Le zone agricole possono essere trasformate dal punto di vista edilizio e urbanistico solamente per soddisfare esigenze legate all’agricoltura

23 Gen 2014
23 Gennaio 2014

Lo precisa il TAR Veneto nella sentenza n. 17 del 2014.

Scrive il TAR: "Ebbene, in esito ad un più approfondito esame, il Collegio ritiene di dover rivisitare la propria interpretazione delle citate norme del p.r.g. del Comune di Vigodarzene adottata nella fase cautelare. Ed infatti, considerato il tenore neutrale di tali norme, che non vietano né consentono espressamente l’insediamento di attività improprie in zona agricola, nonché la teorica compatibilità tra la destinazione “residuale” dell’area agricola e l’insediamento di un’attività artigianale  previo cambio di destinazione d’uso di un fabbricato preesistente, il Collegio si era inizialmente orientato nel senso della compatibilità degli interventi in oggetto con la destinazione di zona. Tuttavia, a ben vedere, ad essere di ostacolo ad una tale ricostruzione interpretativa è la nettezza delle scelte operate dal legislatore regionale in ordine alla disciplina dell’edificabilità delle aree agricole. L’art. 44 della L.R. n. 11/2004, infatti, si apre stabilendo chiaramente che “nella zona agricola sono ammessi…esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive..”. Tale rigorosa affermazione, già tale da non lasciar spazio ad integrazioni interpretative, trova poi rafforzamento nelle successive previsioni del medesimo articolo in esame, in base alle quali qualsiasi intervento edilizio deve essere, non solo, strettamente funzionale all’attività agricola, ma anche necessario allo sviluppo dell’azienda agricola, sulla base di un “piano aziendale” che appunto dimostri l’effettiva necessità dei nuovi interventi. Non v’è dubbio, pertanto, che secondo la legge regionale il territorio agricolo può essere modificato in senso urbanistico (cioè funzionalmente) ed edilizio (ossia con costruzioni: edifici e manufatti in genere) solamente per soddisfare esigenze legate all’agricoltura. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sent. n. 798 del 12 febbraio 2010) laddove, a proposito dell’art. 44 L.R. 11/2004, ha affermato che: “certamente il legislatore (regionale) abbraccia una concezione estremamente rigorosa delle costruzioni in zona agricola, tanto da impedire del tutto nuovi interventi che non siano funzionali all’attività agricola, e quindi vieta espressamente, a chi non abbia i  requisiti previsti, qualsiasi tipo di realizzazione che sia assimilabile al concetto di intervento edilizio”. Ne consegue che gli artt. 17 e 18 del p.r.g. del Comune di Vigodarzene, i quali si limitano a disciplinare gli interventi ammessi in zona agricola, senza accennare alla possibilità di realizzarvi manufatti diversi da quelli agricolo-produttivi, devono essere interpretati, alla luce della superiore disciplina regionale appena esaminata, nel senso che gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli esclusivamente funzionali all’attività agricola. Pertanto, il provvedimento di diniego di sanatoria è legittimo, essendo, gli interventi edilizi in oggetto, funzionali alla realizzazione di un compendio a destinazione artigianale non compatibile con la zona agricola".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 17 del 2014

 

Tags: , ,
1 reply
  1. luca says:

    se

    1) “Le zone agricole POSSONO essere trasformate dal punto di vista edilizio e urbanistico solamente per soddisfare esigenze legate all’agricoltura”

    2) “il territorio agricolo può essere modificato in senso urbanistico (cioè funzionalmente) ed edilizio (ossia con costruzioni: edifici e manufatti in genere) SOLAMENTE per soddisfare esigenze legate all’agricoltura. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato”

    3) “quindi VIETA espressamente, a chi non abbia i requisiti previsti, qualsiasi tipo di realizzazione che sia ASSIMILABILE al concetto di intervento edilizio”

    significa che un NON imprenditore agricolo non potrebbe nemmeno fare la manutenzione del tetto in quanto comunque ascrivibile tra gli interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria art. 3 lett. a DPR 380/01) ma pur sempre intervento edilizio?

    ma se al contrario si sostenesse che ciò è possibile (manutenzione ordinaria) in forza del successivo comma 5 dell’art. 44 LR 11/04 che sembrerebbe “derogare” alle limitazioni del comma 1), allora sarebbero possibili TUTTI gli interventi ivi previsti, financo la ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. d) DPR 380/01) che contempla, tra le altre cose, anche il cambio d’uso. cambio d’uso che non potrebbe piu’ essere limitato dall’applicazione del c. 1 (intervento edilizio SOLO in funzione dell’attività agricolaa) in quanto il c. 5 permette come visto una sorta di “deroga” al divieto generale

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC