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Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell’ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. (ex Genio Civile ora Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona)‏

13 Mar 2014
13 Marzo 2014

Sul Bur n. 28 del 11 marzo 2014 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 11 febbraio 2014, recante "Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste".

DGRV 125 del 2014

 

S.O.S. tecnico: sul cosiddetto “consorzio” e/o “cessione” dei crediti edilizi generati da piano casa

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito: "sul cosiddetto "consorzio" e/o "cessione" dei crediti edilizi generati da piano casa: è possibile che i proprietari di due lotti confinanti (ma, forse,  potrebbero anche non essere confinanti)  con edifici esistenti presentino un'unica richiesta di titolo edilizio e decidano, concordemente, di trasferire  e accorpare tutto il volume derivante dall'applicazione del piano casa su uno dei due edifici, oppure, staccato, su uno dei due lotti? Ancora: è possibile, considerato che tutti e due gli edifici verranno migliorati dal punto di vista energetico e sismico, trasferire anche le percentuali derivanti dal miglioramento per risparmio di energia e sismico su uno solo dei due edifici oppure accorparlo?".

Cosa ne pensano i lettori?

S.O.S. tecnico: piano casa e deroga alle disposizioni comunali

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito sul piano casa: "abbiamo consapevolezza del fatto che, andando in deroga alle norme dei regolamenti comunali, deroghiamo anche alle norme sui parcheggi, alle norme di tutela delle zone agricole sul numero massimo di unità, alle norme che limitano l'eccessiva impermeabilizzazione del suolo, ecc. ecc.  (per citare solo alcuni  esempi) e che quindi, per anni, ci siamo preoccupati di prevedere - che ne so -  due posti auto per ogni nuova unità abitativa e 1 mq di parcheggio per ogni nuovo metro quadrato di  superficie commerciale, piuttosto che non più di tre unità abitative nelle zone agricole (per evitare lottizzazioni in area non adeguatamente urbanizzata)  e, ancora, evitare l'eccessiva impermeabilizzazione prescrivendo che una certa percentuale della superficie permeabile .... E ora tutte queste norme vengono derogate con il piano casa?".

Cosa ne pensano i lettori?

Disposizioni sulla composizione della commissione regionale VAS

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

"Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 omissis...

Con la deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 è stata nominata quale autorità ambientale competente per la VAS, la Commissione regionale VAS. Successivamente si è reso necessario ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 4/2008, individuare legislativamente l'autorità ambientale competente per il parere motivato VAS e la verifica di assoggettabilità, per cui la Regione Veneto è intervenuta con l'art. 14 della Legge regionale 26.06.2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che, al comma 1, lett. a), ha individuato nella Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (di seguito indicata VAS) nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nello specifico, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica, commissione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Gli altri componenti della Commissione regionale sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A e il Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia del piano/programma sottoposto a VAS.

delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di stabilire che le funzioni di Presidente della Commissione regionale VAS siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

3.         di stabilire che i componenti della Commissione VAS sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A (o in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore della Sezione) e il Direttore del Dipartimento competente per materia (o in caso di assenza o impedimento dal Direttore della Sezione competente per materia);

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione".

geom. Daniele Iselle

Gli indirizzi per la valutazione delle aree fabbricabili interne a strumenti attuativi decaduti quando sono impugnabili?

25 Feb 2014
25 Febbraio 2014

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 209 del 2014, la quale ritiene che la deliberazione consiliare relativa non possa essere impugnata in via principale (trattandosi di un regolamento non immediatamente lesivo), ma solo  con l'atto in materia di IMU che darà applicazione al regolamento.

