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Il Tar Veneto “reintroduce” il parere (facoltativo?) di compatibilità “paesaggistica” sui PUA – ex art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942?‏

13 Mag 2014
13 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 587 del 2014, in relazione al fatto che la legge regionale veneta non prevede la necessità di tale parere.

Scrive il TAR: "1.4 Va, infatti, considerato che la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica nel procedimento diretto all’approvazione di un piano di lottizzazione trova un riscontro positivo sia, nell’art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 sia, ancora, nell’art. 28 della stessa normativa, disciplina quest’ultima che, per quanto attiene i principi in materia ambientale, non può considerarsi automaticamente superata con l’introduzione della Legge Reg. n. 11/2004.

1.5 Un orientamento giurisprudenziale, seppur non univoco (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-04-2010, n. 1511), ha previsto l’applicabilità dell’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ritenendo necessaria una valutazione di compatibilità ambientale nel procedimento di approvazione dei piani di lottizzazione.

Si è affermato che l’art. 28 sopra citato “estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l'intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta all'epoca dei fatti, ossia nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004”.

1.6 Si consideri, ancora che, a prescindere dal procedimento di approvazione dei Piani Attuativi disciplinato dagli artt. 19 e 20 della L. Reg. n. 11/2004, deve ritenersi che sussista, comunque, la facoltà del Comune di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica e, ciò, anche in considerazione del carattere di atto “presupposto” tipico della valutazione paesaggistica, rispetto al provvedimento abilitativo di competenza dell’Amministrazione comunale.

1.7 Come ha, peraltro, confermato anche la pronuncia sopra citata, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale, l’esercizio del potere da parte della Soprintendenza ha il solo effetto di anticipare l’espressione di una valutazione pur sempre indispensabile e propedeutica all’esecuzione dell’intervento di cui si tratta.

Detta acquisizione preventiva può, altresì, essere iscritta alla richiesta di un apporto collaborativo da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e, ciò, fermo restando il rispetto dei principi di ripartizione delle competenze nell’emanazione dell’atto definitivo.

1.8 Va, altresì, considerato che un tale modo di operare ha l’effetto di incidere su un piano di economia dei procedimenti, consentendo di non approvare, ai fini edilizi, progetti che non avrebbero alcuna possibilità di superare la prova di conformità paesistica".

Segnaliamo, peraltro,  i precedenti opposti orientamenti espressi sempre del medesimo TAR. 

Sentenza TAR Veneto n. 03285/2010, punto 6:  "Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità della delibera del Consiglio per violazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 muovendo dall’assunto che il P.U.A. impugnato, nonostante interessi un’area vincolata, non è stato sottoposto all’esame della Soprintendenza competente prima della sua adozione e approvazione.

E, in particolare, dal parere del responsabile dell’Ufficio Pianificazione emergerebbe l’esistenza di una striscia di bosco in prossimità della linea ferroviaria e di un corso d’acqua che interessa una modesta porzione del lato sud est del lotto.

La censura è infondata.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.”.

Orbene, il procedimento di adozione e di approvazione dei P.U.A. risulta integralmente disciplinato dalla L.R. n. 11/2004 e conseguentemente non vi è alcuna lacuna nella relativa disciplina tale da richiedere l’applicazione della normativa nazionale.

Del resto tale principio risulta affermato anche nella sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 6541/2007, richiamata dai ricorrenti a fondamento della tesi della violazione del citato art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942, laddove la detta pronuncia giustifica l’applicabilità, alla fattispecie sottoposta al suo esame, della soprarichiamata disposizione nazionale relativa alla mancata inclusione della stessa nell'art. 103 della L.R. Lombardia n. 12/2005 (rubricato "disapplicazione di norme statali") tra le normative da disapplicare a seguito della entrata in vigore della legge regionale".

 Sentenza TAR Veneto n. 2223/2006: "Se, invero, può convenirsi con il Comune resistente sulla circostanza che, quanto meno relativamente a determinati aspetti (concernenti il complessivo assetto territoriale risultante dal piano) sarebbe opportuno che l'autorizzazione ambientale accompagnasse anche il piano attuativo, de iure condito deve, tuttavia, ritenersi che la predetta autorizzazione vada rilasciata preventivamente alla concreta realizzazione delle opere, e non già del piano attuativo.

