L’Adunanza Plenaria del CDS disattende le aspettative ed evita di esprimersi sull’immediata impugnabilità del bando di gara
L’Adunanza Plenaria del CDS, nella sentenza del 22 aprile 2013 n. 8, non si pronuncia sull’obbligo (o meno) di immediata impugnazione del bando di gara entro i termini decadenziali, questione sollevata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 634/2013 (si veda in questo sito il post del 5 febbraio 2013).
La fattispecie oggetto dell’ordinanza di rimessione concerne l’onere di impugnazione immediata della clausola di un bando di gara che prevede l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta non pubblica.
Il Collegio, essendo le operazioni di gara avvenute prima del 09 maggio 2012, ritiene non applicabile la disposizione ex art. 12 D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94 ed in vigore dal 7 luglio 2012, laddove stabilisce che: “1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.»
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» e dopo le parole: «In una o più sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'art. 84 del codice,» sono soppresse”, confermando l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2013 n. 978.
In ragione di quanto esposto dunque il Massimo Consesso non affronta apertamente la questione sollevata affermando solamente che: “L’Adunanza plenaria reputa che la fondatezza della censura, sulla quale manca una statuizione decisoria nell’ordinanza di rimessione, evidenzi la legittimità della clausola del bando e, quindi, esima il Collegio dall’approfondimento della questione processuale della tempestività della relativa impugnazione”.
dott. Matteo Acquasaliente
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