Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati nell’offerta, a pena di esclusione

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

L’art. 86, c. 3 bis, D. Lgs. 163/2006 recita: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

Il T.A.R. Veneto, con l’ordinanza del 12 aprile 2013 n. 189, riguardante l’appalto di lavori pubblici per il “Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio - Esercizio Finanziario 2012”, sottolinea che: “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal Consiglio di Stato, le imprese partecipanti ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico debbono indicare nell’offerta gli oneri economici da rischio specifico e ciò in considerazione del carattere imperativo del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;

pertanto, in considerazione del carattere immediatamente precettivo delle citate disposizioni (che prescrivono di indicare distintamente in sede di offerta i costi di sicurezza in questione), gli atti di gara devono intendersi eterointegrati dalle disposizioni medesime, imponendosi, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

ordinanza TAR Veneto 189 del 2013

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