Militano, invero, a favore di tale tesi almeno due considerazioni, una di ordine formale e una di ordine sostanziale.

Di ordine formale è il dato letterale dell’art. 6, u.c. della LR n. 63/94 che, riprendendo e specificando l’inciso contenuto nell’art. 7, II comma della legge n. 1497/39 (“i progetti dei lavori”) – all’epoca dei fatti era vigente l’art. 151, II comma del DLgs n. 490/99 che, con analoga formula, individuava “i progetti delle opere di qualunque genere” -, chiarisce, ove ce ne fosse bisogno (nella comune accezione e nel comune modo di intendere “i progetti dei lavori/delle opere” non possono che riferirsi ai lavori e alle opere da realizzare immediatamente, e non a quelli contenuti in uno strumento programmatorio, che in tal caso sarebbe stato espressamente richiamato), che qualora l’autorizzazione ambientale non sia stata tempestivamente annullata dal Ministero, il Sindaco rilascia la concessione/autorizzazione edilizia: ciò significa, dunque, che l’autorizzazione ambientale precede immediatamente l’autorizzazione a costruire.

Di ordine sostanziale è la considerazione che, una volta assoggettato il piano di lottizzazione ad autorizzazione ambientale ed ottenuta la concessione edilizia per la realizzazione di una determinata costruzione ivi specificamente prevista, in caso di richiesta di variante della costruzione stessa dovrebbe ragionevolmente sottoporsi l’intero piano ad una nuova autorizzazione: atteso, infatti, che non pare esservi titolo per assoggettare ad autorizzazione ambientale la concessione edilizia in variante (stante il mancato assoggettamento di quella originaria e, comunque, la mancata visibilità dell’intero contesto territoriale), si dovrebbe sottoporre ex novo a detta autorizzazione l’intero piano attuativo, al fine di verificare se questo, così modificato, è ancora compatibile con il paesaggio.

Né la diversa tesi del necessario assoggettamento della lottizzazione ad autorizzazione ambientale trova conforto nella giurisprudenza richiamata dal resistente Comune: la sentenza TAR Veneto 16.4.2003 n. 3201- da cui comunque si dissente –, invero, ha fondato le proprie argomentazioni richiamando decisioni del Consiglio di Stato che appaiono inconferenti a risolvere la presente questione. Il parere CdS, II, 2.4.2003 n. 1536/00, infatti, sostiene (tra l’altro) che l’art. 151 impone l’autorizzazione paesistica per tutti gli interventi edilizi - ferma l’esclusione di quelli tassativamente indicati nel successivo art. 152 - in zone vincolate, non soltanto per quelli soggetti a concessione (nella specie trattatavasi di realizzazione di servizi igienici che, essendo pertinenziali alla costruzione principale, erano sottoposti a mera autorizzazione); la sentenza CdS, VI, 14.1.2002 n. 173, invece, afferma che nella Regione Puglia il piano di lottizzazione è assoggettato ad autorizzazione ambientale giusta il puntuale disposto contenuto nell’art. 21, V comma della LR n. 56/80 (ex adverso, dunque, può sostenersi che, mancando nel Veneto una norma altrettanto puntuale – la puntualità, semmai, è di segno opposto -, il PdL è escluso da autorizzazione); la sentenza CdS, VI, 2.3.2000 n. 1095 riguarda il diverso parere previsto dall’art. 28, II comma della legge n. 1150/42; la sentenza CdS, V, 10.2.2000 n. 726, infine, conferma l’incontestata circostanza che, dal momento che l’interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico, nulla osta che il Comune che abbia approvato un progetto edilizio sotto il profilo urbanistico lo respinga, poi, sotto il profilo ambientale".

Geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 587 del 2014

La Corte Costituzionale sul contenimento della fauna selvatica nei territori preclusi alla attività venatoria nella Regione Veneto

24 Apr 2014
24 Aprile 2014

Con la Sentenza n. 107 del 18 aprile 2014, la Corte Costituzione ha affrontato le questioni di legittimità sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ai metodi ecologici di carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia nella Regione Veneto e, ove accertata la loro inefficacia, ai relativi piani di abbattimento.

