Tag Archive for: venetoius

IL TAR ribadisce che il piano casa deroga alle distanze dai confini

25 Ott 2013
25 Ottobre 2013

La legge più iniqua approvata dalla Regione Veneto è il piano casa, interpretato nel senso che consenta di derogare alle distanze dai confini previste dalle NTA del PRG.

E il TAR Veneto conferma che va interpretato così nella sentenza n. 1213 del 2013, dove ritiene illegittime le disposizioni comunali che hanno previsto il contrario.

Scrive il TAR: "2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Ed infatti, l’art. 6 comma 10 della delibera del Consiglio Comunale n. 130/2011, attuativa della L.R. 14/2009 così come integrata e modificata dalla L.R. 13/2011, prevede l’applicabilità agli ampliamenti ex piano casa delle disposizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio in materia di distanze tra edifici.
2.3. Ritiene il Collegio che tale previsione debba essere armonizzata con l’art. 2 comma 1, della L.R. 14/2009, che invece stabilisce l’operatività della legge sul piano casa in deroga a tutte le regole poste dagli atti di pianificazione di ogni livello (con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.R. n. 14 del 2009, di quelle in materia ambientale o paesaggistica), e con l’art. 8, IV comma della L.R. n. 13/2011, che limita la possibilità dei Comuni d’ introdurre integrazioni e limitazioni alla normativa sul piano casa solo relativamente agli interventi sugli edifici non destinati a prima casa di abitazione. 2.4. Conseguentemente, poiché la delibera comunale impugnata non è diretta a regolamentare esplicitamente gli ampliamenti effettuati sulla prima casa di abitazione, bensì riguarda genericamente tutti gli interventi eseguibili in base al “piano casa”, appare possibile adottare un’interpretazione, nello specifico di tale art. 6 della delibera, conforme al dettato della legge regionale, nel senso di ritenerlo applicabile solo agli ampliamenti diversi da quelli effettuati sulla prima casa di abitazione.
2.5. Viceversa, nel caso di specie, trattandosi d’intervento sulla prima casa di abitazione, troverà piena applicazione la legge regionale citata, la quale, da una parte, consente di derogare a tutte le norme in tema di distanze (diverse da quelle di fonte statale), poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino; dall’altra, inibisce ai Comuni di estendere la propria disciplina applicativa anche alla “prima casa”.
2.6. Conseguentemente, l’atto di diffida impugnato, poiché si fonda sulla mancata produzione di un atto di consenso del proprietario confinante, richiesto dagli artt. 6.1.2 delle NTGA e 11.1.3 delle NTSA del PRG di Venezia, risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul "Piano Casa".
2.7. Va infine evidenziato come non sia in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all'art. 873 c.c. e al D.M. n. 1444 del 1968, in quanto, nel caso di specie, il fondo confinante è inedificato e la nuova sopraelevazione non avrà aperture verso di esso".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1213 del 2013

Linee di indirizzo applicativo agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale

23 Ott 2013
23 Ottobre 2013

Sul BUR n. 89 del 22 ottobre 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013, recante la presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

Scarica la versione stampabile del BUR n. 89 del 22/10/2013
Scarica la versione firmata del BUR n. 89 del 22/10/2013
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

La DGR 1721/2013 approva il parere della VTR su art. 38 PTRC

21 Ott 2013
21 Ottobre 2013

La deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 3 ottobre 2013 ha preso atto della Valutazione Tecnica Regionale n. 44 del 18 settembre 2013, riguardante l'art. 38 del PTRC.

dgr 1721 del 2013

A che punto è il nuovo piano casa del Veneto?

21 Ott 2013
21 Ottobre 2013

A che punto è il nuovo piano casa del Veneto? Il 23.10.2013 la Seconda Commissione del Consiglio Regionale inizia le audizioni sulle proposte di legge.

