Anche ombrelloni, tende e un cannicciato, se di rilevanti dimensioni, possono essere considerate nuove costruzioni
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1398 del 2013.
Scrive il TAR: "1. Con i due motivi posti a fondamento del presente gravame, la parte ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 10 della L. 47/85 e degli artt. 76 e 94 della L.R. 61/85, in quanto le opere in questione, non avendo alcuna rilevanza edilizia e urbanistica, non necessitavano di alcuna autorizzazione, ed in ogni caso, la mancanza di autorizzazione poteva comportare l’irrogazione di sanzioni solo pecuniarie.
2.1. Tali motivi non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento. Infatti, le opere abusivamente realizzate consistono in ombrelloni e tende ed in un cannicciato di 32 mq. . Le stesse opere non sono semplicemente appoggiate al suolo, bensì, come si ricava dal verbale di accertamento contravvenzionale del 15.09.1994, sono “installate” ovvero ancorate al suolo. Tali opere sono state realizzate al dichiarato fine di riparare gli operai dell’officina e i macchinari dal sole e dalle intemperie. Dall’insieme di tali elementi risulta dunque che tali opere, non atomisticamente, ma complessivamente considerate, per la loro notevole consistenza, per le loro peculiari caratteristiche e finalità , quali che siano le modalità costruttive ed i sistemi di ancoraggio al suolo, assumono il carattere di manufatti stabili destinati ad assolvere esigenze permanenti, idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio e ad incidere sul carico urbanistico, restando di conseguenza soggette al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni. E d’altra parte, si può sicuramente escludere la mera temporaneità della trasformazione: rammentati gli accadimenti pregressi, visti anche gli ultimi ulteriori incrementi delle coperture abusive realizzate all’interno del medesimo cortile (ma non oggetto del presente giudizio, v. rilievo fotografico del 19.09.2013), si deve anzitutto ritenere che i manufatti contestati vadano ad accrescere permanentemente la superficie coperta dell’officina, creando di fatto nuovi ambienti di lavoro o nuovi depositi, ovvero proprio ciò che era stato interdetto da parte dell’amministrazione con il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione di manufatti aventi analoghe destinazioni (provvedimenti oggetto del precedente giudizio definito con sentenza di questo TAR n. 931/1992, confermata in Consiglio di Stato). Ne consegue la piena legittimità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi".
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