Nello caso specifico, censurato dal Ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri è “anzitutto, l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2013, perché, in difformità dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non stabilisce che l’inefficacia dei metodi ecologici volti al controllo della fauna debba essere accertata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prima che si possa procedere con il più invasivo strumento dei piani di abbattimento. L’art. 2, comma 2, della medesima legge regionale, conferisce al Presidente della Giunta regionale un potere sostitutivo, nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica, chiamati ad attuare gli interventi di contenimento della fauna. Il ricorrente sostiene che, in tal modo, la legge impugnata ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento, anche con riguardo alle aree naturali protette nazionali e regionali, rispetto alle quali l’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e gli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), disciplinerebbero una procedura speciale per l’abbattimento selettivo. Infine, l’art. 2, comma 3, della legge impugnata, abilita all’esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia”.

La Corte ha stabilito che la questione di illegittimità in merito all’art.2 comma 1, non è fondata in quanto “la censura dell’Avvocatura erariale si basa su un erroneo presupposto interpretativo, posto che nella Regione Veneto è tuttora in vigore l’art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Tale disposizione specifica che, nell’ambito del controllo della fauna selvatica, la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l’inefficacia dei metodi ecologici. È perciò chiaro che l’art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell’ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invocato dalla parte ricorrente”.

In merito all’art. 2 comma 2, il ricorrente sostiene che in tal modo la Regione Veneto ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ma ciò non è fondato secondo la Corte. Anche in questo caso, infatti, il ricorso appare infondato perchè “muove dall’erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica. È invece evidente che la sostituzione dell’ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest’ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest’ultima. Non è, perciò, ravvisabile alcun margine di contrasto, anche solo potenziale, rispetto ai divieti menzionati dalla difesa erariale.Né la disposizione impugnata consente di ipotizzare, come sembra paventare il ricorrente, che il potere sostitutivo possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 67 del 2013), dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.”

All’art. 2 comma 3, vengono individuate le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all’elenco contenuto nell’art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993, anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la censura mossa dal ricorrente, ove si evidenzia il contrasto di quest’ultima previsione con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50», ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2013, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

dott.sa Giada Scuccato

Gli accordi ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 rientrano negli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Nella sentenza del TAR Veneto del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento all’accordo ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 secondo cui: “1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni”, si legge che lo stesso è attratto nella categoria degli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990: “2.1. L’accordo in questione ha natura di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 richiamato dal comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, ed in particolare di accordo integrativo, essendo finalizzato alla determinazione delle previsioni discrezionali dell’atto di pianificazione urbanistica, ed inserendosi nella serie procedimentale di adozione e di approvazione di tale atto senza concluderla. Tale tipo di accordo, a differenza degli accordi sostitutivi, esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene recepito dallo strumento pianificatorio, nella fattispecie dal P.A.T. e poi dal P.I. . Da tale momento in poi varrà la previsione (avente natura di indirizzo, di coordinamento, strategica o operativa) del P.A.T. e del P.I. recettiva e sostitutiva dell’accordo.

2.2. L’accordo procedimentale introdotto dall’art. 6 L.R. n. 11/2004 ha natura strumentale, essendo finalizzato infatti a garantire la condivisione e dunque la concreta attuabilità di alcune scelte urbanistiche, ma una volta che queste ultime sono state adottate con l’approvazione dell’atto di pianificazione e programmazione, per ciò che riguarda l’attuazione di tale scelte riprende vigore il potere discrezionale dell’amministrazione di pianificazione e di programmazione degli interventi attuativi. E tale fase di attuazione delle trasformazioni non è direttamente regolata dall’accordo ex art. 6 che invece ha esaurito la sua efficacia, viceversa saranno le previsioni programmatorie degli strumenti urbanistici generali ad indirizzarla”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

DGRV recante “Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Piani cimiteriali

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all’art. 27, comma 2, della lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell’Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Sul Bur n. 41 del 18 aprile 2014, in materia di Sanità e igiene pubblica è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014, recante "Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria". 

