PAI e barriere architettoniche
L’art. 10, co. 3 l.r. Veneto 16/2007, articolo rubricato Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità, dispone che per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ricompresi in Zona B, C o E di cui al d.m. 1444/1968, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.
Il TAR Veneto ha affermato che tale norma consente di derogare solo agli indici di zona, ovvero a prescrizioni di tipo urbanistico, e non certo ai limiti derivanti da un divieto assoluto di edificazione diretto a preservare la sicurezza delle persone e dei beni, come sono quelli fissati dal PAI.
Analogamente l’istituto del permesso di costruire in deroga (art. 14 d.P.R. 380/2001) può superare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza – non i vincoli del PAI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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