Scrive il TAR: "Considerato che la delibera impugnata ha espresso gli indirizzi per quanto riguarda la valutazione delle aree fabbricabili oggetto delle previsioni di strumenti attuativi decaduti ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/2004; che, pur individuando i valori per i diversi ambiti, rilevandone il deprezzamento nella percentuale del 60%, la delibera fa comunque salvo il diverso computo del valore delle aree, in rapporto ai valori di mercato ed a quelli delle aree contermini, rimandando alla possibilità di una stima diretta del valore dell’area; orbene, nonostante che le doglianze dedotte appaiano dotate di apprezzabili motivi di fumus, con specifico riguardo alla genericità dei dati indicati e soprattutto alla carenza di supporto motivazionale alle conclusioni tratte dall’amministrazione, che non pare aver tenuto conto della sostanziale inedificabilità (giusto il disposto di cui all’art. 33 della stessa legge regionale, sulla stessa linea della normativa statale) delle aree  divenute zone bianche per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, le quali sono caratterizzate da una capacità di sfruttamento edificatorio del tutto marginale, proprio nella prospettiva di non alterare lo status quo nelle more della nuova programmazione urbanistica delle stesse, cui l’amministrazione è peraltro tenuta a provvedere; ritiene tuttavia il Collegio che la reale lesività della deliberazione impugnata si produrrà al momento in cui dovrà essere computato il valore delle aree ai fini del versamento dell’Imu, di modo che in sede di contestazione del valore da attribuire alle aree per il calcolo dell’imposta sarà possibile valutare l’illegittimità dell’atto presupposto, quale è appunto la delibera ora impugnata; pertanto, allo stato e ferme restando le considerazioni sopra espresse – anche ai fini di una rimodulazione delle stime da parte dell’amministrazione comunale – il ricorso deve considerarsi inammissibile, trattandosi dell’impugnazione di un atto di indirizzo, non immediatamente lesivo, volto a regolamentare per il futuro il valore da considerare, con riferimento alle aree individuate, ai fini del calcolo dell’imposta comunale, suscettibile, quale atto regolamentare presupposto, di essere censurato congiuntamente all’atto che ne darà applicazione".

sentenza TAR Veneto n. 209 del 2014

avv. Dario Meneguzzo

Il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale sul piano casa del Veneto

14 Feb 2014
14 Febbraio 2014

Pubblichiamo il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale sul piano casa del Veneto.

Sono stati impugnati i seguenti articoli:  7, comma 1; 10, comma 6; 11 commi e 2 della L.R. 32/2013.

Ricorso Presidenza CdM Piano casa Veneto

Insediamenti commerciali in ATO nei quali il PAT non lo prevede espressamente

14 Feb 2014
14 Febbraio 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 616 del 2014 ritiene possibile che il P.I. consenta insediamenti commerciali in ATO nei quali il PAT non lo prevede espressamente, sulla base dei seguenti rilievi: "In merito al contrasto con il PAT, deve osservarsi come sia previsto per tutti gli ATO la distribuzione di una quota percentuale della volumetria realizzabile avente destinazione non residenziale, ma a servizio dello stesso, ossia per commercio, artigianato di servizio, destinazioni strettamente connesse all’abitare nelle percentuali indicate nella relazione. È quindi corretto affermare che, se è ben vero che solo per l’ATO 3 è stata espressamente prevista una volumetria destinata ad attività turistico-commerciale (alberghiera), ciò non esclude che anche nelle altre aree si possa ammettere la presenza di insediamenti a carattere commerciale".

avv. Dario Meneguzzo

Ogni variante al PAT o al P.I. richiede una nuova valutazione di compatibilità idraulica?

14 Feb 2014
14 Febbraio 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 616 del 2014 risponde di no, per i seguenti motivi: "3.3. - È infondato anche il terzo motivo di appello, dove si denuncia la violazione della delibera della Giunta Rregionale n. 3637 del 13 dicembre 2002, dell’art. 49 del PAT, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e difetto di istruttoria, in relazione alla violazione delle linee guida dettate dalla Regione in materia di rischio idraulico, le quali richiedono che ogni strumento urbanistico o sua variante valutino attentamente, previa acquisizione del parere dell’autorità preposta (Genio cCivile), la compatibilità idraulica delle modifiche apportate alle previsioni urbanistiche. Come notato in fatto dal giudice di prime cure, l’area de qua è stata già oggetto di numerose valutazioni di compatibilità idraulica in occasione delle precedenti varianti generali al PRG e del PAT, per cui, tenuto conto del modesto incremento edificatorio derivante dalle nuove previsioni, non sussisterebbero le condizioni per imporre una nuova  valutazione di compatibilità idraulica. Peraltro, coerentemente con le stesse direttive impartite dalla Regione con la DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009, la detta valutazione, al fine di non appesantire l’iter procedurale, è stata correttamente sostituita con una dichiarazione asseverata del tecnico estensore dello strumento urbanistico, che attesti la sussistenza dei presupposti per non dare luogo ad una nuova valutazione di compatibilità idraulica".

avv. Dario Meneguzzo

Il CDS stronca senza perifrasi la perequazione alla veneta con opere fuori ambito

13 Feb 2014
13 Febbraio 2014

Che la cosiddetta "perequazione" sia una sorta di escrescenza maligna dell'urbanistica a noi è sempre apparso evidente. Ma non tutti lo pensano o, se lo pensano, non lo dicono.   In verità ci risulta difficile non pensare che la perequazione sia diventata una imposta creata illegittimamente dai comuni in violazione dell'articolo 23 della Costituzione (perchè manca una legge statale che la giustifichi).  

