Il Consiglio di Stato continua a cambiare posizione in materia di oneri specifici

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 18 ottobre 2013 n. 5070, torna ad occuparsi degli oneri specifici.

Tuttavia, se nella sentenza n. 4964/2013 commentata nel post del 14 ottobre 2013, si era sottolineato che tali oneri dovrebbero essere indicati a pena di esclusione solamente negli appalti di servizi e/o forniture, nella sentenza che ivi si commenta i Giudici di Palazzo Spada sembrano giungere a conclusioni opposte: “Neppure convince la censura dell’appellante sul mancato scorporo, in sede d’offerta economica, degli oneri di sicurezza per rischio specifico, a suo avviso sempre necessario, anche quando la lex specialis non lo preveda espressamente.

Secondo l’appellante, all’uopo citando giurisprudenza di questa Sezione, di tali oneri l’ordinamento prevede comunque l’indicazione di siffatti oneri con norma immediatamente precettiva e tale da eterointegrare ogni diversa regolazione della gara. Detti oneri costituiscono un elemento essenziale dell’offerta, onde l’omessa loro indicazione è vicenda che non sfugge all’elenco delle cause specifiche di esclusione ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis del Dlg 163/2006. Se lo scorporo specifico è necessario allo scopo di consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta, l’indicazione degli oneri stessi non sembra avere, per gli appalti di servizi e di forniture qual è quello in esame, un disciplina simile a quello in tema di ll.pp. —per i quali vige la norma ad hoc contenuta nell’art. 131 del Dlg 163/2006—, fermo restando che sul punto non v’è una giurisprudenza univoca di questo Consiglio (cfr. Cons. St., VI, 20 settembre 2012 n. 4999; contra, id., III, 28 agosto 2012 n. 4622). Pare invece al Collegio che, quando si tratti di appalti diversi dai ll.pp. e non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione ove sia omesso detto scorporo matematico degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, rileva proprio ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso”.  

Insomma sembra essere ancora lontana una conclusione univoca e chiara sul punto. Ormai sembra inevitabile il rinvio della questione alla Adunanza Plenaria.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5070 del 2013

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