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Adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC)

25 Nov 2013
25 Novembre 2013

La Giunta regionale ha adottato il Piano regionale delle attività di cava (PRAC), ai sensi della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e s.m.i.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2015 del 04/11/2013

Il terzo piano casa nel testo licenziato dalla seconda commissione consiliare

20 Nov 2013
20 Novembre 2013

Pubblichiamo il terzo piano casa del Veneto nel testo licenziato dalla seconda commissione consiliare.

Si dice che verrà approvato dal consiglio regionale entro il 30 novembre 2013.

Piano Casa licenziato dalla Seconda Commissione

Cosa ci combinano in materia di distanze col terzo piano casa?

20 Nov 2013
20 Novembre 2013

La Regione Veneto, col terzo piano casa quasi pronto, dopo la famigerata deroga alla distanza dai confini, vuole ora rifilarci anche la deroga alle distanze stabilite dal D.M. 1444 del 1968 (si veda il comma 8 dell'art. 9 del testo licenziato dalla seconda commissione consiliare).

Gli è che può anche farlo, in applicazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, introdotto dal decreto del fare, il quale dispone:

"Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati". 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Ma siamo sicuri che sia una buona idea una deroga generalizzata buttata lì a casaccio? NOn ha fatto già abbastanza danni la deroga alla distanza dai confini nei primi due piani casa?

avv. Dario Meneguzzo

La legge regionale europea per il 2013

11 Nov 2013
11 Novembre 2013

Sul Bur n. 95 del 08 novembre 2013 è stata pubblicata la L.R. Veneta  n. 27 del 07 novembre 2013, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

La legge contiene numerose disposizioni in materia di esercizi di somministrazione  di alimenti e bevande e di uso di energia da fonti rinnovabili.

Legge regione Veneto 27 del 2013

PDL n. 390 d’iniziativa della Giunta Regionale: Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa

08 Nov 2013
8 Novembre 2013

Pubblichiamo il PDL n. 390 : Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa

Data di presentazione al consiglio regionale del Veneto:  04/11/2013

Presentato dalla Giunta regionale (primo firmatario)
Testi disponibili: Formato pdf     testo presentato (811 Kb)

Circolare regionale sul cambio d’uso di cui all’art. 44, comma 5, della L.R. 11/2004 dopo l’art. 34, comma 1, della L.R. 3/2013

05 Nov 2013
5 Novembre 2013

La circolare regionale n. 2 del 29 ottobre 2013 fornisce chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, della L.R. 11/2004, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 3/2013.

In particolare la circolare si occupa dell'inciso per il quale il mutamento di destinazione d'uso da edificio con destinazione diversa a edificio abitativo è consentita "purchè la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale". 

La circolare conferma quanto avevamo già sostenuto in questo sito, vale a dire che la destinazione abitativa deve essere espressamente prevista dallo strumento urbanistico in relazione al singolo edificio di cui si vuole mutare la destinazione d'uso (non più funzionale all'uso agricolo).

Certo però che, se per chiarire un inciso servono quattro pagine di circolare, qualche dubbio sulla qualità tecnica delle leggi regionali magari potrebbe anche spuntare a qualcuno.

avv. Dario Meneguzzo

circolare zone agricole

 

Continuano i lavori della seconda commissione consiliare sul nuovo piano casa del Veneto

05 Nov 2013
5 Novembre 2013

Ordine del Giorno

data seduta: 06.11.2013

luogo di convocazione: Consiglio regionale - Palazzo Ferro Fini

prima convocazione: 09:30

seconda convocazione: 10:30

La Commissione è convocata per mercoledì 06 novembre 2013 alle ore 09:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione

Argomenti all'ordine del Giorno

1.  Approvazione processo verbale della seduta precedente

2.  Comunicazioni del Presidente della Commissione

3.  Esame e parere - PDLR n. 200 del 09 settembre 2011
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Bruno Pigozzo, Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante, Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Laura Puppato, Sergio Reolon, Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia e Lucio Tiozzo relativa a: “Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 in materia di ampliamento di edifici”

4.  Esame e parere - PDLR n. 295 del 03 agosto 2012
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Costantino Toniolo, Davide Bendinelli, Dario Bond, Giancarlo Conta, Piergiorgio Cortelazzo, Nereo Laroni e Carlo Alberto Tesserin relativa a: “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" e alla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici"”

5.  Esame e parere - PDLR n. 355 del 22 maggio 2013
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a: “Provvedimenti per il sostegno al settore edilizio e per la riqualificazione delle aree degradate del Veneto. Piano di sviluppo edilizio.”