Un mezzo passo avanti, però, lo fa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 616 del 2014, che stronca duramente una perequazione accettata dal comune di Oderzo. Oggetto del ricorso di un dissenziente erano il P.I. e gli atti presupposti (tra i quali l'accordo di pianificazione ex art. 6 l.r. n. 11/2004),  che hanno modificato la destinazione di un’area da residenziale a commerciale direzionale, rendendo possibile  la realizzazione da parte della controinteressata di un fabbricato ad uso commerciale direzionale, con annessa sistemazione della viabilità contermine, in modo particolare mediante la realizzazione di una rotonda al fine di favorire gli accessi limitrofi. In via perequativa, a fronte della nuova destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’accordo, il soggetto privato si impegnava nei confronti dell’amministrazione comunale alla realizzazione degli interventi di sistemazione e riqualificazione di Piazza della Vittoria.

Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di ricorso col quale l ’appellante lamentava la violazione dell’art. 46 delle norme tecniche del PAT, delle linee guida approvate con delibera n. 60 del giorno 8 marzo 2010, nonché eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, dello sviamento e del difetto di istruttoria. In concreto, l’appellante si doleva della modalità con cui era stato applicato al caso in specie il principio perequativo, atteso che l’accordo intervenuto tra il Comune e la ditta interessata si è fondato sulla disponibilità della società a realizzare a proprie spese, in cambio della variazione della destinazione urbanistica dell’area di interesse, gli interventi di risistemazione di un’area pubblica, ossia piazza della Vittoria, per un importo di circa €. 400.000 Euro, dando vita così ad opere slegate funzionalmente con l’area dell’intervento.

