Il fatto che i pannelli fotovoltaici si vedono non è un buon motivo per negarne l’installazione in zona vincolata

01 Ott 2013
1 Ottobre 2013

Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1104 del 2013.

Scrive il TAR: "1. Il parere vincolante della Soprintendenza, nella parte in cui contiene la prescrizione sopra citata, appare viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione. 1.1 La Soprintendenza ha argomentato il proprio parere affermando l’esistenza di un’incompatibilità con il paesaggio “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”.
1.2 La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta.
1.3 Nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq. 1.4 Ne consegue che in mancanza di una valutazione strettamente correlata al caso di specie potrebbe risultare astrattamente ammissibile, sempre e comunque, un giudizio di incompatibilità di una qualunque struttura degli impianti di cui si tratta, suscettibili, in quanto tali e di per sè, di incidere comunque nell’area di riferimento.
1.5 Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che “per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ….”. Non è, pertanto, ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto.
1.6 Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici ( in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)”.
2. In considerazione dell’orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1104 del 2013

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2 replies
  1. Artu says:

    Il TAR Veneto mi fa sentire il ritorno di una legalità perduta…mi sento garantito da questo Tribunale, e credetemi è una bella sensazione!

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  2. pannelli solari says:

    Il fotovoltaico è un settore molto vantaggioso, impedirne l’installazione solo per una questione di estetica non è una cosa giusta.

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