L’elenco dei documenti della progettazione dell’opera pubblica non è tassativo
Il TAR Marche afferma che l'elenco dei documenti della progettazione dell'opera pubblica (preliminare, definitiva e esecutiva) non è tassativo. La sentenza fa riferimento al D.P.R. n. 554 del 1999, ma il principio sembra ancora attuale.
Si legge nella sentenza n. 825 del 2014: "II.2 Parimenti da respingere è il secondo motivo di ricorso, con cui l’Azienda sanitaria lamenta l’incompletezza dell’istruttoria compiuta dagli Uffici al fine di pervenire alla progettazione preliminare dell’opera, nonché la mancanza di dettaglio nella progettazione in generale, che sarebbe stata approssimativa ed incompleta nelle diverse fasi che per legge devono susseguirsi (preliminare, definitiva ed esecutiva).
L’assunto della ricorrente è smentito per tabulas, atteso che le fasi della progettazione sono state tutte rispettate; ad ogni modo, quand’anche la progettazione preliminare sia stata redatta senza alcuni dei documenti previsti dagli art. 18 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, la stessa non può dirsi per ciò solo carente, in quanto il citato art. 18, nello stabilire di quali elaborati deve essere composto il progetto preliminare, fa salva la diversa determinazione del responsabile del procedimento, dal che si ricava che l’elencazione in esso contenuta non può considerarsi tassativa.
Lo stesso dicasi per la disposizione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 554 del 1999 (documenti componenti il progetto esecutivo), che non ha contenuto precettivo, trattandosi di norma diretta alle Amministrazioni con la finalità di definire il progetto esecutivo e i documenti che lo compongono, ben potendo queste ultime valutare di volta in volta quali documenti richiedere anche in base alle concrete esigenze tecnicoprogettuali".
Dario Meneguzzo - avvocato
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