Ordine del Giorno

data seduta: 23.10.2013

luogo di convocazione: Consiglio regionale - Palazzo Ferro Fini

prima convocazione: 09:30

seconda convocazione: 10:30

La Commissione è convocata per mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 09:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione

Argomenti all'ordine del Giorno

1.  Approvazione processo verbale della seduta precedente

2.  Comunicazioni del Presidente della Commissione

3.  AUDIZIONE in ordine a:

4.  Illustrazione - PDLR n. 200 del 09 settembre 2011
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Bruno Pigozzo, Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante, Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Laura Puppato, Sergio Reolon, Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia e Lucio Tiozzo relativa a: “Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 in materia di ampliamento di edifici”

5.  Esame e parere - PDLR n. 295 del 03 agosto 2012
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Costantino Toniolo, Davide Bendinelli, Dario Bond, Giancarlo Conta, Piergiorgio Cortelazzo, Nereo Laroni e Carlo Alberto Tesserin relativa a: “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" e alla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici"”

6.  Esame e parere - PDLR n. 355 del 22 maggio 2013
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a: “Provvedimenti per il sostegno al settore edilizio e per la riqualificazione delle aree degradate del Veneto. Piano di sviluppo edilizio.”

7.  Ore 10,30 con: - Anci - Urpv - Conord - Uncem - Confindustria Veneto - Ance Veneto - Arav Veneto - ConfcooperativeVeneto - Frav Veneto - CNA Veneto - Lega Coop Veneto - Unci Veneto - Casartigiani Veneto - Confagricoltura Veneto - Cia Veneto - Coldiretti Veneto Ore 11,00 con: - Federazione Ordine Ingegneri Veneto - Federazione Ordine Architetti Veneto - Assurb Veneto - Centro regionale studi urbanistici Veneto - CUP Veneto - Federazione Ordine dottori agronomi e dottori forestali Veneto - Collegio Geometri Veneto - Collegio Periti agrari e Periti agrari laureati - Inu Veneto - Inarch Veneto - Facoltà Architettura di Venezia - Facoltà Ingegneria di Padova - IUAV Dipartimento Urbanistica - CGIL Veneto - CISL Veneto - UIL Veneto - CISAL Veneto

Quando il Comune può limitare l’apertura di medie strutture di vendita in zona residenziale?

21 Ott 2013
21 Ottobre 2013

Nel post del 15.05.2013 si era detto che, secondo il T.A.R. Veneto n. 877/2013, la liberalizzazione delle attività commerciali non “non incide né condiziona di per sé le scelte di carattere urbanistico” del Comune, il quale può legittimamente organizzare il proprio territorio imponendo delle limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

 Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza del 10 ottobre 2013 n. 2271, torna sulla questione precisando però che la pianificazione urbanistica del Comune non può ex se legittimamente incidere sulla libertà di iniziativa economica: a tal fine sono necessari dei “motivi imperativi di interesse generale”.

Nel caso di specie una media struttura di vendita di 600 m.q. di superficie aveva chiesto di ampliare la propria superficie, senza modificare né il volume né la sagoma. Il Comune, però, aveva negato l’intervento perché, in base alle le disposizioni commerciali recepite dal PGT, le strutture di vendita con superficie maggiore di 600 m.q. non possono essere realizzate in zona residenziale.

Il Collegio, alla luce dei numerosi provvedimenti legislativi che, nel corso del tempo, hanno disciplinato la materia de qua, giunge a ritenere che il divieto incondizionato di apertura di medie strutture di vendita superiori ai 600 m.q.. in zona residenziale è in contrasto con la direttiva servizi n. 132/2006/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) che ha liberalizzato le attività commerciali.

A riguardo si legge che: “Occorre ricordare che la disciplina nazionale relativa all’apertura di nuovi esercizi commerciali è stata oggetto di una lunga e travagliata evoluzione.

Il decreto legislativo n. 114 del 1998, nell’intento di superare la precedente normativa dirigistica di cui alla L. 426 del 1971, che sottoponeva l’apertura di nuovi esercizi ad un rigido sistema di contingentamento basato sulla pianificazione del rapporto fra domanda ed offerta, aveva completamente liberalizzato il segmento degli esercizi di vicinato e rimesso, invece, alle regioni la regolamentazione della apertura delle medie e grandi strutture di vendita, la cui apertura restava (e resta ancora oggi) soggetta a specifica autorizzazione.

