Non spetta al c.d. proprietario incolpevole rimuovere i rifiuti
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 702 dichiara che, in materia di inquinamento ambientale, il c.d. proprietario incolpevole - di regola - non può essere destinatario di alcun ordine di bonifica: “Con riferimento al primo motivo osserva il Collegio che deve ovviamente applicarsi la normativa in materia di abbandono di rifiuti, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati emanati a conclusione di un procedimento avente per oggetto "presenza di rifiuti abbandonati in loc. Ca' Brusa'", per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, il proprietario del terreno sul quale insistono rifiuti abbandonati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il responsabile dell'abbandono e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, solo se ad esso tale abbandono sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. In ogni caso l'accertamento della responsabilità in merito alla violazione del divieto di abbandono spetta al Comune e deve essere effettuata in contraddittorio con i soggetti interessati (ex multis: Cons.St., sez. V, n. 935/2005 e 323/2005).
Nel caso di specie il comune non ha compiuto alcun accertamento volto ad identificare i responsabili dell'abbandono e tantomeno ha contestato la violazione in contraddittorio con i soggetti interessati. Tutto ciò emerge con chiarezza dalla semplice lettura dei provvedimenti impugnati. Nella parte motiva dei provvedimenti impugnati il dirigente del C.d.R. Ambiente parte dalla premessa di essere venuto a conoscenza del fatto che nell'area dell'ex cava denominata Ca' Brusa' vi era depositato un cumulo di mc. 761 di terre di fonderia solo con il deposito del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 249 D. Lgs. 152/2006 depositato dall'arch. Scandola.
Risulta invece documentalmente provato che il Comune era a conoscenza dell'abbandono nella cava delle terre di fonderia ancora negli anni '90 e che il deposito del progetto di bonifica richiamato era inserito all'interno di un procedimento iniziato da anni e volto ad ottenere l'autorizzazione ad un intervento, dapprima di discarica e poi di recupero paesaggistico, interventi da sempre indicati come necessari per la sostenibilità economica di una bonifica dell'area.
Il Comune pertanto non solo non ha svolto alcuna istruttoria volta ad individuare i responsabili dell'abbandono, ma è giunto ad emettere i provvedimenti impugnati in assenza di contraddittorio con i diretti interessati, senza spendere sul punto due righe di motivazione, il tutto in palese violazione di quanto statuito dall'art. 192 sopracitato.
Nel caso di specie, risulta comunque anche documentalmente provato che nessuna responsabilità è addebitabile al sig. Carmagnani per l'abbandono di rifiuti contestato, abbandono che risale ad un periodo antecedente all'acquisto del terreno da parte dello stesso e che nessuna istruttoria ha svolto il Comune per ricercare i veri responsabili dell'abbandono”.
Nella stessa sentenza, inoltre, il Collegio si sofferma sulla possibilità che il c.d. proprietario incolpevole possa volontariamente rimuovere i rifiuti inquinanti asserendo che: “Dalle considerazioni sopra esposte, emerge come i provvedimenti impugnati si fondino su una errata applicazione della D.G.R.V. n. 3650/1999.
In base a tale delibera solo nel caso in cui il responsabile dell'abbandono di rifiuti non sia individuabile il proprietario non responsabile che intenda volontariamente dar corso alle iniziative volte all'allontanamento dei rifiuti, anche in assenza di provvedimenti ordinatori, dovrà predisporre un programma di smaltimento che contenga almeno le seguenti informazioni: natura e quantità dei rifiuti rinvenuti; documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito; gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti; tempi di attuazione del programma di smaltimento; eventuale necessità di ulteriori indagini del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali sotterranee al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre il progetto di bonifica.
In base a quanto appena esposto non si può in alcun modo affermare che il ricorrente abbia inteso impegnarsi incondizionatamente a dar corso alle iniziative volte all'allontanamento dei rifiuti, in assenza di provvedimenti ordinatori, essendo chiaro che tale disponibilità è sempre stata condizionata alla possibilità di provvedere al recupero paesaggistico mediante reinterro, al quale lo smaltimento volontario è stato ab origine dallo stesso ricorrente vincolato.
Ciò premesso è evidente che i provvedimenti impugnati sono basati sulla falsa rappresentazione della sussistenza di un’intenzione del ricorrente di dar corso alle iniziative volte all'allontanamento dei rifiuti anche nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere con l'intervento di recupero ambientale mediante reinterro, per cui anche il secondo motivo di censura si rivela fondato”.
Dott. Matteo Acquasaliente
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