Così il Consiglio di Stato spiega perchè la perequazione non può portare a realizzare opere fuori ambito: " Osserva la Sezione come il tema del rispetto degli standard urbanistici abbia nuovamente assunto di recente un rilievo centrale nell’ambito degli strumenti di governo del territorio. In questo senso, sono riscontrabili non solo interventi normativi (peraltro organizzati secondo prospettive dialetticamente opposte riguardo al tema della loro necessità e cogenza, poiché mirano, da un lato - come nel caso della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” - a marcarne la rilevanza ai fini della qualità di vita urbana e, dall’altro – come con l’introduzione dell’art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” nel d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – a renderne al contrario più flessibile e meno stringente il contenuto), ma anche prese di posizione di questo Consiglio, che non si è sottratto al dovere di esprimere il proprio avviso su un tema così rilevante nella costruzione del tessuto urbanistico. In particolare, questo Giudice ha già delineato una propria linea interpretativa in merito al collegamento tra interventi edilizi e ricerca  degli standard urbanistici e ha così assunto decisioni che hanno, ad esempio, negato la sufficienza di un parcheggio collocato in area non fruibile, dove la fruibilità era collegata non a valutazioni normative, ma fattuali, poiché il “terreno pertinenziale destinato a parcheggio deve ragionevolmente intendersi come condizione necessaria per la migliore fruizione del parcheggio medesimo da parte di tutti coloro che intendono comodamente accedervi con i propri mezzi di locomozione per poi uscire con i relativi acquisti più o meno ingombranti e/o pesanti da collocare su tali mezzi” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010 n. 4059); oppure decisioni che hanno evidenziato i pericoli legati alla smaterializzazione degli standard, sottolineando come “la monetizzazione degli standard urbanistici non può essere considerata alla stregua di una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l’ente pubblico e il privato che realizzerà l’opera, e ciò perché, da un lato, così facendo si legittima la paradossale situazione di separare i commoda (sotto forma di entrata patrimoniale per il Comune) dagli incommoda (il peggioramento della  qualità di vita degli appellanti) e dall’altro, si nega tutela giuridica agli interessi concretamente lesi degli abitanti dell’area” (Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 4 febbraio 2013 n. 644). Ancora, si è affermato che “qualora si potessero individuare gli standard costruttivi in ragione del solo dato dimensionale, verrebbe conseguentemente posto in ombra il dato funzionale, ossia la destinazione concreta dell’area, come voluta dal legislatore. Soddisfacendo gli standard con la messa a disposizione di aree non utilizzabili in concreto (ossia, seguendo l’indicazione del T.A.R., utilizzando “le porzioni che non sono utilizzabili, per forma o per le ridotte dimensioni, ovvero perché eccedenti un posto macchina standard ma insufficienti per realizzarne un altro, ovvero infine per il difficile accesso”), la norma di garanzia verrebbe frustrata, atteso che il citato art. 41 sexsies della legge urbanistica non contempla un nudo dato quantitativo, ma un dato mirato ad uno scopo esplicito” (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 13 n. 2916). Come si vede, il quadro complessivo emergente dalla giurisprudenza è quello di una marcata attenzione alla funzione stessa degli standard urbanistici, intesi come indicatori minimi della qualità edificatoria (e così riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva) e come tali destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell’area interessata. Il che comporta, come già notato dalle decisioni che precedono, come il criterio essenziale di valorizzazione e di decisione sulla congruità dello standard applicato sia quello della funzionalizzazione dello stesso al rispetto delle esigenze della popolazione stanziata sul territorio, che dovrà quindi essere posta in condizione di godere, concretamente e non virtualmente, del quantum di standard urbanistici garantiti dalla disciplina urbanistica. La Sezione non può peraltro esimersi dal notare come la cogenza di questa stretta correlazione spaziale tra intervento edilizio e localizzazione dello standard, correlazione che connota il tema della qualità edilizia, assuma una valenza ancora più marcata nei casi in cui operino strumenti urbanistici informati al principio della perequazione. Infatti, la soluzione perequativa, che tende ad attenuare gli impatti discriminatori della pianificazione a zone, sia in funzione di un meno oneroso acquisto in favore della mano pubblica dei suoli da destinare a finalità collettive, sia per conseguire un’effettiva equità distributiva della rendita fondiaria, si fonda su una serie di strumenti operativi che, letti senza un congruo ancoraggio con le necessità concrete cui si riferiscono, favoriscono astrazioni concettuali pericolose. L’utilizzo di formule retoricamente allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, pertinenze indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve fare dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è la massimizzazione dell’aggressione del territorio, ma la fruizione, privata o collettiva, delle aree in modo pur sempre coerente con le aspettative di vita della popolazione che ivi risiede. In particolare, l’assenza di una disciplina nazionale sulla perequazione urbanistica (tanto più necessaria dopo che la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza del 26 marzo 2010 n, 121, che le “previsioni, relative al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato”, con ciò rendendo dubbia la presenza di discipline regionali emanate prima della fissazione di un quadro organico statale - che non si limiti all’aspetto della mera documentazione della trascrizione dei diritti edificatori, di cui all’art. 5 comma 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) dimostra la viva necessità di una disamina concreta delle diverse previsioni adottate negli strumenti urbanistici, al fine di evitare che l’estrema flessibilità delle soluzioni operative adottate dalle