In particolare, il predetto decreto legislativo aveva prefigurato un meccanismo di forte integrazione fra urbanistica e disciplina economica delle attività commerciali di maggiore rilevanza, prevedendo che le regioni dovessero dettare indirizzi generali per il loro insediamento e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale destinati ad essere recepiti in sede di pianificazione del territorio da parte dei comuni (art. 7, comma 5).

Tale sistema aveva dato luogo a interpretazioni non univoche, sostenendosi da parte di alcuni che il piano regolatore generale, per effetto delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 114 del 1998, avrebbe mutato la sua natura, divenendo uno strumento misto di pianificazione economica oltre che urbanistica, mentre altri avevano, al contrario, ritenuto che, scomparsi i piani del commercio, le uniche limitazioni all’apertura di medie e grandi strutture di vendita potessero fondarsi su esigenze di ordine territoriale, non potendo la disciplina urbanistica essere piegata a finalità di controllo autoritativo delle dinamiche fra la domanda e l’offerta di servizi di intermediazione commerciale.

Sul punto, alcuni anni più tardi, è intervenuto il legislatore che, con il D.L. n. 223 del 2006, ha definitivamente sancito il divieto (valevole anche per le regioni) di sottoporre l’apertura di nuovi esercizi commerciali (ivi comprese medie e grandi strutture) a limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Il settore dei servizi privati, nell’ambito del quale rientra il commercio, è stato poi oggetto di una specifica direttiva comunitaria (n. 123/2006 altrimenti detta “Bolkestein”) volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sugli stessi al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione.

La direttiva Bolkestein ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l’art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato nell’an e nel quomodo a qualunque tipo interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla p.a.) ad oggetto di tutela.

La normativa comunitaria prevede, invece, che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia. La medesima normativa stabilisce, inoltre, che, anche qualora sussistano valide ragioni per adottare misure restrittive della libertà d’impresa, queste debbano essere adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

La direttiva Bolkestein è stata recepita nell’ordinamento interno dal D.lgs. n. 59 del 2010 e ad essa sono ispirati tutti i numerosi provvedimenti di liberalizzazione varati nella scorsa legislatura, i quali ne hanno precisato la portata e gli effetti.

Costituisce una costante di tutti questi atti normativi la distinzione fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale (art. 11, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 59 del 2010, art. 34, comma 3, lett. a) del D.lgs. 201/2011).

Tale distinzione deve essere operata anche nell’ambito degli atti di programmazione territoriale, i quali non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.

Il legislatore ha stabilito, infatti, che:

a) ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongano “limiti territoriali” al loro insediamento (artt. 31, comma 1 e 34, comma 3 del D.L. 201/2011)

b) debbono, perciò, considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscano, condizionino o ritardino l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici (art. 1 del D.L. n. 1/2012).

Le norme sopra menzionate impongono al giudice chiamato a sindacare la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni all’insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali, l’obbligo di effettuare un riscontro molto più penetrante di quello che si riteneva essere consentito in passato; e ciò per verificare, attraverso un’analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto che a tali atti fanno da sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime (sul punto si veda la sentenza 15/3/2013 n. 38 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 31 del D.L. 201 del 2011 dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, perché con essi veniva precluso l’esercizio del commercio al dettaglio in aree a destinazione artigianale e industriale, in assenza di plausibili esigenze di tutela ambientale che potessero giustificare il divieto)”.

 Per quanto concerne l’efficacia retroattiva o meno delle suddette disposizioni, il T.A.R. asserisce che: “i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni ed agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigistici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 31 del D.L. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 1 del 2012).