DGRV 433 del 2014

Il Comune di Asiago: il piano casa può comportare consumo di suolo a fini speculativi

15 Apr 2014
15 Aprile 2014
Trasmetto a Venetoius copia della lettera a firma del Sindaco, inviata al Vicepresidente della Regione Zorzato, su una richiesta di Piano Casa presentato in Comune di Asiago, che evidenzia come l'applicazione consentita in zona agricola di fatto generi nuova occupazione di aree inedificate con conseguente consumo di suolo unita a finalità speculative, trattandosi di comune turistico (assenza di vincoli sul numero delle unità abitative ed assenza di indicazioni prescrittive sulla destinazione d'uso a residenza permanente).
Volevo evidenziare che il disposto dell'art. 3bis comma 3 in realtà rende possibile una situazione ancora peggiore di quella riportata nel caso illustrato, in quanto si precisa che non solo l'ampliamento calcolato sulla volumetria massima assentibile può essere realizzato sul corpo separato, ma anche l'eventuale ampliamento previsto dall'art. 44 comma della LR 11/2004: nel nostro caso, quindi, avremmo non solo il 45% di 800 mc, ma anche la differenza di volumetria tra il volume attuale e gli 800 mc. stessi, cioè altri 725 mc!
Il nuovo fabbricato (ampliamento dell'esistente) potrebbe raggiungere i 1000 mc. con realizzazione di 5-6 alloggi: di fatto un condominio in zona agricola.
Non ritengo che questo fosse lo spirito della legge e poco ha a che fare anche con la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
 
Architetto Donatella Michelazzo - Comune di Asiago
 

Il portico non rileva ai fini del Piano Casa

08 Apr 2014
8 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 411 sottolinea che la c.d. vicinitas e la limitazione dell’angolo di visuale radicano la legittimazione ad agire del vicino-confinante perché: “In primo luogo va precisato come debba ritenersi infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere proposta dalle parti resistenti.

1.2 Si è, infatti, dimostrato nel corso del giudizio come l’ampliamento assentito sia idoneo a determinare un avanzamento dell’intero immobile che, in quanto tale, è di per sé suscettibile di limitare la visuale dei proprietari confinanti e di incrementare, in ultimo, la zona d’ombra del fabbricato di cui si tratta.

Risultano quindi esistenti sia i presupposti tradizionalmente identificati nella nozione di vicinitas, intesa quale stabile collegamento con l’area in cui incide il manufatto a riferimento sia, ancora, quelli relativi al potenziale pregiudizio conseguente alla realizzazione delle opere assentite”.

 Assodato ciò, per calcolare la superficie utile per usufruire degli incrementi edificatorii previsti

dal c.d. Piano Casa, il Collegio stabilisce che il portico non crea superficie utile perché: “Il Comune, infatti, nel calcolare la superficie ammissibile sulla base dell’art. 2 della L. reg. 14/2009 ha escluso dal relativo conteggio una superficie, in quanto tale, identificata quale “portico”.

2.1 Al fine di rilevare l’illegittimità di detta esclusione va ricordato che la nozione di "portico" sia comunemente riferita ad una struttura aperta, posta evidentemente all’esterno dell’edificio, antistante allo stesso, con funzioni di riparo o anche solo decorativa.

2.2 Nel caso di specie risulta determinante constatare come la superficie di cui si tratta sia caratterizzata da presupposti e caratteristiche del tutto differenti .

In primo luogo va rilevato come parte ricorrente abbia dimostrato, senza per questo risultare smentita, come all’interno del “portico” risulti esistente un distinto e separato vano, elemento quest’ultimo che già di per sé è incompatibile con la definizione sopra citata.

2.3 E’, altresì, facilmente evincibile come la struttura non sia adibita a funzioni di riparo o decorative, essendo com’è, delimitata da più di due muri perimetrali che lasciano aperta solo una superficie minima, con l’effetto di chiudere quasi tutti gli ambiti di apertura.

2.4 In considerazione di detti riscontri, peraltro incontrovertibili in quanto desumibili dalla documentazione fotografica allegata al ricorso, è possibile ritenere come detto manufatto costituisca un vero e proprio vano, suscettibile di incrementare il volume complessivo dell’immobile.

