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Attività di inumazione ed esumazione e costruzioni cimiteriali e ricordi votivi: parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

02 Ott 2013
2 Ottobre 2013

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto esprime il proprio parere in relazione al vincolo culturale posto sui cimiteri con particolare riferimento alle

Attività di inumazione ed esumazione e costruzioni cimiteriali e ricordi votivi

Allegato Circ 27_2013

Il parere appare interessante perchè estende la valutazione anche alle opere realizzate per effetto di concessioni, anche perpetue.

Pubblicata la legge regionale sui casoti

30 Set 2013
30 Settembre 2013

Sul Bur n. 82 del 27 settembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale  n. 23 del 24 settembre 2013, recante "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1".

Segnaliamo l'articolo 3:

Art. 3
Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia

 

1.    Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
2.    Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.    I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4.    Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5.    La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6.    Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:

“2.    Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

7.    La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:

“h)    l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
 

La Regione Veneto salva tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan e case mobili

30 Set 2013
30 Settembre 2013

Sul Bur n. 82 del 27/09/2013 è stata pubblicata la legge regionali n. 24 del 24 settembre 2013, recante "Misure di semplificazione per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto", che sostanzialmente salva i campeggi e strutture simili dalle previsioni di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (che li sottoponeva a titoli edilizi).

La legge stabilisce che:

"Art. 1
Realizzazione di strutture ricettive all'aperto
1. In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare  applicazione l'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni."

Ricordiamo che il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2002 stabilisce che:

"6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento".

Legge Regionale 24 del 24 settembre 2013

SUAP: Linee guida e criteri per l’omogenea redazione della convenzione di cui all’art. 5, comma 3, legge regionale 55/2012 ed adozione schemi di modulistica in attesa di approvazione definitiva

25 Set 2013
25 Settembre 2013

Sul seguente link sono scaricabili le "Linee guida e criteri per l'omogenea redazione della convenzione di cui all'art. 5, comma 3, legge regionale 55/2012 ed adozione schemi di modulistica" adottate dalla Giunta Regionale e all'esame della seconda commissione della Giunta Regionale.

http://web.consiglioveneto.it/commissioni/secondacommissione/allegati/PGR429tp.pdf

Prorogato il piano faunistico-venatorio del Veneto

25 Set 2013
25 Settembre 2013

 Il Piano Faunistico Venatorio è il più importante strumento di programmazione e pianificazione in materia di gestione del territorio a fini faunistici. In Italia la pianificazione faunistico-venatoria viene attuata, in accordo con la Legge  157/92, attraverso la realizzazione e l’applicazione dei Piani Faunistico-Venatori (P.F.V.)  demandati alle Regioni e alle Province per il territorio di propria competenza.
Il Piano faunistico venatorio regionale del VENETO, sulla base dei criteri dettati dall'art. 10 della Legge 157/92, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha validità di cinque anni, come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. Il Piano, corredato dalla relativa cartografia e dal regolamento di attuazione, ha i seguenti contenuti e finalità:
-attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale);
-criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
-schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
-   indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;
-  modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo;
-criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo regionale per la prevenzione ed i danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, previsto dall'art. 28 della L.R. 50/93;
-  disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo;
-criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell'art. 15 della Legge 157/92.
Il Piano faunistico venatorio regionale è stato approvato con Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007), modificata dall'ultima DGR n. 2463 del 4/08/2009, avente ad oggetto il periodo 2007/2012  ed avente validità quinquennale. Con la Legge Regionale n. 1 del 1.2.2013  la validità del Piano Faunistico venatorio regionale è stata rideterminata al 30.9.2013.
Il 18 settembre 2013, è stato approvato il “: Progetto di legge n. 376 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” . Nella relazione si legge: “Con leggi regionali 24 febbraio 2012, n. 8 e 1° febbraio 2013, h. 1 il Consìglio regionale ha disposto rideterminazioni dei termini di validità del piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con legge regionale 1/2007, aggiornando il termine di validità di cui trattasi sino al 30 settembre 2013. Dette proroghe dì validità si rendevano necessarie in relazione alle incombenze connesse ali 'espletamento della procedura dì valutazione ambientale strategica (VAS) applicata al PFVR ed ai correlati piani faunistìco-venatorì provinciali, secondo un articolato ed innovativo approccio metodologico in grado di affrontare contestualmente, nell'ambito di detto procedimento valutativo, a due livelli di pianificazione faunìstico-venatoria che in tal modo trovavano finalmente composizione funzionale a fronte di una incerta definizione dei rapporti di interdipendenza, così come appare dalla lettura degli articoli 8 e 9 della legge regionale 50/1993”. L'articolo 1, del progetto di legge approvato, stabilisce che la validità del piano vigente è prorogata al 10 febbraio 2014.
Dopo un complesso lavoro di preparazione e coordinamento avviato, con la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa, a giugno 2011, la Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono, ognuno per le parti di propria competenza, gli elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.
L'insieme dei Piani costituisce un assetto complessivo che, per la prima volta, viene presentato ai portatori di interesse e al pubblico generico prima della loro formale approvazione, secondo quanto previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Sul punto seguirà una nota sulle proposte relative alla Provincia di Vicenza.

