Non si può impugnare la comunicazione di avvio del procedimento

28 Apr 2014
28 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 17 aprile 2014 n. 523, conferma che la comunicazione di avvio del procedimento, essendo un atto endoprocedimentale, non può essere autonomamente impugnata: “Il ricorso è inammissibile.

Infatti l’assunto della parte ricorrente, secondo il quale l’atto impugnato ha un contenuto provvedimentale, non può essere condivisa.

L’atto impugnato costituisce una mera comunicazione di avvio del procedimento della quale possiede tutti gli elementi formali e sostanziali (il nomen iuris, l’indicazione dell’autorità emanante, dell’oggetto del procedimento, dell’ufficio competente, del responsabile del procedimento, delle conseguenze del medesimo, nonchè del luogo dove è possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento).

La circostanza che l’atto contenga anche l’invito a procedere allo sgombero entro il termine di sessanta giorni, non vale di per sé a conferire valenza provvedimentale all’atto, dato che, come sostiene il Comune nelle proprie difese, nel contesto complessivo a tale espressione deve essere riconosciuta la valenza di una mera richiesta ad uno spontaneo adempimento, priva di valore cogente, come si evince dalla circostanza che l’Amministrazione non ha fatto seguire la scadenza del termine da alcuna ulteriore attività provvedi mentale.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto l’atto impugnato, in base ad una corretta qualificazione che tenga conto del suo effettivo contenuto e di quanto dispone, nonché delle caratteristiche che presenta nella sua concreta attuazione (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5848; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 22 ottobre 2012, n. 791; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 novembre 2011, n. 8828), deve essere qualificato come una comunicazione di avvio del procedimento che ha carattere endoprocedimentale ed è priva di autonoma capacità lesiva”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 523 del 2014

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