2.5 Si consideri, ancora, che ai sensi dell’art. 14 punto 16 del PRG la costruzione di portici in deroga alla disciplina urbanistica del territorio è resa ammissibile, solo ed esclusivamente, nei limiti dimensionali di volume pari a 18 mq e 54 mc per unità abitativa.

2.6 Nel caso in questione risulta violata anche la disposizione sopra citata e, ciò, considerando che il vano di cui si tratta ha una superficie pari a mq. 52, 15, volume che pertanto avrebbe dovuto essere computato ai fini del rispetto del limite del 30% di cui alla disciplina del c.d. piano casa.

2.7 Detta ultima circostanza ha, altresì, l’effetto di confermare quanto sopra dimostrato circa il fatto che si sia in presenza non di un “portico”, ma di un vero e proprio vano”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 411 del 2014

Nel Veneto “semplifichiamo insieme” o ci facciamo del male come tanti Tafazzi?

07 Apr 2014
7 Aprile 2014

Pubblichiamo una nota del Dott. Roberto Travaglini relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed all'eccesiva burocratizzazione che affligge il nostro Paese.

Il sito internet della Regione del Veneto pubblicava il 2 dicembre 2011 (me lo ricordo perfettamente, coincidendo con il mio compleanno) un Focus dall’accattivante titolo “Semplifichiamo insieme”, nel quale si leggeva, tra l’altro: “Due parole che sintetizzano l’iniziativa della Regione del Veneto per rendere meno dispendiose e più snelle le procedure amministrative. […]. Il peso della burocrazia incide per il 4,6% del PIL nazionale: si tratta di miliardi buttati via, di risorse sottratte anche a tutti i veneti per alimentare un sistema assurdo e autoreferenziale. Per uscire da questa insostenibile situazione abbiamo deciso di dare concretezza al programma di governo regionale […] che nell’avvio del processo di sburocratizzazione dell’Ente ha proprio uno dei suoi cardini […]. (il grassetto e nostro).

Il Focus era perfino accompagnato da un banner, presente sulla home page del sito istituzionale, per consentire a tutti i cittadini di accedere alla procedura di segnalazione delle proposte di semplificazione che l’Amministrazione regionale s’impegnava di esaminare e, se del caso, di utilizzare nell’impegnativo processo di semplificazione che aveva preso le mosse dalla DGR n. 1599, dell’11 ottobre 2011.

Per attuare il preannunciato processo di semplificazione sono stati costituiti numerosi “tavoli di lavoro” presso le molteplici direzioni nelle quali si articola la complessa struttura amministrativa regionale, “tavoli” che hanno avuto a disposizione anche i contributi prodotti da molte associazioni di rappresentanza di interessi diffusi.

Se non mi sono perso qualcosa (“ma non credo”: copyright Razzi-Crozza), a circa due anni e mezzo dalla sopra riportata dichiarazione d’impegno l’iperbole burocratica che caratterizza anche la Regione Veneto non si è affatto ridimensionata.

Basti considerare quanto del tutto incidentalmente scoperto ieri, mentre consultavo i più recenti pareri prodotti dalla Commissione regionale VAS ed accessibili dalla pagina internet

http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati

Tra i citati pareri vi è anche quello (n. 42 del 10 marzo 2014) riguardante il PAT di Montecchio Maggiore, che per comodità è riprodotto in allegato alla presente nota.

A pag. 4 si legge che il parere positivo della Commissione regionale VAS è, tra l’altro, subordinato alla prescrizione in base alla quale “piani, progetti, interventi derivanti dall’attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all’Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. […]”.

Viene, conseguentemente proposta la modifica dell’art. 14 (SITO DI INTERESSE COMUNITARIO – SIC) delle NTA, il cui originario comma 5 recitava “PRESCRIZIONI - 5. Nell’ambito ed in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza […]”, con la seguente, nuova, formulazione (pag. 5 del parere VAS) “PRESCRIZIONI – 5: Tutti i piani, progetti, interventi derivanti dall’attuazione delle presenti N.T. , dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all’Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.”.