singole Regioni si traduca in una lesione di ineliminabili esigenze di salvaguardia dei livelli qualitativi omogenei di convivenza civile (e la riconducibilità dell’attività amministrativa, intesa come “prestazione”, al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, proprio in rapporto a istituti di diritto dell’edilizia, è chiarissima nella giurisprudenza del giudice delle leggi, cfr. Corte Costituzionale, 27 giugno 2012 n. 164). Conclusivamente, la Sezione intende rimanere fedele al suo orientamento che vede lo standard urbanistico collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell’area di intervento edilizio, al fine di legare strettamente e indissolubilmente commoda e incommoda della modificazione sul territorio. Sulla scorta delle coordinate appena indicate, appare del tutto palmare l’inidoneità della soluzione proposta dal Comune, che ha reperito gli standard collegati all’intervento edilizio proposto dalla parte privata appellata acconsentendo alla realizzazione di un’opera pubblica in area non contigua né funzionalmente collegata con quella di riferimento. Infatti, con l’accordo intervenuto tra il Comune e la CAMA s.r.l. si è stabilito che la società, in cambio della variazione della destinazione urbanistica dell’area di interesse, realizzasse a proprie spese gli interventi di risistemazione di un’area pubblica, ossia piazza della Vittoria, per un importo di circa €. 400.000 Euro. Si tratta di un’area collocata in zona non contigua né funzionalmente collegata con il sito dove avverrà la trasformazione urbanistica da residenziale a commerciale. Il primo giudice ha dato atto che le norme tecniche del PAT ammettono il ricorso alla procedura perequativa, disponendo in termini generali che per le aree interessate dalle linee di espansione residenziale la modalità perequativa consiste nella cessione del 50% dell’area che il PI attiverà, da destinare alla dotazione urbanistica o al trasferimento dei crediti edilizi. La stessa disposizione prevede inoltre che, in alternativa alla cessione delle aree e a seguito della valutazione operata da parte dell’amministrazione, potrà essere ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico, laddove l’amministrazione ne ravvisi l’opportunità. Tuttavia, interpretando il contenuto di tale disciplina, ha fondamentalmente scisso i due momenti, affermando che, “se è vero che in linea generale la medesima disposizione delle norme tecniche qui richiamata prevede che ai fini perequativi possano anche essere considerate aree distinte e non contigue, purchèé funzionalmente collegate, è anche vero che detta prescrizione si collega direttamente all’ipotesi ordinaria e cioè a quella per cui la modalità perequativa viene perseguita mediante la cessione di una percentuale delle aree che il PI attiverà. All’ipotesi diversa e derogatoria rispetto a tale previsione, ossia quella consistente nella realizzazione a spese del privato di opere di pubblico interesse, non pare applicabile anche l’invocato requisito della contiguità e funzionalità delle aree, per il semplice motivo che le valutazioni dell’amministrazione (valutazione che, richiamando il termine utilizzato nella stessa disposizione, è di opportunità) possono anche ravvisare l’interesse alla realizzazione di opere in altri ambiti del territorio comunale. In altre parole, una volta ammesso che ai fini della perequazione sia possibile anche compensare il vantaggio ricevuto con la realizzazione di un’opera pubblica, ciò non implica necessariamente che detta opera debba essere unicamente realizzata in aree funzionalmente collegate. In realtà come correttamente indicato nelle linee guida di cui alla delibera di Giunta n. 60/2010, è sufficiente che si tratti di opere rientranti nel programma triennale delle opere pubbliche e quindi che le stesse siano giustificate dalla programmazione comunale e dall’interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione.” La Sezione contrasta decisamente tale assunto, proprio nella considerazione che la tipologia di esigenze pubbliche, che giustificano l’inserimento di un’opera nel programma triennale di cui all’art. 128 del codice appalti, non sono sovrapponibili a quelle che animano la disciplina degli standard urbanistici, visti i contesti topograficamente differenziati e gli interessi dimensionalmente distinti che li giustificano. In particolare, la vicenda qui in esame lo dimostra in maniera  lampante come gli interessi privati e pubblici sottesi ai due diversi provvedimenti siano addirittura opposti: infatti, se è vero che in una determinata area cittadina vi sarà un miglioramento della viabilità, è pur vero che in un’altra avrà luogo un parallelo peggioramento della qualità di vita, conseguente alla diversa dislocazione degli interventi edificatori. Il che contrasta con il criterio di radicamento territoriale degli standard sopra evidenziato e rende concreto quel pericolo di miopia concettuale sopra tratteggiato, dove il rispetto della costruzione teorica fa perdere di vista il risultato effettivamente conseguito e il suo impatto sul territorio. E deve essere rimarcato come il ricorso a concetti di più difficile concretizzazione, come appunto quello di interesse pubblico, non deve far dimenticare come questo non abbia una sua connotazione unica e globalizzante, ma sia oggettivamente complesso, frammentato e, nella sua connotazione più utilizzata, quella di interesse pubblico in concreto, sia il frutto di una ponderazione di tutti gli interessi, privati e pubblici, che si equilibrano nel procedimento. Il che rende ragione dell’insidiosità della sovrapposizione (e della ritenuta preminenza) dell’interesse concreto che ha giustificato la redazione di un atto amministrativo, come il piano triennale delle opere pubbliche, rispetto all’altro interesse concreto (ma individuato in generale in previsioni di rango legislativo e regolamentare) che impone il rispetto degli standard urbanistici. Pertanto, in riforma della pronuncia del primo giudice, deve darsi atto dell’effettivo contrasto degli atti gravati con l’art. 46 delle norme tecniche del PAT e delle linee guida approvate con delibera n. 60 del giorno 8 marzo 2010, con consequenziale declaratoria di illegittimità in parte qua".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 616 del 2014

