Ristrutturazione edilizia e permesso in deroga
Il T.A.R. Veneto, in materia di ristrutturazione edilizia e di permesso di costruire in deroga, ha ritenuto che un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, ex art. 3 l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. “esula dall’ambito della ristrutturazione edilizia, tenuto conto del fatto che è stata autorizzata l’integrale demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico nella misura del 70% dell’esistente, in difformità rispetto alla “Pensione Mascotte” quanto ad area di sedime, sagoma, caratteristiche tipologiche ed architettoniche (su quanto osservato in proposito dai ricorrenti non è stata sviluppata alcuna specifica contestazione: si veda, sul punto, Tar Lombardia, Milano, II Sez. , 28 aprile 2020, nr. 841, in cui si osserva che “un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione”)”.
Il Collegio ha poi stabilito che, che trattandosi di intervento di nuova costruzione, è illegittimo il permesso in deroga al vincolo di destinazione d'uso stabilito dal P.R.G., potendosi derogare alle destinazioni d'uso solo con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 (la controversia, giova ricordarlo, è relativa a provvedimenti del periodo 2017/2020, ovvero anteriori alle modifiche del decreto semplificazioni).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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RIPETO: l’art. 10 della LR 14/2009 che fine ha fatto, non si applica in questo caso???
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