Le modifiche strutturali incidenti sulla sagoma e sul volume escludono che un intervento sia qualificabile come restauro e risanamento conservativo

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 119 del 2014.

Scrive il TAR: "2.2 L’esame della documentazione allegata consente di rilevare come gli abusi contestati abbiano determinato la realizzazione di un poggiolo e di una terrazza oltre alla creazione di un ulteriore vano abitabile di 20 mq. 

2.3 Si consideri, ancora, come non sia possibile far propri i rilievi di parte ricorrente laddove asserisce che la realizzazione del poggiolo e
della terrazza, fossero state autorizzate dalla concessione edilizia rilasciata in data 29/09/92.
2.4 E’ del tutto evidente come detta argomentazione sia contrastante con la circostanza in base alla quale è stata la stessa parte ricorrente ad includere dette opere nell’istanza di condono, manufatti che pertanto non potevano risultare legittimati da un precedente titolo edilizio.
2.5 Ciò premesso risulta comunque dirimente constatare che la realizzazione delle opere di cui si tratta ha effettivamente mutato sia la configurazione esterna che quella interna dell’edificio, ricavando peraltro anche un nuovo vano abitabile e incrementando il volume in
precedenza esistente.
2.6 Le caratteristiche di dette opere non consente una qualificazione delle stesse nella categoria del “restauro, del risanamento o del consolidamento statico o di bonifica igienica” e, ciò, considerando come il tratto differenziale tra "ristrutturazione" e "restauro e risanamento conservativo" è notoriamente da individuarsi nella presenza, o meno, di modifiche strutturali incidenti sulla sagoma e sul 
volume dell'edificio, ovvero nella presenza o meno di un incremento del complessivo carico urbanistico derivante dall'edificio, (T.A.R. Emilia- Romagna Bologna Sez. I, 23-10-2013, n. 649).
2.7 Si è, infatti, precisato che “gli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia (in
questo senso si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 05-04-2013, n. 3506)”.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 119 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC