Un deposito e una legnaia, se sono pertinenziali, non richiedono il permesso di costruire e, se abusivi, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 DPR 380/2001

05 Feb 2015
5 Febbraio 2015

Il TAR Veneto, dopo avere qualificato come opere pertinenziali una legnaia e un deposito, in ragione delle loro caratteristiche e delle dimensioni rispetto all'edificio principale, ha affermato che la loro realizzazione non è soggetta a permesso di costruire, ma a DIA (alias SCIA), e che, in mancanza del titolo, non sarebbe applicabile la demolizione ex art. 31 del DPR 380/2001, ma la sanzione pecuniaria, ex art. 37. 

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2 replies
  1. Stefano says:

    In effetti la confusione aumenta con queste sentenze, per non parlare delle difficoltà interpretative dovute alle continue ed incessanti modifiche normative. Concordo con Fiorenza, vada per la Dia o Scia, ma che succede se l’intervento non è ammissibile? L’applicazione della sanzione amministrativa comporta comunque la presentazione di una pratica edilizia. Ebbene com’è possibile applicare la sanzione ad opere che poi non possono rientrare nell’accertamento di conformità!? Come puo’ il Comune, una volta verificata l’innammissibilità dell’intervento, limitarsi all’applicazione della sanzione amministrativa. Penso (spero) che il caso in esame sia stato giudicato ammissibile ed in questo caso l’applicazione della sanzione risolveva la questione. Ma se l’interessato non si preoccupa di presentare una pratica edilizia, beh risulta quantomai “creativa” la soluzione della sanzione amministrativa che “sana” il tutto. Come al solito, se andiamo poi a vedere le sentenze del Consiglio di Stato, molte volte le decisioni dei TAR vengono totalmente ribaltate. Nel complesso cofermo anch’io di non capirne più nulla.

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    bene, si tratta chiaramente di volume pertinenziale da sottoporre a dia o scia e quindi da sanzionare ai sensi art,. 37 con sanzione pecuniaria, ma con il presupposto che l’opera sia conforme alle norme e ai regolamenti … se non sbaglio questo era l’orientamento della giurisprudenza più recente sull’argomento … cioè se l’opera è conforme (abuso formale) e di modesta entità – ovvero soggetta a scia o dia – va sanzionata in forza di quanto previsto dall’articolo 37 del dpr 380/2001, ma se non è conforme, si deve procedere con il ripristino in forza di quanto previsto dall’articolo 27 del dpr 380/2001
    … la questione, a mio avviso, resta controversa e mi resta questo dubbio: se l’opera abusiva è modesta, ma è in contrasto con le norme urbanistiche, si applica la sanzione pecuniaria o il ripristino????? questa sentenza sembrerebbe confermare il vecchio principio della sanzione in ogni caso .. per il quale quindi continuerebbe ad avere un senso la diversa “gradazione” della sanzioni tra il primo e il quarto comma dell’articolo 37 del dpr 380/2001 …. dall’altro lato invece, sarebbe ragionevole prevedere il ripristino laddove non vi sia la conformità, come principio di carattere generale … conclusioni: non ci capisco più nulla!!!!!

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