Sanzioni edilizie: si applica la legge vigente al momento dell’accertamento

14 Ago 2014
14 Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 07 agosto 2014 n. 4213, conferma la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1562/2003 ove si affrontavano alcune questioni in materia di condono ex L. n. 47/1985 e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive non demolite.

Con riferimento al profilo della retroattività della L. n. 47/185, i Giudici confermano l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, in materia di sanzioni edilizie, si applica la legge vigente al momento in cui si accerta l’abuso e non quale esistente al momento della sua realizzazione: “9.1.- Va osservato che il giudice di primo grado ha al riguardo affermato che in materia di sanzioni amministrative non vige il divieto di retroattività e che, al fine di individuare la disciplina sanzionatoria applicabile agli abusi edilizi, deve aversi riguardo non all’epoca della costruzione abusiva ma della scelta da parte dell’Autorità tra la demolizione e la sanzione alternativa, perché ha ritenuto che i poteri del Sindaco in materia di abusi edilizi non si estinguono per decorso del tempo, stante la natura di illecito permanente derivante dalla mancata spontanea demolizione.

9.2.- In proposito, con riguardo all'applicabilità all’atto della repressione degli abusi edilizi della normativa non vigente all'epoca della loro commissione, la Sezione, pur tenendo presente quanto affermato con propria sentenza 24 ottobre 2013 n. 5158 (peraltro relativa ad eventi verificatisi circa cinquanta anni prima che avevano determinato affidamento nei privati), con riguardo all’applicabilità del principio generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ. e alla mancanza di un'espressa previsione che ammetta l'irrogazione anche retroattiva delle sanzioni previste dalla l. n. 47/1985, ritiene che, sulla scorta della prevalente giurisprudenza, debba essere affermato che l'illecito edilizio ha natura permanente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3281; sez. IV 27 giugno 2014 n. 3242 e 18 aprile 2014 n. 1994), violando con la sua realizzazione l'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio, con la conseguenza che colui che ha realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera abusiva. Stante, quindi, il carattere permanente dell'infrazione della norma edilizia, anche il potere di repressione può essere esercitato con riferimento a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore di detta norma che disciplina tale potere; conferma di tale orientamento è data dal dettato normativo della stessa l. n. 47 del 1985, la quale espressamente ha inteso estendere il nuovo regime sanzionatorio anche alle opere ultimate prima della data del 1º ottobre 1983 e non condonate.

Costituisce invero regola giurisprudenziale prevalente quella della retroattività delle sanzioni urbanistiche (specie se di natura rispristinatoria e non meramente afflittiva), introdotte dalla l. n. 47/1985, come evincibile dal tenore degli artt. 32, sesto comma, 33, terzo comma, e 40, primo comma della l. n. 47/1985, concernenti gli immobili per i quali o non viene chiesta la sanatoria o questa è negata, secondo cui il recupero dell'ordine urbanistico violato va effettuato secondo la normativa del tempo in cui l'Amministrazione acquisisce cognizione dell'esistenza delle opere prive di titolo abilitativo.

Quindi il procedimento sanzionatorio previsto dalla l. n. 47/1985, vigente all’epoca di adozione del provvedimento di repressione dell’abuso edilizio di cui trattasi, deve ritenersi che fosse applicabile a qualsiasi opera abusiva realizzata senza titolo, a nulla rilevando l'epoca di edificazione, sul rilievo che è possibile applicare retroattivamente le misure sanzionatorie contenute nella detta legge anche agli abusi commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2000 n. 2544), non vigendo in materia di sanzioni amministrative relative ad abusi edilizi il divieto di retroattività - che la Costituzione pone solo per le leggi penali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 1982, n. 275) e non per le disposizioni, come quelle previste dalla legge di cui trattasi, finalizzate a riportare "in pristino" la situazione esistente e ad eliminare opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto del territorio - ed essendo pertanto applicabile, in conformità al principio generale “tempus regit actum”, la normativa vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, non già quella in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso (cfr. Cons. St., sez. V, 29 aprile 2000 n. 2544; 9 febbraio 1996, n. 152)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4213 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC