L’acquisizione gratuita non si applica alla ristrutturazione abusiva

09 Apr 2014
9 Aprile 2014

 Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 403 afferma che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile ex art. 31, c. 3 del D.P.R. n. 380/2001 non può legittimamente avvenire se l’Amministrazione ha configurato l’intervento edilizio abusivo in termini di ristrutturazione ex art. 33 del D.P.R. n. 380/2001:“Risulta infatti fondato il primo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata l’illegittimità di tale ordinanza per violazione del disposto di cui all’art. 31, terzo comma del D.P.R. 380/01.

Premesso, infatti, che è stata la stessa amministrazione a qualificare gli interventi abusivamente realizzati sull’immobile della ricorrente quali opere di ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione, così escludendo la riconducibilità delle stesse ad un intervento di nuova costruzione, ne consegue l’illegittima l’applicazione della sanzione irrogata in conseguenza dell’inosservanza dell’ordine impartito.

Invero, l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’opera abusiva non può conseguire ad una violazione contestata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 380/01.

Ribadito, infatti, per le considerazioni già svolte, che l’abuso è stato contestato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 33, risultano illegittimamente disposte le conseguenze dell’acquisizione ex lege dell’immobile e dell’area di sedime e di pertinenza dello stesso, in quanto ricollegabili soltanto alla diversa ipotesi in cui sia stata contestata la realizzazione abusiva di una nuova costruzione, ai sensi dell’art. 31.

Soltanto in tale diversa ipotesi è possibile dare luogo alle specifiche conseguenze dettate da tale disposizione, le quali vengono a colpire non l’abuso in sé (che resta sanzionato in via diretta per mezzo dell’ordine di demolire e rimessione in pristino), ma la circostanza sopravvenuta, in questo caso imputabile anche alla proprietà che nulla ha opposto al riguardo nei confronti del responsabile materiale degli abusi, di non aver eseguito la demolizione nel termine assegnatogli.

E’ quindi evidente che l’acquisizione gratuita non può prescindere da un ordine di demolizione spiccato ai sensi dell’art. 31 e dato atto che questa non è l’ipotesi manifestatasi nel caso in esame, il provvedimento così assunto dall’amministrazione nei riguardi della società ricorrente è illegittimo..

Per detti motivi, quindi, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte fondato, da cui il suo parziale accoglimento, con conseguente annullamento della sola ordinanza n. 4/2013”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 403 del 2014

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