Per comprendere la portata pratica della prescrizione contenuta nel parere della Commissione regionale VAS è sufficiente esaminare l’elaborato 47 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del PAT, che individua l’unico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) presente a Montecchio Maggiore nell’estremità sud-est del territorio comunale, ben al di là del tracciato autostradale.

Mentre la norma adottata imponeva la VINCA solo all’interno ed in prossimità di tale SIC - conformemente a quanto del resto indicato al punto 3 “Criteri e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza” dell’Allegato A “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 – la prescrizione dettata dalla Commissione regionale VAS impone tale valutazione a prescindere dalla localizzazione del piano, progetto o intervento derivante dall’attuazione delle NTA del PAT.

Ne consegue che un insediamento produttivo, oggetto di procedura SUAP ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012, che prevede un ampliamento edilizio ad oltre 5 kilometri dal perimetro del SIC (fattispecie tutt’altro che accademica, ma assolutamente reale!), deve essere preceduto dalla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997: non fosse mai che la realizzazione del capannone, che consentirà all’impresa manifatturiera di aumentare la capacità produttiva, addirittura assumendo una decina di nuovi lavoratori, non vada a disturbare qualche merlo che abbia nidificato all’interno del SIC!

Mi chiedo: è così che un organo dell’amministrazione regionale concorre fattivamente al processo voluto dal Governatore per ridimensionare il “sistema assurdo ed autoreferenziale” del moloch burocratico?

Approfitto dell’ospitalità di Venetoius per rivolgere un appello al Governatore e verificare se ed in che misura trova condivisione nei lettori di questo sito.

Non si limiti alle (giuste) reazioni verso le azioni distorsive della concorrenza messe in campo dalle ricche province autonome di Trento e Bolzano ed alle (comprensibili, ma velleitarie?) iniziative di contenimento delle campagne di marketing effettuate nel Veneto da altri sistemi amministrativo-territoriali (ad es.: Carinzia).

Aggredisca anche la burocrazia regionale, producendo finalmente norme di effettiva semplificazione, ma prima ancora faccia in modo che gli appartati burocratici non interpretino ed applichino le norme vigenti moltiplicando gli adempimenti (ed i costi) amministrativi.

Da ultimo, mi permetto addirittura di azzardare un consiglio ed una domanda “socratica”.

Non si affanni a cercare giustificazioni sociologiche al tanko degli stralunati “serenissimi”!

Inoltre, é proprio sicuro che i cittadini e gli imprenditori veneti siano esasperati solo nei confronti dello Stato centrale (la tanto vituperata “Roma ladrona”) o non pensa che si stia facendo in loro strada il dubbio (per non dire la certezza) che il tanto mitizzato leone di San Marco nasconde gli stessi vizi della lupa capitolina?

                                                                                                                     Roberto Travaglini

 Allegati:

Parere_VAS_n.42_Montecchio_ Maggiore

Elab_47_CartaVincoliPianifTerritoriale_dettaglio_SIC

Per visionare l'intero elaborato n. 47:

http://prg.comune.montecchio-maggiore.vi.it/ammin_trasp/pat/adozione/02_progetto/

Piano casa. Dai Comuni capoluogo (alcuni) s’ode un grido. “O la VAS o la spacca(s)!”

03 Apr 2014
3 Aprile 2014

Ripubblichiamo la nota del Dott. Roberto Travaglini che commenta le deliberazioni dei Consigli comunali di Vicenza, Padova, Venezia, che approvano una proposta di legge regionale per modificare la L. R. Veneto n. 32/2013 c.d. Terzo Piano Casa, aggiornata con le deliberazioni consiliari dei Consigli comunali di Treviso e Belluno.


Lo scorso 25 marzo il Consiglio comunale di Vicenza ha deliberato l’approvazione di una proposta di legge regionale d’iniziativa dal medesimo Consiglio, unitamente a quelli di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, avente ad oggetto la modifica della L.R. 29.11.2013, n. 32, meglio nota come “Piano Casa 3”.

Il testo della stessa proposta è stata già approvata dai consigli comunali di Treviso (deliberazione n. 6, del 26 febbraio 2014), Padova (deliberazione n. 20, del 3 marzo 2014) Venezia (deliberazione n. 14, del 17 marzo 2014) e Belluno (deliberazione n. 9 del 17 marzo 2014).

