Non spetta al TAR la giurisdizione sulla decisione del Comune di escutere la polizza fideiussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione
Il TAR Veneto dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso avente ad oggetto la deliberazione del Comune di Dolo di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazioni a garanzia della realizzazione di opere di urbanizzazione, spetttando la giurisdizione al giudice ordinario.
Si legge nella sentenza n. 1370 del 2014: "Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Dolo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo, avendo il ricorso ad oggetto la delibera del Comune di Dolo di escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Elba Assicurazioni a garanzia della realizzazione di opere di urbanizzazione.
Tale pretesa dell’amministrazione è infatti basata sul contratto di garanzia, collegato, ma autonomo rispetto alla convenzione urbanistica,
e non implica l’esercizio di pubblici poteri da parte della P.A., bensì l’esercizio di un diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto privatistico, paritetico (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1998; Cass. civ. Sez. Unite, 23 febbraio 2010, n. 4319).
D’altra parte la O. C. s.r.l. in liquidazione si è contemporaneamente rivolta, chiedendo con ricorso ex art. 700 c.p.c. l’inibitoria dell’escussione della medesima polizza fideiussoria, al Tribunale civile di Venezia, il quale si è già pronunciato nel merito con ordinanza di rigetto.
Pertanto, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al Giudice amministrativo spettando essa al Giudice ordinario".
Dario Meneguzzo - avvocato
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