S.O.S. tecnico: quesiti sul piano casa

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Pubblichiamo un esempio di quesiti sul piano casa inviati alla Regione Veneto da un tecnico comunale.

"Venuto a conoscenza che si possono inoltrare in Regione quesiti in merito alla L.R. n. 32/2013 -  Piano Casa 3, formulo i seguenti quesiti:

 1) Nel caso di realizzazione del corpo staccato, ai sensi dell’art. 2 del Piano Casa, la tettoia fotovoltaica è possibile attaccarla al corpo staccato o si può realizzarla solamente in aderenza al fabbricato esistente al 11/07/2009? (Delibera Giunta Regionale 2508/2009)

2) Al fine del versamento del contributo di costruzione dovuto per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi dell’art. 2 comma 5, si può ritenere che nel caso in cui tale ampliamento venga abbinato anche alla realizzazione di una tettoia fotovoltaica ai sensi dell’art. 5, la stessa possa essere anche considerata ai sensi dell’art. 7 comma 1 bis (almeno 3 Kwp), e quindi che per una prima casa d’abitazione il contributo di costruzione non è dovuto?

3) Ai sensi dell’art. 7 della Legge :

  1. “ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del D.P.R. n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di   costruzione è ridotto …..”

1 bis. “in deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2,3,3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile….”

Anche nei successivi commi il rinvio a quanto previsto dall’art. 3 bis non c’è, per tanto risulta che gli interventi previsti dall’art. 3 bis il contributo di costruzione risulta da pagare intero. E’ corretta tale analisi? (manca il riferimento dell’art. 3 bis anche nell’art. 9 comma 7 in merito alla tempistica di presentazione delle istanze).

4) Ai sensi dell’art. 2 comma 1 ultimo periodo “Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.”. Si chiede se nel caso di corpo staccato ad uso residenziale sia ammissibile il cambio di zona di P.r.g. o di P.I. rispetto al fabbricato che genera cubatura (da zona agricola a zona edificabile e viceversa).

5) Ai sensi dell’art. 3bis in zona agricola oltre che l’ampliamento di edifici a destinazione residenziale, è consentito ampliare edifici funzionalmente destinati alla conduzione del fondo; si chiede come va dimostrata la funzionalità dell’ampliamento per la conduzione del fondo. Basta la relazione agronomica o ci vuole un Piano Aziendale vistato dall’Ispettorato dell’Agricoltura? Può ampliare un fabbricato agricolo l’Imprenditore Agricolo non a titolo professionale o chiunque sia proprietario di un fabbricato agricolo ma esegua una professione diversa dall’agricoltore?

6) Visto quanto enunciato nell’art. 9 comma 8 bis, si chiede di precisare meglio come va calcolata la deroga dell’altezza del 40% dell’edificio esistente, in rapporto anche all’altezza massima ammissibile degli edifici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione di P.r.g.  da altrii atti pianificatori Comunali.

7) in merito a quanto previsto dall'art. 9 c. 8 " Sono fatte salve le distanze previste dalla normativa statale vigente".

 Si chiede si si possa costruire sul confine sulla base del principio della prevenzione temporale infatti:

 la legge si ispira al principio della prevenzione temporale (*), desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa:

a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio (pagando in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 874, la metà del valore del muro);

b) costruire con distacco dal confine: e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali;

c)costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell'art. 875, la metà del valore del muro) oppure in aderenza.

(*) E' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 873, 875 e 877 in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, basata sulla presunta lesione del principio di uguaglianza determinata dal principio di prevenzione. Secondo la Corte Costituzionale, il diritto di prevenzione per essere assicurato a ciascuno dei proprietari confinanti non viola il diritto di uguaglianza e, inoltre, l'esercizio della prevenzione, una volta che sia stati concretamente compiuto, dà luogo ad una situazione differenziata rispetto alla precedente tale da giustificare la diversità di disciplina per situazioni diverse (Corte Costituz. 22.3., n. 1905).

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

        Geom. Seragiotto Tobia – Ufficio Tecnico del Comune di Brendola (Vi)"

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