20 Settembre 2013
Si era già detto che la Regione Veneto ama i "casoti".
Il Consiglio Regionale Veneto il 18 settembre 2013, in seno alla legge di proroga del Piano Faunistico venatorio del 2007, ha approvato un emendamento proposto dall’Assessore Regionale alla Caccia Stival che risolve il problema legato agli appostamenti fissi di caccia. La questione era sorta dopo la sentenza della Corte Costituzionale (da noi in precedenza commentata) che ha eccepito l'incostituzionalità della legge regionale con la quale si era proposto una specifica regolamentazione sui capanni da caccia.
Il testo ieri licenziato prevede la fondamentale distinzione tra le opere soggette a DIA e quelle, invece soggette ad una semplice comunicazione.
L’emendamento prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, “sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
Diversamente “sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro 90 giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
Importanti poteri vengono dati ai Comuni, i quali possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia sia per quelli soggetti a DIA, sia per quelli soggetti a semplice comunicazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia, tenendo comunque presente che per gli appostamenti di caccia diversi da quelli descritti nel presente emendamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
In chiusura, l’emendamento modifica:
- Il comma 2 dell’art.20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così modificato:
“2. Le Province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle Province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.
2. La lettera h) del comma 2 dell’art.9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così modificata:
“h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge n.157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
Dott.sa Giada Scuccato
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