C’è chi ama i “casoti da cacia” e chi no
La Regione Veneto evidentemente ama i casoti (o, più probabilmente, gli elettori che li costruiscono).
Con la sentenza n. 139 del 13 giugno 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 25 del 6 luglio 2012 nelle parti in cui esenta gli appostamenti per la caccia (capanni, altane) dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dal titolo abilitativo urbanistico-edilizio (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
La Regione Veneto, per ovviare alla sentenza della Corte, con la deliberazione della Giunta n. 1393 del 30 luglio 2013 ha disposto che “gli appostamenti di caccia in assenza di titolo abilitativo edilizio non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014”.
Segnaliamo che la deliberazione nulla dice sulla autorizzazione paesaggistica: insomma essa sembra un pasticcio giuridico.
Molto critica è stata la presa di posizione della associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus, che ha inviato un esposto alle Procure della Repubblica, come si può leggere nel sito sotto indicato:
Dario Meneguzzo
Pongo questo elemento di discussione.
Fatta salva la definizione di struttura mobile, chioschi e simili, il D.P.R. 139/2010 (procedura semplificata BB.AA) al punto 38 dell’allegato 1 stabilisce che vengono trattati con procedura semplificata le occupazioni temporanee di suolo con strutture mobili per un periodo superiore a 120 giorni. Detto ciò se le strutture mobili rimangono per un periodo inferiore a 120 giorni mi sembra si possa dire non siano assoggettate ad autorizzazione BBAA.
Se quindi i regolamenti comunali definiscono in maniera chiara cosa si intende per struttura mobile ricomprendendo i “casoti da cacia” forse ma forse almeno per 119 giorni possono essere mantenuti senza autorizzazione BB.AA.
Altro elemento; e con il vincolo idrogeologico-forestale come la mettiamo?
Alla Regione l’ardua sentenza (o al giudice).
il DPR 139 precisa quali interventi sono assogettati ad autorizzazione paesaggsitica e non quelli che ne sono esenti, tale precisazione viene rimandata all’art. 149 del Dlgs 41/2004 che indica quali interventi non sono soggetti ad autorizzazione, e che si possono riassumere in interventi di lieve entità che non alterano lo stato dei luoghi ecc… Di fatto il punto 38 dell’allegato A del Dpr 139/2010 potrebbe anche essere interpretato al contrario , con l’assoggettamento a procedura orodinaria delle strutture mobili che rimangono per un periodo inferiore a 120 gg ! Meglio sarebbe interpellare la Soprintedenza ….
f.to il “solito” tecnico comunale che si trova la fila di cacciatori allo sportello con “casotti” in aree vincolate …
Si, è così: però la delibera è scritta in modo tale che potrebbe indurre in errore e far scordare che serve l’autorizzazione paesaggistica.
Consiglierei alle associazioni venatorie di informare i loro associati che i capanni, in zone soggette a vincolo, non si possono fare senza autorizzazione paesaggistica.
MI pare che la delibera non dica niente di nuovo in fatto di autorizzazione paesaggistica, visto che con “E’ fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge” non esonera l’ottenimento dell’autorizzazione paesagistica per i capanni realizzati in zone sottoposte a vincolo.
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