Pietra tombale del TAR Veneto sulla sanatoria giurisprudenziale
Il TAR Veneto ha ribadito che non si può più invocare la sanatoria giurisprudenziale: l’unico modo rimasto per sanare gli abusi è la doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Nel caso di specie, il privato poteva vantare solo la conformità del suo immobile agli strumenti urbanistici del tempo di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Post di Daniele Iselle
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Ad oggi è così- salvo il nuovo testo unico che mi pare apporti modifiche rilevanti-
Per verità – La ratio della norma dovrebbe coprire tutto l’arco temporale fino alla domanda di sanatoria (anche se ci sono sentenze che dicono che si valuta il rilascio del provvedimento e non la domanda di presentazione) , nel mentre ammesso che sia conforme alla normativa al momento dell’abuso, negli anni può variare il Piano degli interventi, e magari quello che non era possibile sanare 5 anni fa, oggi è possibile- per cui il punto a mio avviso critico rimane non tanto il tempo di presentazione della domanda, ma il tempo in cui è stato fatto l’abuso- anche se su questo cè da discutere: un cambio d’uso fatto in zona agricola 30 anni fa, da rurale a residenziale e poi sanato solamente nel 2014, visto che la norma permetteva di farlo, e dichiarato realizzato nel 2014- come si fà a contestare il contrario???
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