Cosa succede quando il termine di una gara scade in un giorno festivo

19 Ago 2013
19 Agosto 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 07 agosto 2013 n. 1023, ritiene che il termine previsto dalla lex specialis per la presentazione delle offerte abbia carattere vincolato e non possa essere prorogato di diritto al giorno successivo laddove coincida con un giorno festivo.

Nello specifico infatti il T.A.R. non condivide il pensiero del Consiglio di Stato, sez. V, 05.03.2003 n. 1214, secondo cui: “E’ principio di generale applicazione quello secondo il quale, sia ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell’art. 2963, terzo comma, c.c., il termine che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente. In conseguenza, e tenuto conto che solo per effetto di una interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale si è pervenuti alla conclusione che qualora si tratti di termine dilatorio che scade in giorno festivo, si ha una anticipazione al giorno precedente, bisogna ritenere che, nella specie, la fissazione in giorno festivo del termine per la presentazione delle offerte, era tale da ingenerare quantomeno incertezza”.

Il Collegio al contrario asserisce che: “Si deve, infatti, rilevare al riguardo che in materia di appalti pubblici non vi è alcuna specifica disposizione che richieda, ai fini dell’individuazione del termine per la ricezione delle offerte nelle pubbliche gare, l’applicazione delle norme dettate in materia di termini processuali (ossia di norme che riguardano appunto i termini previsti in via generale ed astratta dalle norme di diritto processuale).

Si deve, altresì, considerare che in tema di procedure di evidenza pubblica, l’individuazione del termine entro il quale può essere proposta a pena di decadenza la domanda di partecipazione, si pone a garanzia della par condicio dei concorrenti che hanno ottemperato con tempestività al termine medesimo e che non può essere superato, come pretende parte ricorrente, dall’opposto principio del favor partecipationis.

Pertanto, una volta che la lex specialis di gara abbia fissato il giorno e l’ora entro i quali i plichi contenenti le offerte debbano pervenire, la stazione appaltante non ha alcun margine di scelta circa la non ammissione delle imprese ritardatarie (Cons. St., sez. V, 10.4.2002, n. 1960).

D’altra parte i potenziali concorrenti, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo.

Sotto altro profilo va osservato che, anche a voler ritenere applicabili le norme dettate in materia di termini processuali, il principio di protrazione al giorno successivo non festivo del termine di cadenza cadente in giorno festivo, non può trovare applicazione ai termini che, come nella fattispecie in esame, oltre ad essere connotati per il loro carattere perentorio ed inderogabile, devono computarsi a ritroso (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 20.11.2002, n. 16343; id. sez. I, 12.12.2003, n. 19041; Cons. St., sez. IV, 11.1.1983, n. 8; id. sez. V, 24.8.2006, n. 4972; T.A.R. Campania, Salerno, 23.3.2004, n. 203; T.A.R. Campania, Salerno, 11.9.2007, n. 1478).

Il Collegio non ignora che il Consiglio di Stato, con una pronuncia puntualmente posta in luce da parte ricorrente, ha regolato una fattispecie analoga in modo diverso da quanto qui è stato assunto (Cons. St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1214).

Esso, tuttavia, reputa di dover accogliere l’orientamento giurisprudenziale che non ritiene applicabile ai termini di scadenza delle domande di partecipazione alle gare pubbliche, il richiamato principio di posticipazione dei termini scadenti in un giorno festivo.

Difatti, a ritenere diversamente si andrebbe ad alterare la par condicio fra i concorrenti e si danneggerebbero coloro che si sono attenuti fedelmente alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante.

D’altra parte, la pluralità dei mezzi di trasmissione delle offerte contemplati dalla lex specialis di gara (raccomandata di Stato, posta celere, agenzia di recapito o corriere autorizzati) impedisce di rinvenire, nel caso di specie, quelle cause di forza maggiore o di aggravamento ingiustificato della procedura selettiva che renderebbero legittimabile la posticipazione del termine di scadenza ovvero scusabile il ritardo, come nell’eventualità in cui il bando preveda il ricorso al servizio postale quale unico metodo di presentazione della domanda di partecipazione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3.7.2001, n. 3668).

Pertanto nel caso in cui, come quello in esame, il bando di gara dia la facoltà agli interessati di avvalersi del servizio postale in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, i rischi di un eventuale ritardo nella presentazione dell’offerta ricadono sull’offerente che ha effettuato la scelta su tale, specifica, modalità di trasmissione, avendo costui avuto la possibilità di riscontrare, con congruo anticipo, che l’ultimo giorno per la presentazione delle domande avrebbe impedito, in quanto giorno festivo, la spedizione tramite servizio postale del plico contenente l’offerta a causa della chiusura domenicale dei relativi uffici (Cons. St., sez. VI, 11.10.1995, n. 1102)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1023 del 2013

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