Sono suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica (vincolo paesaggistico) anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici

27 Nov 2013
27 Novembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1270 del 2013  si occupa anche della sanabilità dal punto di vista paeaggistico di alcune opere consistenti nella realizzazione di una piattaforma elevatrice (ascensore) e di un cappotto termico in zona soggetta al vinclo paesaggistico: il problema consiste nello stabilire se si tratti di opere valutabili in termini di superficie o volume (se lo fossero, sarebbero escluse dall'accertamento della compatibilità paesaggistica)  

Si legge nella sentenza: "la Commissione Edilizia, nel proprio parere, ha chiesto all’odierno ricorrente di “dimostrare che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, al fine di poter accedere alla possibilità di regolarizzazione delle stesse sotto il profilo paesaggistico. Si rileva infatti che l’elevatore realizzato configurerebbe un incremento di volume ai fini urbanistici che, sebbene assentibile sotto il profilo edilizio-urbanistico ai sensi della L.R. 16/2007, non rientrerebbe nella fattispecie delle opere sanabili ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ”. Anche tale richiesta è ingiustificata, essendo fondata su di una interpretazione delle norme in argomento non condivisibile. Infatti, premesso che nella fattispecie oggetto di gravame è pacifico che l’intervento abusivo consiste in un “vano  tecnico”, ciò che la Commissione Edilizia sembra negare è che la realizzazione di un vano tecnico possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Invero, la giurisprudenza prevalente, al quale questo Collegio ritiene di aderire, è di contrario avviso, essendo stato chiarito, che “la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell’eccezione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 e sono pertanto suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica” (v. TAR Campania, Napoli, sez. VII 14 gennaio 2011, n. 176; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15 settembre 2010, n. 435; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2009, n. 6827). Ed inoltre, si è ritenuto come “..esulino dalla eccezione prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380). Pertanto, nel caso in esame, non sembra si possa dubitare dell’ astratta sanabilità paesaggistica delle opere oggetto di causa ai sensi del D.lgs 42/2004".

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4 replies
  1. Tobia says:

    a tal proposito segnalo che c’è la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009 (prot. n. 6074), firmata dal Segretario Generale Prof. Giuseppe Proietti; è ammesso l’accertamento di compatibilità paesaggistica anche per logge, balconi e portici collegati al fabbricato e aperti su tre lati con dimensioni entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato.

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    • mirko Z says:

      almeno un paio di volte ho sollevato il “problema” degli accertamenti di compatibilità, anche ai corsi organizzati da Kairos in materia
      il riferimento è comunque sempre la norma, art 167 DLgs 42/04
      per cui: niente aumenti di superficie – volume utile
      Resta il fatto che la norma stessa non specifica le modalità di determinazione di tali parametri.
      Per cui, eventuali circolari possono diventare un riferimento, anche se ben sappiamo la validità “legale” di una circolare, cioè ZERO

      in mancanza di altri ci si può affidare cmq a tali circolari ministeriali, applicandole in egual modo a tutti i richiedenti
      non me la sentirei però di far riferimento con certezza ad ogni indicazione di tali circolari
      però ritenfgo possibile e legittimo, nel dubbio, richiamarle

      per utilità di tutti, nelle mie istruttorie richiamo sempre, oltre alla circ del 2009 anche quella del 2010 che sembra MOLTO permissiva:

      riporto qui sotto un richiamo delle mie istrutt. , nei casi ove vi siano “piccoli” aumenti di volume – superficie, difficilmente individuabili fisicamente :

      A tal fine si richiamano tuttavia i pareri – circolari del MiBAC prot 16721 del 13.09.2010 e precedente n.33 prot 6074 del 26.06.2009, con le quali venivano date indicazioni – disposizioni in merito alla procedura dell’accertamento di compatibilità …
      Si richiede pertanto alla soprintendenza di esprimere comunque parere obbligatorio e vincolante ai sensi artt 167-181 DLgs 42/2004, pronunciandosi sulla rilevanza paesaggistica o meno dell’intervento eseguito in difformità che ha determinato aumento del “volume urbanistico”, senza modifiche sostanziali alla superficie lorda di pavimento complessiva e/o volume …… , valutando se le opere eseguite abbiano “…rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media estimazione e valutazione…”, come riportato nel parere del MiBAC prot 16721 del 13.09.2010 e considerando tuttavia che la circolare n.33 del MiBAC prot 6074 del 26.06.2009 specificava invece che “…per volumi si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici…” in considerazione della quale tale aumento di volume dovrebbe risultare non sanabile e quindi oggetto di sanzione ripristinatoria ai sensi art.167 DLgs 42/2004

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      • Tobia says:

        chiedo un favore a mirzo Z, relativamente alla seconda circolare prot 16721 del 13.09.2010 di cui pari: ricercandola anche nel sito del MiBAC non riesco a trovarla. Ho chiesto ad un Comune limitrofo ma non ne sono a conoscenza. Ti sarei grato se me ne inoltri una copia al numero fax 0444 401099. Grazie.

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  2. mirko Z says:

    butto lì sul tavolo di discussione una provocazione, pensando a ciò che scrive il Tar, ovvero che un ‘soppalco’ (..presumo trattasi di un’opera interna …) sia accertabile ai sensi art 167 dlgs 42/04

    mi pare che l’accertamento art 167 dlgs 42/04 1 sia da richidersi nei casi di “… violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza …”

    cioè quando ho eseguito opere che hanno introdotto “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.” ovvero che hanno alterato ” … lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”

    per cui, sulle opere interne, anche avessero determinato nuove sup. utili, il dlgs 42/04 – parte terza proprio non c’entra nulla

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