Dalla lettura delle deliberazioni consiliari si possono conoscere i numerosi rilievi di “presunta” illegittimità costituzionale mossi alla L.R. 32/2013, così come quelli concernenti l’altrettanto “presunta” violazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS - valutazione ambientale strategica) e del D. Lgs. 152/2006, per la parte in cui ha recepito la richiamata norma comunitaria.

Quanto alla proposta di legge d’iniziativa dei Consigli comunali dei citati capoluoghi di provincia, ci si limita a richiamare l’attenzione del lettore sul comma 2 dell’articolo unico di cui la proposta si compone.

Detto comma prevede l’inserimento di due nuovi commi in chiusura dell’art. 14 della L.R. 32/2013, rubricato “Disposizioni attuative e transitorie”. Le novità proposte consistono:

a)    nella fissazione di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della legge regionale recante tale nuova disposizione, entro il quale i Comuni “possono deliberare se o con quali limiti e modalità consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 (ampliamento), 4 (demolizione e ricostruzione con ampliamento), 6 (interventi per favorire la rimozione e smaltimento dell’amianto), 7 (interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica), 8 (oneri ed incentivi) e 10 (ambito di applicazione)” della legge regionale sul Piano casa, “in base ad una valutazione della loro sostenibilità”;

b)    nell’assoggettamento della deliberazione comunale di cui alla precedente lett. a) al parere della Commissione VAS regionale, “che si esprime, tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge, entro e non oltre i 30 giorni successivi al deposito della stessa”, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente;

c)    nella previsione che trascorso il termine di cui alla lett. a) senza che il Comune abbia deliberato, le norme della legge regionale sul Piano casa si applicano integralmente.

La qualità formale della normativa proposta lascia alquanto a desiderare, come dimostrano, ad esempio:

1)    la mancata indicazione dell’organo competente a deliberare, che non può essere altro che il Consiglio comunale;

2)    la previsione di un termine di 90 giorni per deliberare se o con quali limiti e modalità il Piano casa sia applicabile in ciascun Comune, ignorando che la L.R. 32/2013 è già pienamente vigente ed applicabile in tutto il territorio regionale a far data dal 1° dicembre 2013.

Quanto al merito della proposta, l’impressione è che si tratti di un’iniziativa “mediatica”, volta ad accreditare i proponenti come gli unici tutori del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, anche in antitesi con l’Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI VENETO), fautrice invece di una politica di confronto con la Regione Veneto, che ha portato alla predisposizione del testo del disegno di legge licenziato il 26 marzo dalla Giunta Regionale ed ora assegnato alla II^ Commissione per il parere propedeutico al voto dell’Assemblea.

Ma a parte il marketing politico, va sottolineato che la proposta di legge d’iniziativa dei citati Comuni capoluogo:

·         consente ai Comuni che lo volessero di escludere del tutto l’applicazione del Piano Casa nel loro territorio (“deliberare se … consentire l’applicazione …”), ovvero di assoggettarla, oltre che a “limiti”, anche a”modalità” non previste dalla L.R. 32/2013 (ad es: PUA in luogo dell’intervento edilizio diretto?; permesso di costruire in luogo della DIA?);

·         richiede che la deliberazione comunale sia assoggettata a valutazione ambientale strategica (questo pare essere il significato del non certo impeccabile inciso “tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge” contenuto nel proposto, nuovo, comma 2 ter) e che su detta VAS esprima entro 30 giorni dal relativo deposito (da intendersi presso la Commissione regionale) il parere la Commissione VAS regionale.

Come sia possibile conciliare la tempistica delineata dal comma 2-ter con la disciplina della VAS dettata dal D. Lgs. 152/2006 e dalle DGR 1717/2013, 384/2013, 791/2009, non è dato sapere ed è più che lecito dubitare!

