Cosa sono le “delegazioni comunali” tra le opere di urbanizzazione secondaria?

18 Apr 2013
18 Aprile 2013

L’art. 4 della l. 847/1964 e l’art. 16, c. 8, del D.P.R. 380/2001 prevedono che anche le “delegazioni comunali” rientrino nelle opere di urbanizzazione secondaria; la normativa vigente, tuttavia, non definisce tale concetto.

 L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 28.12.2007 n. 394/E, nel chiarire l’aliquota IVA applicabile ai lavori per la costruzione della nuova sede del corpo della polizia municipale, fornisce una chiara definizione delle delegazioni comunali: “Il richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, dopo aver qualificato le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue: “a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere”.

Come precisato nella circolare ministeriale n. 14 del 17 aprile 1981, ai fini della qualificazione di tali immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.

 Tali opere sono quindi destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

 Infatti, la norma agevolativa prevede l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla costruzione di opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per aumentare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.

 Al perseguimento delle finalità sopra richiamate sono destinate, fra le opere tassativamente indicate dalla norma, anche “le delegazioni comunali”, dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale.

 Tenuto conto di quanto sopra precisato, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria è stato più volte precisato che non sono riconducibili nel concetto di “delegazione comunale” la sede comunale o municipale; conseguentemente, le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione non possono fruire dell’agevolazione di cui al citato n. 127-septies), ma devono assoggettarsi all’aliquota ordinaria (cfr. ris. n. 363861 del 1977, ris. n. 550746 del 1989, ris. n. 175 del 1996) .

 Sostanzialmente, la delegazione comunale deve essere considerata struttura amministrativa decentrata, o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio”.

Inoltre, come si legge nel parere, la Direzione Regionale aveva già chiarito che: “dalla stessa prassi sembrerebbe dedursi che le delegazioni comunali potrebbero essere definite come articolazioni decentrate dotate delle stesse o di particolari attribuzioni del Comune per l’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale”.

dott. Matteo Acquasaliente

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Agenzia entrate su delegazioni comunali

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