S.O.S. tecnico: le opere di miglioramento fondiario possono ottenere la compatibilità paesaggistica?

16 Lug 2014
16 Luglio 2014

Un tecnico comunale (che ringraziamo sentitamente per la segnalazione)  chiede se per le opere abusive di miglioramento fondiario e/o di sistemazione agraria (per esempio terrazzamenti con “masiere” o modellature collinari)  sia possibile ottenere l’accertamento di compatibilità dal punto di vista paesaggistico, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 167 del decreto legislativo 42/2004.

La Soprintendenza sembra ritenere (se capiamo bene) che non si possa concedere la sanatoria, perché non trattasi di opere edilizie che incidono su manufatti o edifici.

A tal proposito si ricorda il tenore dell’art. 181, c. 1 ter, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, secondo cui: “1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Tuttavia la posizione della Soprintendenza appare confusa, perché è ben possibile che un’opera abusiva incida su un edificio, senza creare né volumi né superfici, perchè non sembra scritto da nessuna parte che la compatibilità paesaggistica si applichi solo aglio edifici e anche perché bisogna distinguere meglio i concetti.

Per quanto riguarda, infatti, le  opere di sbancamento o di creazione di strade, la giurisprudenza, soprattutto quella penale, sembra aver introdotto un concetto di superficie molto ampio, che non c’entra nulla con la superficie in edilizia. In altre parole, il concetto  ambientale-paesaggistico di superficie utile sarebbe diverso da quello edilizio-urbanistico e comprenderebbe anche opere come le strade (anche in terra battuta) o i piazzali.

In sostanza ogni intervento che modifica e/o incida il profilo paesaggistico, creando una superficie dal punto di vista paesaggistico, non potrebbe ottenere la compatibilità paesaggistica, anche se dal punto di vista edilizio non costituisce nè volume nè superficie utile. 

Ovviamente se interpretata alla lettera tale conclusione porterebbe a negare a priori la quasi totalità delle sanatorie paesaggistiche de quibus.

Voi cosa ne pensate?

Alleghiamo la scambio di corrispondenza tra il Comune e la Soprintendenza.

Corrispondenza

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5 replies
  1. Domenico says:

    Leggo occasionalmente questo forum perchè mi interesso di tutela. Vedo ancora una volta che le problematiche sono avvicinate con un percorso che io non ritengo corretto. In questo caso anche la Soprintendenza esprime una motivazione al diniego che mi sembra fuorviante.
    In tutti queste diatribe vi è sempre e, quasi, solo la caccia alla lettura corretta dell’articolo del Codice piuttosto che della frase inserita nella sentenza. Mi sembra ci si dimentichi dell’unico argomento in discussione: la tutela. Quindi se un’opera, davvero non importa quale, modifica scorrettamente l’aspetto dei luoghi è soggetta al ripristino. Lo dice l’art 167 ma, soprattutto, lodice il primo comma del 146.
    Inoltre in questo caso, come in molto altri, si lascia intendere che se l’opera non autorizzata rientra nei casi del comma 4 del 167 debba ottenere necessariamente la compatibilità.
    Questo non è vero e non è giusto farlo credere.
    Altrimento a cosa serve il parere “obbilgatorio e vincolante” del Soprintendente?
    Se le opere non sono giudicate conformi al principio della tutela si debbono ripristinare, qualunque sia la loro natura od entità.
    Grazie.

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  2. Alberto says:

    I casi trattati negli ultimi mesi dall’ufficio sono diversi e di vario genere: interventi con modesti sterri e riporti di terreno oppure realizzazione di terrazzamenti ex novo. Tutti hanno sortito il medesimo destino: archiviati dalla Soprintendenza con la motivazione indicata nella lettera. Anche solo poche settimane prima le medesime richieste di “sanatoria paesaggistica” avevano avuto esito positivo da parte della predetta SBAP.

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  3. fiorenza dal zotto says:

    è chiaro il contenuto del parere di soragni, ma il tema è: come può e deve applicarsi il 167 quarto comma? secondo me è ragionevole applicarlo come suggerito nel mio precedente post … certo che sarà poi la soprintendenza a dare il parere …. , ma è necessaria una doverosa riflessione sull’argomento perchè poi vi sono i contenziosi e i ricorsi e poi ci si deve difendere! In casi come questi. è ragionevole, a mio modesto avviso, affrontare in termini sostanziali e non formali la questione. E quindi non tanto non accogliere la richiesta perchè non riconducible alle fattispecie illustrate nel quarto comma (questione tutta da dimostrare!), quanto valutare se effttivamente si tratti di una trasformazione compatibile o meno con la tutela del sito. fiorenza dal zotto

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  4. fiorenza dal zotto says:

    penso che si tratti di opere che possano rientrare nella richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 quarto comma in quanto opere che possono avere alterato l’aspetto esteriore del bene tutelato senza, al tempo stesso, aver determinato la realizzazione di nuovi volumi o superfici. Riterrei questa una interpretazione di buon senso e di carattere sostanziale. In questo modo, sarà quindi necessario valutare la compatibilità o meno di tali interventi realizzati senza preventiva autorizzazione con l’oggetto della tutela e in caso di compatiblità prevederne il mantenimento previo pagamento della indennità pecuniara o, in caso di non compatibilità, prescriverne la rimozione e il ripristino dello stato originario dei luoghi.
    fiorenza dal zotto

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    • Alberto says:

      Il commento dell’arch. Dal Zotto rappresenta delle circostanze che, ora, la Soprintendenza ritiene non più fondate in quanto possono accedere all’accertamento solo opere edilizie su manufatti/edifici. Sembra che ex ante debba sempre essere richiesta l’autorizzazione ma, ex post, nei casi in dibattito, il D. Lgs. 42/2004 non ammette la sanatoria per interventi sprovvisti di autorizzazione. La questione è stata posta anche all’attenzione del Capo Ufficio Legislativo del MiBACT.

      Rispondi

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