Il problema se, una volta decorso il periodo assegnato agli enti territoriali per recepire i nuovi principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili debbano o considerarsi automaticamente abrogati (e, quindi, non più applicabili anche nei giudizi concernenti l’impugnazione di atti applicativi) ha già trovato risposta nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha sancito che l'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore statale per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili. E ciò in forza di quanto sancito dal comma 2 dell’art. 1 della L. 131 del 2003 a mente del quale le disposizioni regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia (Cons. Stato, V, 5/5/2009, n. 2808; TAR Toscana 6400/2010; TAR Sicilia, Palermo, 6884/2010, TAR Friuli Venezia Giulia 145/2011)”.

 Chiarito ciò, i Giudici affermano che la norma delle NTA del PTG impugnata deve “ritenersi abrogata per incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi, non avendo il Comune adempiuto all’obbligo di adeguare alla stessa i propri atti di pianificazione entro il termine previsto dall’art. 31 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 del 2011”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 877 del 2012

TAR Lombardia n. 2271 del 2013

DGR n. 1717/2013: Linee di indirizzo applicativo per la VAS sugli strumenti urbanistici a seguito della sentenza della Corte Costituzionale

17 Ott 2013
17 Ottobre 2013

Si allega la DGRV n. 1717/2013 - in attesa di pubblicazione sul BURV - che detta le: "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

DGR 1717

DGR 1717_Allegato A

 

La Corte dei Conti del Veneto su acquisto di aree mediante accordi di programma ex art. 7 L.R. 11/2007 o su convenzioni urbanistiche ex art. 6 della medesima legge

16 Ott 2013
16 Ottobre 2013

La Deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 280/2013/PAR del 9 ottobre 2013 contiene il parere sul seguente quesito: "Il Sindaco del comune di Codogné, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dopo aver premesso che il Comune ha intenzione di ricorrere allo strumento dell’accordo di programma, così come previsto e disciplinato dalla Legge urbanistica della regione Veneto n. 11/2004, al fine di realizzare, nell’ambito di un programma di valorizzazione territoriale (ex art. 3 ter del D.L. 25.9.2001 n. 35, conv. aggiunto dal comma 2 dell’art. 27, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla Legge 22.12.2011, n. 214), un’opera di interesse pubblico (struttura per anziani non autosufficienti), chiede se l’acquisizione, sempre da parte del Comune, a titolo oneroso ed in proprietà, di un’area da destinare a tale scopo rientri nella previsione di cui ai commi 1 ter, 1 quater ed 1 quinquies dell’art. 12 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.7.2011, n. 111, e, più in generale, se anche le procedure connesse all’accordo di programma suddetto rientrino o meno nell’ambito di applicazione delle limitazioni all'acquisto di immobili imposto, per il 2013 ed il 2014, dalle citate disposizioni".

Al quesito così risponde la Corte dei Conti: "La norma di interpretazione autentica del comma 1 quater dell’art. 12, ovvero nell’art. 10 bis del D.L. n. 35/2013, introdotto nel mese di giugno dalla Legge di conversione n. 64/2013, ha sottratto al divieto le “procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”, le “permute a parità di prezzo” e le “procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

 

Benché l'argomento da ultimo richiamato ed il testo “originario” della disposizione sembrerebbero consentire una apertura, nel senso di ritenere sottratte al divieto di acquisto, in generale, le procedure riconducibili all’attività amministrativa di programmazione del territorio e di pianificazione urbanistica e, quindi, altri strumenti e modalità di estrinsecazione di tale attività e del correlato potere – compresi gli accordi di programma ed i protocolli di intesa disciplinati dalla normativa nazionale e regionale, stipulati sempre per dette finalità (ove sfocianti nel trasferimento, in favore dell'ente, della proprietà di un bene immobile) - la norma di interpretazione autentica, così come formulata, non lascia spazio a fattispecie ulteriori rispetto a quelle in essa “tipizzate”.

 

Si tratta di ipotesi specificamente individuate, la cui tassatività, oltre ad essere palese sul piano letterale, risulta pienamente coerente con la finalità chiarificatrice della norma di interpretazione (individuare, con la maggiore esattezza possibile, l'ambito di applicazione della norma "interpretata").  

