Ritrovamento di reperti archeologici

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

L’articolo 175 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) prevede che:

«1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

  1. a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  2. b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea».

L’art. 90, a sua volta, disciplina le “Scoperte fortuite”:

«1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

  1. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
  2. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
  3. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero».

L’art. 10, infine, contiene la definizione di “Beni culturali”.

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