiederebbe la preventiva VAS: pertanto il Comune ha deciso di non applicare il terzo piano casa, perchè  lo ritiene illegittimo, in quanto privo di VAS.

E' ipotizzabile che il Comune blocchi le DIA che perverrano e, quindi, la questione dovrebbe arrivare al TAR in breve tempo.

avv. Dario Meneguzzo

delibera Piano Casa Comune Asiago

 

Gli ammutinati del piano casa – 2

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Da parte sua il Comune di Tombolo sta capitanando una iniziativa rivolta a tutti i Sindaci del Veneto, con la quale, sulla scorta di un parere legale dell'avv. prof. Alessandro Calegari, inviata a deliberare quanto segue:

1) evidenziata una serie di motivi di illegittimità costituzionale della legge, di inviare la deliberazione al Consiglio dei Ministri, di modo che il Governo sia adeguatamente notiziato del contenuto della legge regionale n. 32 del 2013, anche ai fini della sua impugnazione in via diretta innanzi alla Corte costituzionale;

2) demandare all’Ufficio Tecnico di procedere alla ricognizione di quelle peculiarità del territorio che possano giustificare una parziale o limitata applicazione della citata legge regionale, riservandosi, all'esito di tale ricognizione, di sottoporre al Consiglio comunale, per la sua approvazione, il testo di una deliberazione di recepimento del terzo "Piano casa", che ne limiti o ne condizioni l'applicazione all'interno del territorio comunale. 

avv. Dario Meneguzzo

schema deliberazione 23 12 2013

sintesi parere per venetoius

Modifiche alla legge sull’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Sul BUR n. 115 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge region ale 24 dicembre 2013 n. 35, recante mo0difiche alla legge regionale n. 28 del 2012 in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n 28 Disciplina dell'agriturismo ittiturismo e pescaturismo

S.O.S. tecnico: piano casa – pensiline fotovoltaiche

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Sottoponiamo al parere dei lettori il seguente quesito che abbiamo ricevuto:

"In riferimento a quanto in oggetto sono a sottoporre alla vs. attenzione il seguente quesito relativo all'art. 5 della L.R. del Veneto n. 14 del 8/07/2009 (Piano casa) così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 32 del 29 Novembre 2013 (Nuovo piano casa 2013):

la Regione Veneto con deliberazione 2508 del 4/08/2009 ha dato delle regole applicative all'art. 5 della LR 14/09 definendo al punto 4) una superficie massima per le tettoie e le pensiline fotovoltaiche:

"[...]La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq.
La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.[...]".

La sudetta deliberazione è stata ripresa dalle normative locali (regolamenti edilizi comunali) che in molti casi permettono la realizzazione di pensiline e tettoie FV fino ad un massimo di 60 mq e si intende applicabile anche al "Piano Casa 2013", ma non è chiaro se sia possibile realizzare sulle pensiline impianti fotovoltaici di potenza superiore a 6 kWp pur non superando la superficie massima di 60 mq;
le tecnologie odierne infatti permetterebbero di arrivare a installare su una superficie di 60 mq fino a 10 kWp, ma la norma non sembra prevedere tale possibilità seppur entrando in parziale contraddizione con la deliberazione 2508 del 4/08/2009.

Si chiede pertanto di dare un chiarimento su questo punto.

Inoltre si chiede di chiarire se sia possibile relaizzare analoghe tettoie e pensiline anche in zone industriali, nell'ottica del a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile".

Il quesito e le indicazioni dei lettori saranno poi comunicate all'arch. Fabris della Regione Veneto, ai fini della predisposizione della nuova circolare sul piano casa.

avv. Dario Meneguzzo

La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta anche quando prevedano l’aumento della cubatura del 15% ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Anche di questa questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013.

Scrive il TAR: "3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l’ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all’approvazione degli atti di pianificazione.
3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell’Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all’adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all’art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.
3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell’indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.
3.3 Ne consegue che il “piano perequato 10 – Via Montecchia”, non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato “conforme” alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.
3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

Piano casa: si applica in deroga a qualsiasi previsione degli strumenti urbanistici?

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Ecco una questione delicata che è emersa nell'applicazione dei vari piani casa e che oggi è ancora più urgente, soprattutto considerato che non è più prevista la deliberazione comunale di "adattamento" delle norme regionali agli strumenti urbanistici comunali.

