Con la compatibilità paesaggistica si irroga una sanzione amministrativa pecuniaria (che non si trasmette agli aventi causa)
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la somma dovuta per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004, ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria e non di obbligazione risarcitoria o reale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 7 l. 689/1981, l’obbligazione di pagamento può essere posta esclusivamente a carico del trasgressore e non può essere pretesa dai suoi aventi causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!