Un accordo di pianificazione ex art. 6 L. 11/2004 non è impugnabile fino a quando non diventi efficace dopo il recepimento nel PAT o nel PI
Segnaliamo su questa questione la sentenza del TAR Veneto n. 986 del 2014.
Scrive il TAR: "è da osservare come, anche a voler superare la dedotta tardività, sia indubitabile che in ogni caso la lesività di detto accordo si paleserà soltanto una volta che lo stesso sarà divenuto efficace e operativo. Infatti, come la stessa difesa di parte ricorrente ha riconosciuto, detto accordo necessita, per essere efficace, di essere recepito e divenire parte integrante dello strumento urbanistico, ossia del PAT e quindi del PI. Prima di tale momento, l’accordo - sebbene esprima la volontà, politica, del Comune di dare avvio ad un intervento che darà luogo, nella specie, alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo e che prevede anche una ben precisa contropartita in favore della Parrocchia - non è tuttavia in grado di produrre alcun effetto: ne consegue che, in ogni caso, le censure dedotte avverso tale atto sono comunque inammissibili in quanto riferite a contenuti dell’accordo che, quanto meno al momento in cui è stato proposto il ricorso, non erano in alcun modo operativi. Solo nell’ipotesi in cui si dovesse accertare che il contenuto dell’accordo è già stato recepito nel PUA impugnato, allora si potrà valutare l’eccezione di tardività".
Dario Meneguzzo - avvocato
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