L’aggiudicazione provvisoria non deve essere obbligatoriamente comunicata ai soggetti coinvolti nella gara
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 20 febbraio 2013 n. 263, torna ad occuparsi dell’aggiudicazione provvisoria, chiarendo che: “L’aggiudicazione provvisoria non è in grado di pregiudicare la situazione giuridica soggettiva dell’interessato all’aggiudicazione, tanto che la stessa non deve essere neppure comunicata ai soggetti coinvolti nella gara. Infatti, l’art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs 163/2006, in uno con l’art. 11, comma 5, D.lgs citato, testualmente prevede, per la stazione appaltante, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione definitiva, i connessi elementi essenziali, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, a tutti i soggetti implicati nella gara, proprio per consentire una eventuale e compiuta tutela giurisdizionale.
Non solo. E’ l’aggiudicazione definitiva che conclude la procedura di gara, costituendo la mancata efficacia della stessa una eccezione che, in quanto tale, determina ed impone una nuova comunicazione alle parti interessate.
Tale costruzione dogmatica si inquadra e si conforma ai principi generali espressi nell’art. 21 bis della L. 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni, secondo cui tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del soggetto richiedono, per essere efficaci, una pregiudiziale e formale loro partecipazione.
Pertanto è solo con la comunicazione, nei termini e nelle forme di cui all’art. 79 d.lgs cit., dell’aggiudicazione definitiva, che l’interessato ha piena e completa contezza dell’atto pregiudizievole e può adeguatamente reagire ad esso ( Tar Toscana, sez. II, 31 marzo 2006, n.1140). Ogni altra informazione in merito all’esito della gara, parziale e/o non definitiva, non può fondatamente pregiudicare la sua legittima aspettativa all’aggiudicazione e quindi anticipare i termini di reazione giurisdizionale”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!