6.  Varie ed eventuali.

La rappresentazione cartografica degli ambiti di cui all’art. 38 del PTRC

01 Nov 2013
1 Novembre 2013

Segnaliamo il seguente link al sito della Regione Veneto, dove c'è la DGR 1721/2013 e ci sono anche gli allegati. E' interessante (e nuova, in quanto mai visionabile fino ad oggi) la rappresentazione cartografica degli ambiti "vincolati"  ex art. 38 del PTRC.

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/nota-esplicativaptrc

I nuovi indirizzi applicativi per gli appostamenti precari/temporanei di caccia in Veneto

31 Ott 2013
31 Ottobre 2013

Con la DGR. N. 1987 del 28 ottobre 2013 la Regione del Veneto ha stilato gli indirizzi applicativi in materia di allestimento di appostamenti per la caccia. Rilevanti sono i chiarimenti interpretativi relativi agli appostamenti precari/temporanei che, secondo l’emendamennto del 18 settembre 2013 in modifica della L.R. n. 50/1993 (precedentemente pubblicato), sono agevolmente rimovibili e destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità.

Nella DGR si precisa che:

per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l’andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l’eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest’ultimo in legno o altro materiale naturale;

d) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;

e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;

per quanto concerne la condizione relativa all’assolvimento di “esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo”, essa si intende rispettata in presenza di strutture che vengono allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono completamente rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di allestimento.”

Per tali opere la norma prevede che venga presentata una DIA e che, ove le stesse ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano assoggettate a procedimento semplificato per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. Qualora tali strutture precarie vengano rimosse entro 90 giorni, è sufficiente, dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio, la semplice comunicazione al Comune territorialmente competente (si veda il comma 2 dell’articolo 3), mentre permane l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se si ricade in area a vincolo paesaggistico.

Con la stessa precisione vengono esamitate le ulteriori strutture di appostamento caccia a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento (fisso o che non costituiscono opera edilizia).

Dott.ssa Giada Scuccato

1987 CACCIA_DGR appostamenti caccia

1987_CACCIA_All A_appostamenti caccia

La Regione Veneto approva gli indirizzi applicativi in materia di appostamenti di caccia

30 Ott 2013
30 Ottobre 2013

La Giunta regionale del Veneto, ha approvato in data 28 ottobre le disposizioni in materia di appostamenti per la caccia e nello specifico gli indirizzi applicativi in materia di titoli edilizio e paesaggistico per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento per l’esercizio della caccia, che si è inteso emanare a seguito della recente Legge Regionale numero 23 del 24 settembre scorso.

Nelle seguenti tabelle si riassume il contenuto della disciplina in questione :

“TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO          TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento precaria/temporanea ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 23/2013

Struttura rimossa entro 90 giorni dall’allestimento: comunicazione al Comune;

Struttura rimossa oltre i 90 giorni dall’allestimento: DIA Autorizzazione paesaggistica: procedimento semplificato ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993

Comunicazione al Comune Non occorre l’autorizzazione paesaggistica

I requisiti dettati dall’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per la caccia da appostamento ai colombacci

Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993, che prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

Autorizzazione paesaggistica:

1) procedimento semplificato ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A) del presente allegato (Strutture precarie/ temporanee);

 2) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso; in tale caso si richiama quanto previsto alla lettera C) del presente allegato.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare Comunicazione al Comune competente   Nessuna autorizzazione

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento rimossa giornalmente   Nessuna autorizzazione né comunicazione Nessuna autorizzazione

Appostamenti che non costituiscono opera edilizia

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l’impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone,ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento

Strutture fisse.

Le strutture per la caccia da appostamento che non rientrano né tra le strutture precarie/temporanee, né tra le strutture soggette ad apposita disciplina (ungulati, colombacci, appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo, appostamenti giornalieri), né tra gli appostamenti che non costituiscono opera edilizia, si configurano quali interventi soggetti alle disposizioni vigenti in materia edilizia e, nel caso ricadano in aree tutelate dal Decreto Legislativo n.42/2004, alle disposizioni vigenti in materia paesaggistica”.

Appena disponibile, seguirà la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale.

Dott.ssa. Giada Scuccato

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