Il Piano Casa non deroga ai limiti sul cambio d’uso già esistenti nelle zone agricole

01 Set 2014
1 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 26 agosto 2014 n. 1179 conferma che, nelle zone agricole, neppure con il c.d. Piano Casa è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso. In queste zone, infatti, è necessaria una specifica previsione di piano che consenta espressamente tale mutamento.

Ecco il passo della sentenza: “Dispone l’art. 9 della l.r. 14/2009 ai commi 2 e 2 bis ( come modificati dall’art. 6, comma 2, L.R. 8 luglio 2011, n. 13 e prima dell’ulteriore modifica apportata dall’art. 10, comma 7, L.R. 29 novembre 2013, n. 32) che:

“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2-bis .

2-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.”

La situazione è quindi regolamentata dal comma 2 soprariportato che, al contrario di quanto argomentato in ricorso, non ammette una generale liberalizzazione del cambio di destinazione d’uso a residenziale anche in zona agricola, perché invece espressamente richiede che la nuova destinazione d’uso sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.

La norma del piano casa quindi ricalca sostanzialmente la previsione dell’art. 44 c. 5 l.r. 11/2004 , secondo cui : “ Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”

Ritiene pertanto il Collegio che il legislatore regionale abbia inteso mantenere una peculiare e restrittiva disciplina delle aree agricole alle cui prescrizioni l’intervento progettato non risulta effettivamente conformarsi, non essendo in alcun modo messa in discussione la circostanza che lo strumento urbanistico non contempla l’attribuzione all’annesso rustico in questione di una diversa destinazione d’uso, che è cosa diversa dalla generale compatibilità della destinazione residenziale in zona agricola perché presuppone una specifica valutazione in relazione al singolo edificio ed alla sua funzione rispetto al territorio agricolo. E’ evidente pertanto che neppure la circostanza che si tratti di prima casa permette di prescindere dal puntuale rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 9”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1179 del 2014

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