Il potere del Comune di demolire gli abusi edilizi, in presenza del vincolo paesaggistico
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al d.lgs. 490/1999 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. 42/2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 d.lgs. 42/2004. Il Comune, tuttavia, può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa» (art. 27, co. 2 d.P.R. cit.).
Il generico riferimento alle opere eseguite senza titolo contenuto nell’art. 27 cit. ben si attaglia a qualsivoglia tipo di titolo, sicché il Comune può procedere sia che manchi il titolo edilizio, sia che manchi (anche o solo) l’autorizzazione paesaggistica, ma sempre previo coinvolgimento informativo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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