In materiale ambientale non si può motivare dicendo solo che un intervento “per uso di materiali e tipologie non tradizionali” non sarebbe compatibile col vincolo di tutela paesaggistica

09 Dic 2013
9 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1329 del 2013 contiene l'ennesima bocciatura di un diniego in materia ambientale, secondo il quale non andavano bene gli oscuri in ferro e gli infissi realizzati ad anta unica, anziché ad anta doppia, in quanto risultavano impiegate metodologie e utilizzati materiali non compatibili con il sito tutelato.

Si legge nella sentenza: "Sussistono, invero, i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto sia il provvedimento che ha denegato in parte qua - e specificatamente per quanto riguarda il posizionamento di infissi ad anta unica - sulla base del parere sfavorevole della Commissione di Salvaguardia, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sia il provvedimento che denegato, entro gli stessi limiti, la sanatoria edilizia dei medesimi interventi, non risultano supportati da adeguata motivazione circa le ragioni della ritenuta incompatibilità dell’intervento eseguito dal ricorrente sull’immobile di proprietà e del contrasto con i valori dell’ambito soggetto a tutela. La locuzione utilizzata, secondo la quale gli infissi ad anta unica “…per uso di materiali e tipologie non tradizionali” non sarebbero compatibili col vincolo di tutela paesaggistica e determinerebbero un’alterazione non ammissibile del sito tutelato, risulta infatti del tutto generica ed apodittica, non esternando le ragioni del contrasto rilevato e soprattutto i motivi per i quali l’utilizzo della diversa tipologia degli infissi ad anta unica sia di per sé contraria alla tradizione . Ciò a maggior ragione dovendosi tenere conto della realtà dei luoghi, così come peraltro rappresentata dallo stesso istante in occasione della formulazione delle proprie osservazioni, il quale ha documentato come in moltissimi edifici storici di Venezia, non certo di minor pregio di quello di proprietà, sia stato comunque consentito l’utilizzo di finestre ad anta unica. Sebbene sia vero che l’eventuale irregolarità non sanzionate e presenti, quindi illegittimamente, in altri immobili non possa legittimare ulteriori interventi in contrasto col valore tutelato, è tuttavia indubbio che, proprio per la situazione di fatto, risultava necessario esplicitare con maggior cura le ragioni dell’insanabilità degli interventi eseguiti. Nessun riferimento è stato invero espresso nei provvedimenti impugnati a normative che in qualche modo potessero avallare la ritenuta incompatibilità (invero, il riferimento all’art. 5 delle n.t.a VPRG Città Antica riguardava le altre opere eseguite dal ricorrente), per cui il generico riferimento a tipologie di materiali e a tecniche costruttive tradizionali si esaurisce in una affermazione di principio e quindi carente di supporto motivazionale".

sentenza TAR Veneto 1329 del 2013

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