Installazione dei pannelli fotovoltaici in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico

08 Set 2023
8 Settembre 2023

Il TAR Veneto ha affermato che la Soprintendenza deve esprimere una motivazione particolarmente stringente per negare l’autorizzazione all’installazione su di un immobile soggetto a vincolo paesaggistico di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, essendo essi qualificati dalla legislazione vigente come opere di pubblica utilità, di cui è incentivato l’utilizzo in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. avv. Alberto Antico says:

    Nel caso di specie, “gli immobili oggetto dell’intervento si trovano a confine con il Cimitero Austriaco e in
    diretta relazione visiva con lo stesso, costituendo essi stessi parte di quel contesto a cui è
    riconosciuto il valore estetico tradizionale a cui si riferisce espressamente il provvedimento di
    tutela”.

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  2. Anonimo says:

    Non so in che zona ricada l’ intervento, ma la norma ha liberalizzato , senza limiti di potenza, tali impianti, giĂ  dal 2014, poi in ultimo con la Legge n. 120/2020:
    D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis, c.5:
    5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalitĂ , anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia’ esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonchĂ© nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e’ consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed e’ immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessitĂ  di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

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