Vincolo idraulico e istanza di (terzo) condono
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904, ha carattere assoluto e inderogabile e integra un vincolo di inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, (richiamato dall’art. 32 d.l. 269/2003, come convertito nella l. 326/2003), preclude il rilascio della sanatoria edilizia. È pertanto legittimo il diniego di condono per opere edilizie abusive realizzate entro la fascia di dieci metri dall’argine di un corso d’acqua, anche se insistenti su area privata e derivanti dalla trasformazione di un manufatto preesistente.
Il vincolo di cui all’art. 96 cit. si applica non solo alle nuove edificazioni, ma anche agli interventi che incidono su sagoma, volumetria o destinazione d’uso del manufatto, richiedendo il preventivo nulla-osta idraulico, cosicché è legittimo il diniego di condono opposto a interventi di trasformazione di un fabbricato rurale in unità abitative realizzate senza titolo in area ricadente nella fascia di rispetto fluviale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!