Ma c’è di più: se si ritiene che “la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi” (cfr. 4° capoverso di pag. 4 della deliberazione del Consiglio comunale di Padova, ma come più volte sottolineato il medesimo testo si trova anche nelle deliberazione degli altri capoluogo), che senso ha prevedere che “decorso inutilmente tale termine si applicano integralmente le disposizioni della presente legge regionale” (cfr. ultimo capoverso del proposto nuovo comma 2 bis dell’art. 14 della L.R. 32/2013)?

Con tale norma “di chiusura”, infatti, viene minata alla radice la stessa ratio della disciplina proposta, in quanto si ammette che nei comuni il Piano casa possa operare, così come astrattamente delineato dalla legge regionale, pur in assenza della valutazione dei relativi impatti sull’ambiente, valutazione che la proposta di legge reputa, al contrario, essenziale e, perciò, irrinunciabile.

Addirittura, la trasposizione normativa “coerente” della filosofia alla base della proposta di legge in esame richiederebbe che ad essere sottoposta alla valutazione ambientale strategica fosse la stessa legge 32/2013, perché potenzialmente applicabile ovunque senza esclusioni e/o limitazioni, essendo quest’ultime rimesse all’iniziativa di ciascun Comune nel termine di 90 gg.!

Tesi, quella della sottoposizione a VAS non già di singoli piani e/o programmi, bensì della legge in quanto tale, del resto adombrata nel già riportato passaggio della deliberazione consiliare (“la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi”), e che non costituisce altro che la riproposizione dell’argomentazione con la quale il Consiglio comunale di Asiago aveva deliberato di “disapplicare” la L.R. 32/2013 (cfr. Gli ammutinati del piano casa – 1, Venetoius 31 dicembre 2013).

Ha certamente ragione Fernando Lucato (cfr. Appunti critici sul Seminario in materia di perequazione, Venetoius 18 marzo 2014) quando invita ad affrontare i temi complessi che sempre più spesso caratterizzano l’urbanistica in chiave multidisciplinare (disciplina e tecnica pianificatoria, diritto, ecc.), ma quando si scrivono norme giuridiche (come quelle contenute nelle proposte di legge, ma lo stesso vale anche per le norme inserite nei piani urbanistici e nei regolamenti edilizi) la precondizione dovrebbe essere quella di conoscere, oltre alla specifica materia di cui le redigende disposizioni si occupano, anche i fondamentali del diritto e della tecnica di produzione normativa.

Ma tant’è: come ormai quotidianamente c’insegna la politica, l’importante non è che le preannunciate norme siano giuridicamente sostenibili e concretamente applicabili, quanto la loro spendibilità mediatica.

Almeno in questo caso, peraltro, c’è da prevedere che il tutto si risolva in una “bolla di sapone” (mediatica, appunto!), e che il “grido” richiamato nel titolo si traduca in una “grida” di manzoniana memoria[1].

                                                                                              Roberto Travaglini


[1] Le "gride" erano i provvedimenti di legge che il governo del Ducato di Milano emanava nel XVII secolo e venivano chiamate così per l'uso da parte dei banditori di gridarle, appunto, sulla pubblica piazza (gran parte della popolazione era infatti analfabeta, anche se una copia di queste leggi veniva affissa nelle strade ed esibita all'occorrenza). Nel 1° capitolo de I Promessi Sposi, Manzoni sottolinea l'assoluta inutilità di questi provvedimenti, che "diluviavano" (erano cioè numerosissimi) e minacciavano pene e castighi assai severi, che naturalmente non venivano mai applicati a causa dell'inefficienza e della corruzione del sistema giudiziario.

 

Venezia_DC_2014_14_DELIBERAZIONE

 

E’ utile anche consultare il comunicato stampa della Regione Veneto al seguente indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2683873

Ecco la Circolare sul Terzo Piano Casa

02 Apr 2014
2 Aprile 2014

Pubblichiamo la Circolare adottata dalla Giunta Regionale del Veneto nella deliberazione n. 24 / CR del 25 marzo 2014 contenente le note esplicative sul c.d Terzo Piano Casa.

CircolarePIanoCasa_25032014

La Giunta Regionale sulle serre tunnel a campata

24 Mar 2014
24 Marzo 2014
Bur n. 32 del 21 marzo 2014

Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 11 marzo 2014, in relazione alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

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