Il problema, emerso con particolare forza durante il seminario dello scorso 13 dicembre svoltosi qui a Spinea (relatori arch. Berto e avv. Bigolaro) è il seguente:

Deroghe agli strumenti urbanistici e alle altre norme

Come ci si deve comportare con il rispetto della normativa contenuta negli strumenti urbanistici e riguardante vari aspetti? A esempio, dobbiamo preoccuparci del rispetto delle norme sui parcheggi? E ancora, se l’intervento prevede la realizzazione di una nuova unità abitativa, possiamo richiedere i due posti auto per ogni nuova unità abitativa imposti dalle norme tecniche di attuazione? Oppure possiamo richiedere la dotazione di una certa superficie in relazione alle nuove superfici commerciali? Possiamo applicare gli specifici criteri stabiliti dal regolamento edilizio sulle modalità di conteggio delle superfici illuminanti (che siano verticali o che siano conteggiate in un certo modo …)? Spesso, alcuni piani regolatori prevedono che, qualora l’intervento determini un incremento del carico urbanistico, questi interventi prevedano adeguati spazi  a parcheggio esterni. Possiamo continuare a richiederli? Ancora, le norme di piano prevedono un certo equilibrio tra i vari "tagli" di appartamenti in modo che il numero dei mini non superi il 50%  (o altre %)di quelli con superficie maggiore, ecc. ecc.

Possibile risposta: La problematica è molto seria e va valutata con attenzione. L’articolo 6 comma 1 della rinnovata l.r. 14/2009 precisa che le disposizioni di questa legge prevalgono sulle norme degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani “contrastanti” con esse. L’art. 6, comma 1, in questa prospettiva, sarebbe dunque un’importante precisazione della formula generale contenuta all’art. 2 della l.r. 14 (che parla solo di “deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali …”). In base all’art. 6, co 1, quindi, le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici non in contrasto con il piano casa dovrebbero continuare ad applicarsi. Sarebbe dunque possibile derogare agli indici di edificabilità, ai parametri della superficie coperta, alle distanze dai confini, a tutte le prescrizioni contrastanti con il piano casa e impeditive dell’intervento da realizzare; ma non a quelle che non si pongono in effettivo contrasto con il piano casa, e in particolare non a quelle sulle modalità di esecuzione (rispetto di particolari caratteristiche per gli interventi nelle zone agricole, piuttosto che il numero di unità nelle zone agricole, o, ancora, il numero di mini appartamenti rispetto al numero di appartamenti con taglio medio nei condomini e ancora il numero di posti auto per ogni nuova unità edilizia, ecc.). In estrema sintesi: seguendo tale interpretazione, ad essere derogate dal piano casa sono le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici che dicono che l’intervento non si può fare, piuttosto che quelle che dicono come si può fare.

Si tratta comunque di un tema molto delicato, che meriterebbe un’adeguata trattazione nelle previste disposizioni esplicative che la Regione deve predisporre.

"Pensiero laterale": Questa è la sintesi del quesito e la risposta che è stata ipotizzata. Vi sono però alcune "considerazioni laterali" che si possono fare. Se prevalesse questo tipo di interpretazione, attribuendo quindi una certa forza ai contenuti dell'articolo 6 primo comma, potrebbe essere "strategicamente" recuperato, da parte della stessa Regione, il rapporto con i Comuni, cercando così di salvaguardare anche principi di buona edificazione cui non è neppure consigliabile rinunciare. Da un lato, si rimedierebbe così all'impossibilità per i Comuni di incidere sulla norma regionale (non prevedendosi ora appunto alcuna deliberazione comunale), e dall'altro forse la Regione potrebbe, in questo modo, recuperare un rapporto virtuoso con le comunità locali salvaguardando principi di sussidiarietà.

arch. Fiorenza Dal Zotto - Comune di Spinea

Piano casa: il vademecum del Comune di Creazzo

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Creazzo, arch. Andrea Testolin, che sentitamente ringraziamo, ha predisposto un utile vademecum sul piano casa.

Alcune parti (per esempio i gradi di intervento nei centri storici) sono evidentemente ricollegate alle specifiche previsioni in vigore in quel Comune, ma nel complesso lo schema ha una utilità generale.

vademecum piano casa

La registrazione audio del convegno Venetoius del 6 dicembre 2013 sul terzo piano casa

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Pubblichiamo la registrazione audio del convegno tenuto il 6 dicembre 2013 a Torri di Quartesolo sul terzo piano casa del Veneto (ci scusiamo se l'audio non risulterà ottimale)

Intervento parte 1

Intervento parte 2

Intervento parte 3

Intervento parte 4

Intervento parte 5

Intervento parte 6

Intervento parte 7

Intervento parte 8

Intervento parte 9

Intervento parte 10

Intervento parte 11

Intervento parte 12

Intervento parte 13

Intervento parte 14

Intervento parte 15

Intervento parte 16

Intervento parte 17

Intervento parte 18

Lo studio di Confartigianato del Veneto sugli effetti del piano casa nel Veneto dal 2009 al 2013

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Pubblichiamo un interessante studio di Confartigianato del Veneto  sugli effetti del piano casa nel Veneto dal 2009 al 2013, ringraziando il Presidente Giuseppe Sbalchiero per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Poichè si tratta di un file di 105M, per scaricarlo occorre qualche minuto di pazienza e di attesa.

Studio Confartigianato Veneto sugli effetti del piano casa

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