Ritrovamento di reperti archeologici
L’articolo 175 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) prevede che:
«1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea».
L’art. 90, a sua volta, disciplina le “Scoperte fortuite”:
«1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
- Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
- Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
- Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero».
L’art. 10, infine, contiene la definizione di “Beni culturali”.
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