dott.sa Giada Scuccato

Nuovo parere VTR su art. 38 PTRC

24 Set 2013
24 Settembre 2013

In data 18 settembre 2013 il Comitato ha integrato il parere del 20 marzo 2013, n. 10 sulla variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC del 2009.

Ci scrive il dott. David De Arena: "Ho visto il parere della VTR .... a proposito di semplificazione e neocentralismo regionale.

Due perplessità:

a) Al parere pare siano allegati degli elaborati grafici che esplicitano l'ambito di applicazione dell'art. 38 ... se ne sa qualcosa?

b) Detto parere comporterà una delibera di chiarimento da parte della Giunta Regionale?

Un dubbio: la salvaguardia impressa dall'art. 38 del PTRC sembra una tipologia anomala: infatti appare come una salvaguardia "procedimentale" e non oggettiva (riferita cioè ad un oeggetto di pianificazione o di tutela).

E' una nuova categoria di salvaguardia? Ma non dovrebbero essere le leggi, e non i piani, che disciplinano i procedimenti"?


S.O.S. tecnico: secondo la Regione Veneto serve o no la VAS per i piani attuativi?

24 Set 2013
24 Settembre 2013

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143/IIM del 10 settembre 2013 ha per oggetto la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 535 del 20.01.2012 presentata dal consigliere Peraro Stefano, avente per oggetto: "Serve o no la VAS per i piani attuativi?"

La Sibilla Cumana ha dichiarato: "c'è sempre qualcosa da imparare".

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 535 del 20.01.2012

La Regione Veneto ci riprova coi “casoti”

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Si era già detto che la Regione Veneto ama i "casoti".

Il Consiglio Regionale Veneto il 18 settembre 2013, in seno alla legge di proroga del Piano Faunistico venatorio del 2007, ha approvato un emendamento proposto dall’Assessore Regionale alla Caccia Stival che risolve il problema legato agli appostamenti fissi di caccia. La questione era sorta dopo la sentenza della Corte Costituzionale (da noi in precedenza commentata) che ha eccepito l'incostituzionalità della legge regionale con la quale si era proposto una specifica regolamentazione sui capanni da caccia.

Il testo ieri licenziato prevede la fondamentale distinzione tra le opere soggette a DIA e quelle, invece soggette ad una semplice comunicazione.

L’emendamento prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, “sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,  ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del  Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.

Diversamente “sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro 90 giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Importanti poteri vengono dati ai Comuni, i quali possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia sia per quelli soggetti a DIA, sia per quelli soggetti a semplice comunicazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia, tenendo comunque presente che per gli appostamenti di caccia diversi da quelli descritti nel presente emendamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.

La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

In chiusura, l’emendamento modifica:

  1. Il comma 2 dell’art.20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così modificato:

“2. Le Province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i          comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui         al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle    Province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

2.   La lettera h) del comma 2 dell’art.9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50             “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così        modificata:

         “h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto           conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge n.157/1992; per gli     appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.

