L’ATER è un ente pubblico economico non soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo

26 Nov 2014
26 Novembre 2014

IL TAR Veneto afferma che l'A.T.E.R. è un ente pubblico economico che svolge attività di impresa e opera con criteri di economicità; la sua attività è pertanto parificabile all'attività imprenditoriale ed è quindi governata dalle norme di diritto privato e gestita secondo criteri di carattere economico. Per questi motivi gli atti dell'ente pubblico economico sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo (perlomeno in materia di versa da quella degli appalti).

Si legge nella sentenza n. 1410 del 2014, relativa a un avviso pubblico “per manifestazione di interesse all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitazione in comuni della provincia di Verona.” : "L'A.T.E.R. è un ente pubblico economico che svolge attività di impresa e opera con criteri di economicità, la sua attività è pertanto parificabile all'attività imprenditoriale ed è quindi governata dalle norme di diritto privato e gestita secondo criteri di carattere economico.

Per questi motivi gli atti dell'ente pubblico economico sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Né può rilevare, in senso contrario, la pretesa natura concorsuale della selezione avviata dall'A.T.E.R. attraverso la manifestazione di interesse all'acquisto di unità immobiliari, atteso che essa assume connotazione di procedimento obbligatorio ai soli fini della selezione da parte della Regione delle proposte finanziabili, ma non può intaccare, nella fase successiva di valutazione da parte dell' ATER delle proposte di acquisto, l'autonomia imprenditoriale dell'Azienda, non solo perchè il finanziamento regionale copre solo una parte del prezzo ma principalmente perché allo stesso avviso pubblico debbono in realtà riconoscersi i connotati squisitamente privatistici dell’invito ad offrire, tanto è vero che vi si precisava espressamente che la selezione delle proposte di vendita sarebbe avvenuta "ad insindacabile giudizio dell'A.T.E.R. in relazione ai propri obiettivi ed esigenze aziendali". Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario ed il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1410 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC