La previsione di un piano particolareggiato che consente soltanto interventi di restauro e risanamento è una prescrizione a tempo indeterminato e non un vincolo che decade

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 119 del 2014.

Scrive il TAR: "il Comune di Vicenza rilevava, ai sensi dell’art. 10 bis, un presunto contrasto delle opere realizzate con l’art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Vicenza, laddove quest’ultima disposizione prevede che ” sugli edifici classificati monumentali possono essere autorizzati col rispetto di ogni altra norma prevista dal piano, soltanto interventi volti al restauro, al risanamento o al consolidamento statico o di bonifica igienica, esclusa qualsiasi alterazione della loro configurazione esterna ed interna e sempreché sia dimostrato, attraverso idonei rilievi, che il progettato intervento non reca pregiudizio all’assetto dei fondi finitimi”. Malgrado le osservazioni di parte ricorrente, seguiva il provvedimento definitivo del 10/10/2011 di rigetto dell’istanza di sanatoria... 

1.1 E’ infondato il primo motivo con il quale si sostiene la violazione degli artt. 16 e 17 della L. n. 1150/1942 e dell’art. 20 della L. Reg.  11/2004, nella parte in cui si asserisce che risulterebbe decaduto il vincolo alla trasformabilità degli edifici monumentali dettato dall’art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato. 

1.2 L’esame dell’art. 9 sopra citato consente di ritenere come il contenuto di detta disposizione non sia diretto ad apporre un vincolo così come asserito da parte ricorrente e, ciò, considerando come detta norma si limiti a sancire un divieto di realizzare determinate tipologie di interventi, escludendo l’ammissibilità di una qualunque forma di alterazione della loro configurazione esterna o interna.

1.3 E’ allora possibile evincere il venire in essere di una norma diretta ad introdurre una prescrizione, idonea a disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi ammissibili su quella peculiare tipologia di edifici.

1.4 Chiarito che la disposizione sopra citata sia diretta a introdurre una “prescrizione” e non un vincolo si può ritenere applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale (si veda per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 6170 del 04-12-2007) nella parte in cui ha sancito che “secondo quanto dispone l'art. 17, primo comma, della L. n. 1150/1942, il piano particolareggiato, decorso il termine stabilito per l'esecuzione, diventa inefficace relativamente alla parte in cui non ha avuto attuazione, rimanendo, però, fermo, a tempo indeterminato, l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

1.5 Ne consegue che le prescrizioni relative agli interventi da realizzare, in quanto riconducibili al restauro e al risanamento conservativo, dovevano considerarsi pienamente vigenti al momento in cui gli interventi venivano realizzati, circostanza quest’ultima che consente di ritenere corretta la motivazione di rigetto espressa sul punto dall’Amministrazione".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 119 del 2014

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