Dott.sa Giada Scuccato

Il Consiglio Regionale Veneto abroga il quorum referendario per la fusione dei Comuni.

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Si fa seguito alla nota del 12 dicembre, intitolata “Nota sulla fusione dei Comuni nel Veneto”, ove si spiegava nel dettaglio la procedura che le amministrazioni comunali avrebbero dovuto attivare per intraprendere il processo di fusione. Nella seduta del Consiglio Regionale del Veneto del 18 settembre 2013, è stato approvata la proposta di legge di modifica dell'articolo 6 della legge regionale del 24/12/1992 n. 25  "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", stabilendo che le consultazioni referendarie tra i cittadini interessati a progetti di fusioni di comuni o variazioni delle circoscrizioni comunali saranno valide indipendentemente dal numero degli elettori che vi partecipano. Il Consiglio regionale ha abolito, perciò, il quorum per i referendum consultivi relativi a modifiche dei confini comunali, riservandosi tuttavia la possibilità di valutare l’esito della consultazione, qualora la partecipazione fosse particolarmente esigua.

Della nuova legge, in vigore da subito, potranno beneficiare per primi gli elettori di Quero e Vas (ricordiamo il processo di fusione esaminato nella precedente nota citata sopra) chiamati il 27 ottobre a pronunciarsi con un voto diretto sulla fusione dei rispettivi comuni. Si ricorda che questo progetto è stato il primo dei 13 percorsi di unione amministrativa già avviati in Veneto nell’ultimo anno grazie alla legge che favorisce le aggregazioni tra amministrazioni locali.

dott.sa Giada Scuccato

S.O.S. tecnico: il piano casa consente di realizzare unità indipendenti dall’edificio originario che viene ampliato?

16 Set 2013
16 Settembre 2013

IL geometra Carlo Brun Cardo del Comune di Sarego (VI) pone un rilevante quesito in materia di applicazione del piano casa.

La questione è la seguente: gli interventi realizzati col piano casa possono portare a un nuovo edificio (casa o appartamento, per esempio) del tutto autonomo rispetto all'edificio che ha originato l'ampliamento oppure devono consistere solo ed esclusivamente in veri e propri ampliamenti dell'edificio originario?

Argomenti a favore dell'autonomia:

1) il comma 2 dell'articolo 2 della legge sul piano casa (legge regionale 14/2009, come modificata dalla legge regionale 13/2011) stabilisce che "L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato". Il fatto che possa essere realizzato un corpo separato dimostrerebbe che è possibile realizzare una unità immobiliare indipendente da quella originaria, soprattutto dopo che è stata abrogata la parte della disposizione che precisava: "di carattere accessorio e perinenziale";

2) da nessuna parte sta scritto che l'ampliamento non può essere commercializzato separatamente rispetto all'edificio originario.

Argomenti contrari all'autonomia:

1) il comma 1 dell'articolo 2 della legge stabilisce che il piano casa si attua attraverso "l'ampliamento degli edifici esistenti"; il significato letterale della parola "ampliamento" non può essere stravolto fino al punto di realizzare edifici svincolati da quello originario che viene ampliato; la possibilità di realizzare un corpo edilizio separato sta a significare che è possibile realizzare, per esempio, anche cucine o camere separate dall'edificio originario (e non solo locali accessori, come cantine o garage);

2) il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che l'ampliamento serve per raggiungere le finalità dell'articolo 1 della legge, il quale si riferisce a "interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente"; da nessuna parte sta scritto che possono essere realizzate unità indipendenti;

3) per separare giuridicamente l'ampliamento dall'edificio originario bisogna effettuare una ristrutturazione edilizia  dell'edificio compelssivo risultante da quello originario + l'ampliamento.

Al fine di realizzare una statistica, chiediamo ai lettori di inviarci informazioni per sapere quali comuni si regolano in uno o nell'altro modo.

Dario Meneguzzo

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