 

Laddove l’operazione di acquisto dell’area non avvenga mediante espropriazione, permuta o in esecuzione di accordi con soggetti privati prevedenti l’acquisizione, da parte dell’ente locale, di aree od opere (cessioni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi o oneri urbanistici), dunque, il divieto opera pienamente.

 

Né, del resto, il protocollo di intesa che il Comune intende stipulare può ritenersi assimilabile alle convenzioni urbanistiche le quali, non a caso, risultano disciplinate da altra e diversa disposizione della normativa regionale in materia urbanistica (art. 6 L.R. n. 11/2004).

 Le operazione di acquisto a titolo oneroso di beni immobili, qualora caratterizzate dal versamento di un "prezzo", dovranno soggiacere anche alle prescrizioni imposte per il 2014, se pure effettuate in esecuzione di un accordo di programma previsto dalla normativa urbanistica regionale (art. 7 della L.R. n. 11/2004)".

280_2013_PAR_Codogne

Martedì 8 ottobre udienza pubblica in Corte Costituzionale sull’impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri della L.R. 50/2012 sul commercio

04 Ott 2013
4 Ottobre 2013

  Reg. ric. n. 36 del 2013 n° parte 1 pubbl. su G.U. del 10/04/2013 n. 15

per Regione Veneto:

Bruno BAREL

Ezio ZANON

Daniela PALUMBO

Andrea MANZI

 Ricorrente

Presidente del Consiglio dei Ministri

Resistenti

Regione Veneto

Oggetto:
Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di vicinato - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso - Assoggettamento a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 17.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Medie strutture di vendita - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede, subingresso - Assoggettamento ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, a seconda del tipo di attività e della superficie di vendita superiore o meno a 1.500 mq, a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi al SUAP - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di vendita - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede, subingresso - Assoggettamento ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, nei casi di riduzione di superficie, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione e subingresso, a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi al SUAP - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 19.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di vendita - Requisiti urbanistici e ambientali - Prevista applicazione della normativa sulla VIA (valutazione di impatto ambientale) limitatamente alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 mq ovvero superiori a 8.000 mq, rispettivamente assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, o screeening, ed alla procedura di VIA propriamente detta - Indiscriminata esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per tutte le strutture con superfici di vendita da 150 a 2.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e da 250 a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti - Ricorso del Governo - Denunciata illegittima restrizione del campo di applicazione della VIA - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Strutture di vendita a rilevanza regionale - Assoggettamento dei relativi interventi edilizi ad un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, anche in variante ai piani territoriali - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal predetto art. 34 - Contrasto con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio.
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 26.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135 e 143.

Norme impugnate

Num. Art. Co. Nesso  
legge della Regione Veneto 28/12/2012 50 17   
legge della Regione Veneto 28/12/2012 50 18   
legge della Regione Veneto 28/12/2012 50 19   
legge della Regione Veneto 28/12/2012 50 22   
legge della Regione Veneto 28/12/2012 50 26   

Parametri costituzionali

Num. Art. Co. Nesso  
Costituzione 117  (collegamento a Normattiva)

Udienza Pubblica del 08/10/2013 rel. CARTABIA

ricorso Corte Costituzionale legge regionale veneta commercio

Attività di inumazione ed esumazione e costruzioni cimiteriali e ricordi votivi: parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

02 Ott 2013
2 Ottobre 2013

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto esprime il proprio parere in relazione al vincolo culturale posto sui cimiteri con particolare riferimento alle

Attività di inumazione ed esumazione e costruzioni cimiteriali e ricordi votivi

Allegato Circ 27_2013

Il parere appare interessante perchè estende la valutazione anche alle opere realizzate per effetto di concessioni, anche perpetue.

Pubblicata la legge regionale sui casoti

30 Set 2013
30 Settembre 2013

Sul Bur n. 82 del 27 settembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale  n. 23 del 24 settembre 2013, recante "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1".

Segnaliamo l'articolo 3:

Art. 3
Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia

 

1.    Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
2.    Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.    I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4.    Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5.    La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6.    Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:

“2.    Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

7.    La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:

“h)    l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
 

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC